Art. 370 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Atti diretti e atti delegati

Articolo 370 - codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati (247, 253), ivi compresi gli interrogatori (64, 65, 141 bis, 294) ed i confronti (211) cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l’assistenza necessaria del difensore. (1)
1-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell’interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1. (5)
2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli artt. 364, 365 e 373 e, nel caso di cui al comma 1-bis, le disposizioni dell’articolo 133-ter in quanto compatibili. (6)
2 bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero (4).
2 ter. Nei casi di cui al comma 2 bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell’attività nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 357 (3).
3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, qualora non ritenga di procedere personalmente e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-bis, il pubblico ministero, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo. (2)
4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.

Articolo 370 - Codice di Procedura Penale

1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati (247, 253), ivi compresi gli interrogatori (64, 65, 141 bis, 294) ed i confronti (211) cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l’assistenza necessaria del difensore. (1)
1-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell’interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1. (5)
2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli artt. 364, 365 e 373 e, nel caso di cui al comma 1-bis, le disposizioni dell’articolo 133-ter in quanto compatibili. (6)
2 bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero (4).
2 ter. Nei casi di cui al comma 2 bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell’attività nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 357 (3).
3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, qualora non ritenga di procedere personalmente e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-bis, il pubblico ministero, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo. (2)
4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.

Note

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 5, D.L. 08.06.1992, n. 306 (G.U. 08.06.1992, n. 133).
(2) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 4, D.lgs. 19.02.1998, n. 51, con decorrenza dal 02.06.1999, e poi dall’art. 18, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.
(3) Il presente comma è stato inserito dall’art. 3, L. 19.07.2019, n. 69, con decorrenza dal 09.08.2019.
(4) Il presente comma inserito dall’art. 3, L. 19.07.2019, n. 69, con decorrenza dal 09.08.2019, è stato poi così modificato dall’art. 2, comma 11, lett. c), L. 27.09.2021, n. 134 con decorrenza dal 19.10.2021.
(5) Il presente comma è stato inserito dall’art. 18, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.
(6) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 18, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

Massime

L’obbligo di informazione alla persona sottoposta alle indagini di cui all’art. 369 bis c.p.p. è escluso ove esista già agli atti la nomina di un difensore di fiducia. Cass. pen. sez. III 30 ottobre 2008, n. 40505

In tema di sequestro probatorio, rientra nella competenza del giudice del riesame ogni questione attinente alla legittimità ed al merito sia del provvedimento che dell’attività di esecuzione compiuta personalmente dal magistrato o dalla polizia giudiziaria delegata. In tal caso infatti non è possibile avvalersi dell’incidente di esecuzione (attualmente definito «procedimento»), poiché il legislatore ha disciplinato in subiecta materia uno specifico rimedio e cioè il procedimento di restituzione, al quale però può farsi ricorso soltanto quando il sequestro sia stato legittimamente ordinato ed eseguito. (Nella specie si contestava l’attività della polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero per il sequestro presso i locali di una società di «oggetti, videocassette e riviste oscene». Il ricorrente affermava avere la polizia eseguito il provvedimento senza verificare il contenuto delle res sequestrate. Il tribunale aveva ritenuto non rientrare nella sua competenza il controllo sull’attività delegata. La corte ha annullato l’ordinanza affermando il suddetto principio). Cass. pen. sez. III 14 giugno 1991

Al fine di stabilire la necessità o meno di spedizione del preventivo avviso al difensore, l’ispezione compiuta su delega del pubblico ministero dalla polizia giudiziaria non può farsi rientrare tra gli atti urgenti. Ne consegue che in tale situazione l’omesso avviso al difensore con almeno ventiquattro ore di anticipo è causa di nullità dell’atto compiuto e di quelli conseguenti. Cass. pen. sez. I 30 luglio 1990, n. 2281

