In tema di perquisizione domiciliare, il fatto che la persona nei confronti della quale la stessa deve essere eseguita sia assente, eventualmente perché detenuta, e abbia già nominato un difensore di fiducia, non assume alcun rilievo ai fini dell’obbligatorietà dell’avviso al difensore nominato quando la persona presente sul posto non faccia specifica richiesta in tal senso. Cass. pen. sez. VI 16 marzo 1995, n. 2793
In tema di sequestro (art. 365 c.p.p.), la garanzia dell’avviso al difensore non è prevista per il compimento dell’atto. Pertanto, il difensore ha facoltà di assistere all’atto stesso solo se l’indagato sia presente al suo compimento. Cass. pen. sez. V 15 marzo 1995, n. 373
L’assenza del difensore in caso di perquisizione e sequestro non determina nullità, giacché quella prevista dall’art. 179 primo comma c.p.p. si riferisce ai casi in cui è obbligatoria la presenza del difensore, mentre per gli atti sopra menzionati tale presenza è facoltativa. Cass. pen. sez. I 30 aprile 1994, n. 501
Successivamente all’emissione del decreto che dispone il giudizio, al pubblico ministero non è consentito il compimento né di atti di perquisizione, né di atti di sequestro. (In motivazione, la S.C. ha rilevato come l’ultrattività dei poteri di indagine di cui all’art. 430 c.p.p. costituisca una deroga ai principi generali fissati dall’art. 405 stesso codice, onde non ne può essere consentita interpretazione estensiva, sottolineando che la locuzione dell’art. 430 relativa «agli atti per i quali è prevista la partecipazione del difensore» non può non comprendere anche gli atti per i quali è contemplata la sola facoltà di intervento del difensore, a nulla rilevando che le perquisizioni e i sequestri siano tipici atti «a sorpresa», mentre sono rilevanti i loro tipici effetti processuali, essendo essi costitutivi di prova). Cass. pen. sez. I 12 aprile 1994, n. 858
La polizia giudiziaria, quando procede, d’iniziativa, al compimento di taluna delle attività alle quali, a norma dell’art. 356 c.p.p.ha diritto di assistere, senza preavviso, il difensore della persona sottoposta a indagini, non ha, a differenza di quanto è previsto dall’art. 365 c.p.p. per il caso di perquisizioni e sequestri cui proceda il pubblico ministero, l’obbligo di chiedere alla detta persona se sia o meno assistita da un difensore e di provvedere, in caso negativo, alla designazione di un difensore d’ufficio, ma ha soltanto l’obbligo, previsto dall’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di avvisare la persona sottoposta a indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. L’eventuale violazione di tale obbligo dà luogo a una nullità di ordine generale, ma non assoluta. Ne consegue, tra l’altro, che tale nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 180 e 182 comma secondo c.p.p.deve essere eccepita dalla parte, a pena di decadenza, prima del compimento dell’atto o, quando ciò non sia possibile, immediatamente dopo. Cass. pen. sez. I 13 ottobre 1992, n. 3124
L’eventuale nullità dell’interrogatorio dell’indagato, determinata dall’assenza del difensore, non invalida le dichiarazioni accusatorie che nel corso dello stesso interrogatorio siano state rese nei confronti di altri, non potendosi dire pregiudicato il diritto di difesa di questi ultimi dal momento che i loro difensori non avrebbero comunque avuto titolo per essere avvisati dell’interrogatorio stesso, né tanto meno ad assistervi. Cass. pen. sez. II 19 settembre 2003, n. 36021
La nullità dell’interrogatorio dell’indagato, determinata dall’assenza del difensore non invalida le dichiarazioni accusatorie che, nel corso dello stesso interrogatorio, siano state rese nei confronti di altri indagati, non potendosi dire pregiudicato il diritto di difesa di questi ultimi, dal momento che i loro rispettivi difensori, a mezzo dei quali tale diritto doveva essere esplicato, non avrebbero comunque avuto titolo ad essere avvisati del detto interrogatorio, né, tanto meno, ad assistervi. Cass. pen. sez. VI 19 novembre 1994, n. 3735