In tema di accertamenti tecnici su materiale biologico, l’attività di comparazione tra profili genetici estratti dai reperti e riversati in supporti documentali è una operazione di confronto sempre ripetibile, a condizione che sia assicurata la corretta conservazione degli stessi supporti sui quali sono impresse le impronte genetiche. Cass. pen. sez. II 20 gennaio 2015, n. 2476
È utilizzabile, a fini di prova, il campione di sangue prelevato all’imputato nell’ambito degli ordinari accertamenti sanitari effettuati ai sensi dell’ordinamento penitenziario, essendo irrilevante la mancanza di uno specifico consenso a tal fine. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto legittima, per l’accertamento del reato di cui all’art. 567 c.p.la utilizzazione dei risultati dell’esame del Dna disposto dal P.M. sul campione ematico prelevato a fini sanitari all’imputato detenuto). Cass. pen. sez. VI 4 luglio 2005, n. 24586
La consulenza disposta dal pubblico ministero su un campione di materiale vegetale proveniente da una piantagione di canapa indiana selezionato nell’ambito degli accertamenti urgenti dalla polizia giudiziaria, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, atteso che tale campione conserva nel tempo le intrinseche caratteristiche e può pertanto, ove necessario, essere sottoposto a nuovo esame. Cass. pen. sez. IV 12 febbraio 2001, n. 5808
I semplici «rilievi» (fra i quali rientra il c.d. «tampone a freddo» finalizzato al prelievo di eventuali residui indicativi dell’uso di armi da fuoco), ancorché siano prodromici all’effettuazione di accertamenti tecnici, non sono tuttavia identificabili con essi, per cui, pur essendo essi irripetibili, la loro effettuazione non deve avvenire nell’osservanza delle forme stabilite dall’art. 360 c.p.p.le quali sono riservate soltanto agli «accertamenti» veri e propri, se ed in quanto qualificabili di per sé come irripetibili. Cass. pen. sez. I 24 giugno 1997, n. 4017
Il consulente tecnico nominato dal P.M. ai sensi dell’art. 359 c.p.p. dev’essere dotato di specifiche competenze tecniche, scientifiche o di altra natura ed esplica un’attività che si concreta non solo nel compimento di attività materiali richiedenti un certo grado, pio meno elevato, di capacità tecnica, ma anche e soprattutto la valutazione critica dei risultati di tali attività. Esulano, pertanto, dall’ambito della consulenza, per rientrare in quello dei rilievi previsti dall’art. 354 c.p.p.tutti quegli accertamenti che si esauriscono in semplici operazioni di carattere materiale. (Nella specie è stata annullata l’ordinanza del giudice del riesame, che in maniera acritica aveva ritenuto, senza verificare l’osservanza delle disposizioni dettate dagli artt. 359 e 360 c.p.p. non utilizzabile la consulenza affidata a funzionari di un Centro Regionale di Polizia Scientifica, avente ad oggetto l’estrapolazione di fotogrammi da una video-cassetta e il raffronto degli stessi con le fotografie di determinate persone, al fine di evidenziare eventuali somiglianze). Cass. pen. sez. II 27 novembre 1992, n. 4523
Non dà luogo ad accertamento tecnico irripetibile l’estrazione dei dati archiviati in un computer, trattandosi di operazione meramente meccanica, riproducibile per un numero indefinito di volte. (In motivazione la Corte ha precisato che l’eventuale alterazione dei dati informatici e quindi la loro inutilizzabilità costituisce un accertamento in fatto del giudice di merito, che, se congruamente motivato, non è suscettibile di censura in sede di legittimità). Cass. pen. sez. II 16 giugno 2015, n. 24998
La natura ripetibile o meno dell’accertamento tecnico che consente di estrapolare il profilo genetico deve essere verificata in concreto dipendendo dalla quantità della traccia e dalla qualità del Dna presente sui reperti biologici sequestrati. Cass. pen. sez. II 20 gennaio 2015, n. 2476
In tema di reati sessuali in danno di minori di età, benché la legge non imponga nella fase delle indagini preliminari alcun obbligo al pubblico ministero di affidare la consulenza personologica nelle forme dell’art. 360 c.p.p. ovvero di richiedere al G.i.p. l’incidente probatorio, essendo ammissibile il ricorso alla procedura non garantita prevista dall’art. 359 c.p.p.il P.M.alla luce del caso concreto, delle condizioni del bambino e della prevedibile durata delle indagini, deve pur sempre valutare se l’accertamento possa essere utilmente ripetuto dopo l’arco di tempo entro il quale è necessario tutelare la segretezza delle investigazioni. (In applicazione del principio, in relazione alla contestazione di violenza sessuale commessa da un docente nei confronti di un alunno minore di anni cinque, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna basata sulle dichiarazioni della vittima non sentita in sede di incidente probatorio ed escussa in dibattimento a cinque anni dai fatti all’esito di un trattamento psicologico che aveva influite sulle sue capacità evocative). Cass. pen. sez. III 22 gennaio 2013, n. 3258