Art. 351 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Altre sommarie informazioni

Articolo 351 - codice di procedura penale

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (63, 357, lett. c), 500, 503). Si applicano le disposizioni del comma 1 dell’articolo 362 (1).
1 bis. All’assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall’art. 371, comma 2, lett. b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all’atto.
1 ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, (2) 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis (3) del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini (4)(5).
1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica. (6)

Articolo 351 - Codice di Procedura Penale

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (63, 357, lett. c), 500, 503). Si applicano le disposizioni del comma 1 dell’articolo 362 (1).
1 bis. All’assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall’art. 371, comma 2, lett. b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all’atto.
1 ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, (2) 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis (3) del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini (4)(5).
1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica. (6)

Note

(1) L’ultimo periodo di questo comma, aggiunto dall’art. 4, comma 4, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, è stato così sostituito dall’art. 13, comma 1, della L. 1° marzo 2001, n. 63, sul giusto processo.
(2) Le parole: «572,» sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. b ter), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.
(3) Le parole: «e 609 undecies» sono state così sostituite dalle attuali: «, 609 undecies e 612 bis» dall’art. 2, comma 1, lett. b ter), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.
(4) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. f), del D.L.vo 15 dicembre 2015, n. 212.
(5) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 5, comma 1, lett. c), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.
(6) Il presente comma è stato inserito dall’art. 17, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

Massime

Il verbale di sommarie informazioni redatto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 351 cod. proc. pen. è utilizzabile ai fini cautelari anche se il dichiarante si sia rifiutato di firmarlo senza precisare le ragioni del proprio rifiuto, poichè, in virtù del principio di tassatività delle nullità, tale atto conserva efficacia nella fase delle indagini in assenza di specifica disposizione contraria. Cass. pen. sez. V 5 marzo 2018, n. 9976

In tema di assunzione di sommarie informazioni, non sussiste l’obbligo per la polizia giudiziaria di procedere all’esame separato degli informatori, essendo rimessa alla sua libera iniziativa la scelta del modus operandi, per il buon esito delle indagini, ferma l’osservanza dei limiti e delle modalità stabilite dagli artt. 197 ss. c.p.p. e l’obbligo della verbalizzazione di cui all’art. 357, comma 2 del codice di rito. Cass. pen. sez. II 12 luglio 2002, n. 26714

Nell’assunzione delle sommarie informazioni da parte della polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 351 c.p.p. non è prescritta l’osservanza delle regole dettate per il solo esame dibattimentale dei testimoni dall’art. 149 disp. att. c.p.p. Cass. pen. sez. II 12 luglio 2002, n. 26714

L’art. 195, comma 4, c.p.p.come modificato dall’art. 4 della legge 1 marzo 2001, n. 63, limita il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria al solo contenuto di dichiarazioni acquisite con le specifiche modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) c.p.p.prescrivendo che, negli altri casi, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 195; e tali altri casi non possono essere altri che quelli nei quali la polizia giudiziaria, attesa l’eccezionalità e l’urgenza della situazione, abbia acquisito le dichiarazioni in questione dalla fonte primaria omettendo di documentarle nella forma del verbale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fossero state utilizzate, ai fini dell’emissione di una misura cautelare, talune annotazioni di servizio nelle quali si riferiva il contenuto delle dichiarazioni rese, nell’immediatezza di un fatto omicidiario, dai prossimi congiunti della vittima, i quali si erano poi rifiutati di confermarle a verbale). Cass. pen. sez. I 11 luglio 2002, n. 26414

In tema di attività di polizia giudiziaria, è legittimo, una volta ottenuto con il sequestro la disponibilità di un telefono cellulare costituente mezzo per la commissione del reato (nella specie relativo a spaccio di stupefacenti), che l’operatore di P.G. risponda alle telefonate che pervengono all’apparecchio ed utilizzi le notizie così raccolte per l’assunzione di sommarie informazioni dagli interlocutori, ai sensi dell’art. 351 c.p.p. non venendo in rilievo in tale ipotesi né le disposizioni sulle intercettazioni telefoniche né la tutela costituzionale della segretezza delle comunicazioni di cui all’art. 15 Cost.trattandosi di attività che rientra nelle funzioni proprie della polizia giudiziaria, volta ad assicurare le fonti di prova e raccogliere ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e l’individuazione del colpevole. Cass. pen. sez. IV 10 gennaio 2002, n. 734

Le dichiarazioni rese da soggetto che non rivestiva al momento la veste di indagato e registrate da ufficiale di polizia giudiziaria possono essere oggetto di relazione all’autorità giudiziaria e su di esse l’ufficiale di polizia giudiziaria può rendere testimonianza de relato, sempre che tale testimonianza non venga utilizzata nei confronti dello stesso soggetto, non assumendo rilievo la mancata verbalizzazione. (Fattispecie antecedente all’entrata in vigore della L. 1 marzo 2001 n. 63). Cass. pen. sez. III 19 maggio 2001, n. 20382

Le particolari cautele dettate dall’art. 498, comma quarto, c.p.p.per l’esame testimoniale del minorenne – la cui adozione è rimessa al potere discrezionale del giudice del dibattimento – non si applicano in sede di sommarie dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni di un minorenne assunte da un solo operatore di polizia giudiziaria). Cass. pen. sez. VI 13 novembre 2000, n. 11615

Nel caso in cui la polizia giudiziaria provveda al sequestro di apparecchi telefonici cellulari, in quanto mezzi utilizzati per perpetrare il reato di spaccio di stupefacenti, è legittimo da parte della stessa P.G. rispondere alle telefonate che pervengono attraverso di essi trascrivendone il contenuto e utilizzandolo in sede di indagini preliminari quali sommarie informazioni ex articolo 351 c.p.p. Cass. pen. sez. IV 12 aprile 2000, n. 1477  .

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