La disciplina del titolo IV del libro V del nuovo codice di rito, concernente l’attività ad iniziativa della P.G. (artt. 347-357) attiene soltanto ai compiti ivi previsti e non può riguardare quelle altre attività, che si distinguono sotto il profilo funzionale, che lo stesso organo è chiamato a svolgere in luogo e per conto, oltre che per delega, del P.M. Per queste ultime il regime è diversamente e separatamente strutturato (titolo V del libro V – artt. 365­), anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti a tutela dei diritti della difesa, che non possono, pertanto, essere mutuati, estensivamente, dalla disposizione di cui all’art. 356, che si applica nei soli casi di attività svolta di iniziativa, ma discendono dalla espressa disciplina di cui all’art. 370, comma secondo, del codice, che impone l’osservanza delle norme di cui agli artt. 364, 365 e 373. Ne consegue che nessuna forma di assistenza è prevista per i semplici rilievi tecnici compiuti per delega dal P.M.che se espletati dalla P.G. motu proprio, ricadono invece sotto la regola del cit. art. 356, con la connessa tutela, ancorché af.evolita, del diritto di difesa (con riferimento a tale ultimo aspetto la cassazione ha escluso che la diversità di disciplina concretizzi un’inammissibile ed incomprensibile difformità di trattamento, rilevando, da un lato, che la diversità dei regimi si fonda su quella dei momenti acquisitivi nonché sulle differenze funzionali caratterizzanti ciascun organo preposto al compimento degli atti di indagine, e, dall’altro, che non è vietato al legislatore disciplinare con modalità diverse il diritto di difesa in rapporto alle singole fasi, ai singoli atti ed alle funzioni e qualificazioni dell’organo che questi debba espletare). Cass. pen. sez. I 14 marzo 1990

Per l’audizione di un collaboratore della giustizia in luogo posto al di fuori della circoscrizione di sua competenza, ben può il pubblico ministero delegare un ufficiale di polizia giudiziaria, demandato allo svolgimento di indagini ai sensi dell’art. 370, comma primo, c.p.p.atteso che tale norma non pone limiti territoriali allo svolgimento di dette indagini. Cass. pen. sez. I 24 luglio 1993, n. 2902

L’invito a presentarsi davanti al Pubblico Ministero ha efficacia interruttiva della prescrizione del reato, anche se all’interrogatorio abbia proceduto un ufficiale della polizia giudiziaria all’uopo delegato dal P.M. Cass. pen. sez. V 24 gennaio 2006, n. 2787

Le dichiarazioni accusatorie rese, nel corso dell’interrogatorio delegato dal pubblico ministero ad un ufficiale della polizia giudiziaria, in violazione dell’art. 370 comma 1 c.p.p.da un collaboratore di giustizia che non si trovi in stato di libertà non sono utilizzabili ai fini dell’applicazione delle misure cautelari personali. Cass. pen. sez. I 7 novembre 2003, n. 42748

Sussiste nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero quando, pur essendo stato questo preceduto dall’invito all’imputato a presentarsi per rendere l’interrogatorio (secondo la disciplina all’epoca dettata dall’art. 555 c.p.p.), il detto adempimento, delegato alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 370 c.p.p. non abbia in effetti avuto luogo per la mancata presenza del difensore, tempestivamente avvisato ma non comparso; situazione, questa, nella quale, trattandosi di atto da compiere con l’assistenza necessaria del difensore, la polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 350, comma 4, c.p.p. (dettato in effetti per l’attività d’iniziativa ma applicabile estensivamente anche a quella delegata), avrebbe dovuto chiedere al pubblico ministero di designare un sostituto del difensore non comparso, a norma dell’art. 97, comma 4, c.p.p. Cass. pen. sez. IV 30 marzo 2001, n. 12715

Nella disciplina prevista dal nuovo codice di procedura penale non esiste un divieto assoluto per la polizia giudiziaria di procedere ad atti di iniziativa successivamente alla trasmissione della notizia di reato al pubblico ministero; esiste soltanto un divieto di compiere atti in contrasto con le direttive del P.M.dopo il cui intervento la P.G. deve non solo compiere gli atti ad essa specificamente delegati, ma anche tutte le altre attività di indagine necessarie nell’ambito delle direttive impartite, sia per accertare i reati, sia perché richieste da elementi successivamente emersi. Ne deriva che fino a quando il pubblico ministero, pur avendo ricevuto la notizia di reato, non abbia impartito specifiche direttive, è operante esclusivamente il disposto dell’art. 348, primo comma, c.p.p.secondo il quale la polizia giudiziaria, senza necessità di specifica delega e agendo, quindi, di sua iniziativa, nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, raccoglie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all’individuazione del colpevole. Cass. pen. sez. VI 26 gennaio 1993, n. 4603

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