Art. 372 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Avocazione delle indagini

Articolo 372 - codice di procedura penale

1. Il procuratore generale presso la corte di appello (51) dispone, con decreto motivato (125), e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l’avocazione (412) delle indagini preliminari quando:
a) in conseguenza dell’astensione (52) o della incompatibilità del magistrato designato, non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione;
b) il capo dell’ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall’art. 36 comma 1 lett. a), b), d), e) (53).
1 bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l’avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli artt. 270 bis, 280, 285, 286, 289 bis, 305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza e 422 del codice penale quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall’art. 371, comma 1 e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d’intesa con altri procuratori generali interessati (1).

Articolo 372 - Codice di Procedura Penale

1. Il procuratore generale presso la corte di appello (51) dispone, con decreto motivato (125), e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l’avocazione (412) delle indagini preliminari quando:
a) in conseguenza dell’astensione (52) o della incompatibilità del magistrato designato, non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione;
b) il capo dell’ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall’art. 36 comma 1 lett. a), b), d), e) (53).
1 bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l’avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli artt. 270 bis, 280, 285, 286, 289 bis, 305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza e 422 del codice penale quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall’art. 371, comma 1 e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d’intesa con altri procuratori generali interessati (1).

Note

(1) Comma aggiunto dall’art. 3 del D.L. 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare e di avocazione dei procedimenti penali, convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 1991, n. 356 e così sostituito dall’art. 8 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, istitutivo della Direzione Nazionale Antimafia, convertito, con modificazioni, nella L. 20 gennaio 1992, n. 8. Queste disposizioni, ai sensi dell’art. 15 del medesimo decreto, si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. Inoltre l’art. 16, comma 2, del predetto decreto prevede che esse decorrano dalla pubblicazione sulla G.U. del D.M. che fissa la data di entrata in funzione della Direzione Nazionale Antimafia. (D.M. 5 gennaio 1993, in G.U. n. 36 del 13 febbraio 1993).

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