1. Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 sono interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle forme previste dall’art. 210 commi 2, 3, 4 e 6 (1).
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall’art. 371 comma 2, lett. b).