Art. 376 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto

Articolo 376 - codice di procedura penale

1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto (364), l’accompagnamento coattivo (132) è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice (328).

Articolo 376 - Codice di Procedura Penale

1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto (364), l’accompagnamento coattivo (132) è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice (328).

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