Art. 375 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Invito a presentarsi

Articolo 375 - codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza (360, 361, 364).
2. L’invito a presentarsi contiene:
a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
b) il giorno, l’ora e il luogo della presentazione nonché l’autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) il tipo di atto per il quale l’invito è predisposto;
d) l’avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell’art. 132 l’accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento (376).
3. Quando la persona è chiamata a rendere l’interrogatorio, l’invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. L’invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall’art. 453 comma 1, l’indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l’avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato. (1)
4. L’invito a presentarsi è notificato (151) almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.

Articolo 375 - Codice di Procedura Penale

1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza (360, 361, 364).
2. L’invito a presentarsi contiene:
a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
b) il giorno, l’ora e il luogo della presentazione nonché l’autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) il tipo di atto per il quale l’invito è predisposto;
d) l’avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell’art. 132 l’accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento (376).
3. Quando la persona è chiamata a rendere l’interrogatorio, l’invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. L’invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall’art. 453 comma 1, l’indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l’avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato. (1)
4. L’invito a presentarsi è notificato (151) almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 26, D.lgs. 14.01.1991 n. 12,  con l’inserimento del secondo periodo.

Massime

Non è affetta da nullità la richiesta di rinvio a giudizio che non sia stata preceduta dall’invito a rendere interrogatorio a conclusione delle indagini, allorquando l’imputato abbia già ricevuto, con atto equipollente (nella fattispecie, con l’interrogatorio in sede cautelare), la contestazione degli addebiti e sempre che la rinnovazione dell’atto non si renda necessaria per contestare elementi ulteriori. Cass. pen. sez. V 21 luglio 2014, n. 32030

Non sussiste la nullità del decreto di citazione a giudizio conseguente al mancato invito all’indagato a rendere l’interrogatorio ai sensi dell’art. 375, comma terzo c.p.p. nel caso in cui il predetto sia stato già sottoposto ad interrogatorio in sede di convalida dell’arresto, ex art. 391 c.p.p.che, per le modalità con cui è stato svolto, ne abbia spiegato i medesimi effetti. (Nella specie, l’imputato aveva ricevuto la contestazione degli addebiti nell’invito a comparire per l’udienza di convalida dell’arresto, trovandosi così nella condizione di predisporre ed avanzare le proprie difese, restando irrilevante la circostanza che il medesimo non fosse poi comparso in quella sede per difendersi). Cass. pen. sez. VI 12 dicembre 2006, n. 30136

In tema di validità del decreto di citazione a giudizio, non rileva la presenza del difensore durante l’interrogatorio reso dall’imputato dinanzi al P.M.a seguito dell’invito a comparire ai sensi dell’art. 375 c.p.p.giacché in tale sede la presenza del difensore, pur essendo un diritto dell’imputato, non è obbligatoria. Cass. pen. sez. II 20 novembre 2002, n. 39048

Non è abnorme ma, al contrario, del tutto legittimo il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, riscontrata la mancanza in atti della prova dell’avvenuta osservanza, da parte del pubblico ministero, dell’obbligo di spedire all’imputato l’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio di cui all’art. 375, comma 3, c.p.p.dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, a nulla rilevando in contrario l’eventualità che l’adempimento fosse stato, in realtà, effettuato e che di ciò vi fosse traccia nel fascicolo della parte pubblica, giacché, in tal caso, sarebbe stato onere di quest’ultima produrre o esibire la relativa documentazione. Cass. pen. sez. II 13 maggio 2002, n. 18153

Nel procedimento dinanzi al giudice monocratico, una volta emesso decreto di citazione a giudizio dal Pretore, a seguito di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione (nella specie, di sentenza di patteggiamento), e introdotta, così, la fase dibattimentale, il provvedimento con il quale, successivamente, il tribunale in composizione monocratica dichiara la nullità del decreto stesso, perché non preceduto dall’avviso di interrogatorio all’imputato, è abnorme e, come tale, immediatamente ricorribile per cassazione, in quanto determina l’indebito regresso del procedimento a una fase, quelle indagini preliminari, già irretrattabilmente superata, per la quale soltanto dispiega effetti invalidanti l’omissione del predetto avviso. Cass. pen. sez. I 16 giugno 2001, n. 24633

