Una volta che la sentenza di non luogo a procedere emessa a norma dell’art. 425 c.p.p. non sia pisoggetta a impugnazione e non ricorra alcuna delle ipotesi previste dalla disposizione eccezionale, e perciò di stretta applicazione, dell’art. 345 c.p.p.che si riferisce al sopravvenire della specifica condizione di procedibilità originariamente mancante, è precluso l’inizio dell’azione penale in ordine al medesimo fatto, sia pur diversamente qualificato, nei confronti della stessa persona. (Nella specie, successivamente a sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup per difetto di querela relativamente a reato di diffamazione a mezzo stampa, il P.M. aveva iniziato azione penale in ordine al medesimo fatto, qualificato come vilipendio delle Forze Armate, per il quale era intervenuta autorizzazione a procedere). Cass. pen. sez. I 8 agosto 2000, n. 8855
Una volta disposta, al di fuori dei casi indicati nell’art. 345 c.p.p.l’archiviazione di una notizia di reato, non è consentito al P.M. chiedere e al Gip valutare, accogliendola o rigettandola – senza il preventivo provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini previsto dall’art. 414 stesso codice – l’applicazione di misura cautelare o l’emissione di altro provvedimento che implichi l’attualità di un procedimento investigativo nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto, si fondi la relativa richiesta su una semplice rilettura di elementi già presenti negli atti archiviati o su elementi acquisiti, anche occasionalmente, dopo l’archiviazione. E invero il decreto di archiviazione, pur non essendo munito dell’autorità della res judicata, è connotato da un’efficacia preclusiva, quantunque limitata, operante sia con riferimento al momento dichiarativo della carenza di elementi idonei a giusti.care il proseguimento delle indagini, sia riguardo al momento della loro riapertura, condizionata dal presupposto dell’esigenza di nuove investigazioni, che rappresenta per il giudice parametro di valutazione da osservare nella motivazione della decisione di cui all’art. 414 c.p.p. (Nell’enunciare tale principio, la S.C. ha precisato che nella nozione di «stesso fatto» sono comprese sia le componenti oggettive dell’addebito – condotta, evento, rapporto di causalità – sia gli aspetti esterni al fatto di reato, da identificare nell’autorità che procede o procedette all’investigazione, in quanto l’effetto preclusivo discendente dall’archiviazione condiziona solo la condotta dell’ufficio inquirente che chiese e ottenne il relativo provvedimento). Cass. pen. Sezioni Unite 1 giugno 2000, n. 9
Dal contesto degli artt. 343 e 344 c.p.p.e soprattutto dal combinato disposto degli artt. 50 e 129 stesso codice, si rileva che solo nella fase processuale (e non anche nel corso delle indagini preliminari) può essere dichiarata la mancanza di una condizione di procedibilità. Il giudice delle indagini preliminari, pertanto, non può rilevare la mancanza di una condizione di procedibilità dell’azione, se non nel caso in cui tale mancanza renda inammissibile un suo intervento incidentale. L’art. 346 c.p.p. specifica, poi, che possono essere compiuti atti di indagine preliminare, nonché, in casi particolari, assunte le prove di cui all’art. 392. Pertanto, il sequestro operato ad iniziativa della polizia giudiziaria rientra, ai sensi dell’art. 354 c.p.p. tra gli atti che possono essere compiuti prima della proposizione della richiesta di autorizzazione a procedere. Cass. pen. sez. I 2 agosto 1991