Art. 363 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso

Articolo 363 - codice di procedura penale

1. Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 sono interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle forme previste dall’art. 210 commi 2, 3, 4 e 6 (1).
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall’art. 371 comma 2, lett. b).

Articolo 363 - Codice di Procedura Penale

1. Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 sono interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle forme previste dall’art. 210 commi 2, 3, 4 e 6 (1).
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall’art. 371 comma 2, lett. b).

Note

(1) Le originarie parole: «3 e 4» sono state così sostituite dalle attuali: «3, 4 e 6» dall’art. 8, comma 2, della L. 1 marzo 2001, n. 63.

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