È abnorme il provvedimento che dichiari nullo il decreto di citazione a giudizio emesso prima dell’entrata in vigore della L. 16 luglio 1997, n. 234 (e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero) per non essere stata preceduta la richiesta di rinvio a giudizio dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio, ai sensi dell’art. 375, comma terzo, c.p.p.perché l’art. 3 della citata legge dispone che la norma non si applichi se il decreto di citazione sia stato emesso anteriormente alla data anzidetta. Cass. pen. sez. VI 23 marzo 1999, n. 715

Non è affetto da nullità il decreto che dispone il giudizio omesso senza che il pubblico ministero abbia proceduto all’interrogatorio dell’indagato che ne abbia fatto richiesta ai sensi dell’art. 375 cod. proc. pen. atteso che detta richiesta non ha valore equipollente alla richiesta di interrogatorio prevista dal comma 3 dell’art. 415-bis cod. proc. pen.la quale soltanto obbliga l’organo dell’accusa ad assumere l’atto di indagine preliminare. Cass. pen. sez. I 12 aprile 2018, n. 16381

L’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere interrogatorio, contenente gli avvisi di cui all’art. 375 c.p.p.costituisce atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione anche qualora venga notificato contestualmente all’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.). Cass. pen. sez. III 22 febbraio 2012, n. 7007

In tema di invito a presentarsi per rendere interrogatorio, il rinvio ad altra data dell’espletamento dell’atto, per astensione dei difensori dalle partecipazione alle udienze proclamata dagli organismi di categoria, non comporta la necessità che, per la nuova data, sia assicurato all’indagato il termine di comparizione previsto dalla legge. Cass. pen. sez. II 27 settembre 2007, n. 35616

La nullità derivante dalla tardività dell’avviso a rendere l’interrogatorio, notificato all’indagato senza l’osservanza del termine dilatorio di cui all’art. 375, comma 4, c.p.p.deve essere eccepita – qualora l’indagato si presenti, comunque, con il proprio difensore a rendere l’interrogatorio – in sede di interrogatorio, ex art. 182, comma 2, c.p.p.con la conseguenza che la mancata deduzione in tale sede ne preclude la rilevabilità nella successiva fase dibattimentale. Cass. pen. sez. II 9 aprile 2003, n. 16705

In tema di giudizio immediato, l’omissione nell’invito a comparire per rendere interrogatorio dell’avvertimento, previsto dall’art. 375, terzo comma c.p.p.che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato, non da luogo a nullità in quanto esso assolve esclusivamente alla funzione di evitare che l’accusato, mediante la semplice inottemperanza dell’invito a presentarsi davanti al P.M.possa ostacolare l’instaurazione del giudizio immediato. Cass. pen. sez. V 20 agosto 2002, n. 29876

Nell’ipotesi di nuova contestazione in udienza, ex art. 517 c.p.p.di reato concorrente (art. 12, comma 1, lett. b, c.p.p.) non è configurabile la violazione dell’art. 555 (ora 552), comma 2 c.p.p. e del diritto di difesa per impossibilità di rendere interrogatorio ai sensi dell’art. 375 c.p.p.trattandosi di disposizioni che hanno lo scopo di consentire alla persona soggetta a indagini la presentazione di tempestive difese atte ad evitare il dibattimento e che non possono trovare applicazione nel corso di un dibattimento legittimamente instaurato. (Fattispecie di contestazione suppletiva del reato di violazione dei sigilli, ex art. 349 c.p nel corso di processo per reati di natura edilizia). Cass. pen. sez. III 15 novembre 2001, n. 40714

In tema di garanzie difensive, dopo l’interrogatorio dell’indagato effettuato ai sensi dell’art. 294 c.p.p. è super.uo l’invito a rendere un ulteriore interrogatorio ai sensi degli artt. 416, comma 1, e 375, comma 3, c.p.p.atteso che la ratio di tali disposizioni è quella di consentire all’indagato, portandolo a conoscenza della contestazione emergente dalle sommarie indagini svolte, di esporre le proprie difese attraverso l’interrogatorio che la legge gli dà facoltà di rendere, obiettivo già realizzatosi con l’interrogatorio reso ai sensi del citato art. 294 c.p.p. Cass. pen. sez. III 8 giugno 2001, n. 23385

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