Il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari, al quale il P.M. ha trasmesso gli atti a norma dell’art. 368 c.p.p.respinge la richiesta di emissione di un ordine di sequestro probatorio presentata dalla parte privata, è sottratto ad ogni mezzo d’impugnazione, in applicazione del principio di tassatività fissato dall’art. 568 c.p.p. Cass. pen. sez. III 21 novembre 2007, n. 42969
Il disposto dell’art. 368 c.p.p. che fa obbligo al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, di trasmettere al giudice per le indagini preliminari le richieste di sequestro, presentate dagli interessati, che non intende accogliere si riferisce esclusivamente alle richieste di sequestro probatorio ai sensi degli artt. 253 e 365 c.p.p.e non a quelle di sequestro preventivo, in quanto, solo in relazione al sequestro probatorio, il legislatore ha inteso rimettere al giudice per le indagini preliminari l’apprezzamento finale sulla prova che il comportamento del pubblico ministero potrebbe far disperdere con eventuale pregiudizio anche per la persona sottoposta alle indagini. Cass. pen. Sezioni Unite 9 giugno 1990