Art. 337 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Formalità della querela

Articolo 337 - codice di procedura penale

1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall’art. 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all’estero. Essa, con sottoscrizione autentica (att. 39; 2703 c.c.), può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale (357, 373) in cui essa è ricevuta è sottoscritto (110) dal querelante o dal procuratore speciale (122).
3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.
4. L’autorità che riceve la querela provvede all’attestazione della data (111) e del luogo della presentazione, all’identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero (att. 107).

Articolo 337 - Codice di Procedura Penale

1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall’art. 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all’estero. Essa, con sottoscrizione autentica (att. 39; 2703 c.c.), può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale (357, 373) in cui essa è ricevuta è sottoscritto (110) dal querelante o dal procuratore speciale (122).
3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.
4. L’autorità che riceve la querela provvede all’attestazione della data (111) e del luogo della presentazione, all’identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero (att. 107).

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