In tema di rapporti con autorità straniere, il principio di specialità di cui all’art. 14 comma primo della Convenzione europea di estradizione deve essere inteso nel senso che per i fatti diversi da quelli per i quali è stata concessa l’estradizione e commessi prima della consegna, è inibito l’esercizio dell’azione penale, atteso che la predetta clausola si configura come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all’esercizio dell’azione penale, anche se non impedisce il compimento degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare fonti di prova, eventualmente mediante il ricorso ad incidente probatorio (art. 346 c.p.p.) e l’emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, che non possono però avere esecuzione. Cass. pen. sez. IV 31 maggio 2004, n. 24627