Art. 336 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Querela

Articolo 336 - codice di procedura penale

1. La querela (120 ss. c.p.) è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

Articolo 336 - Codice di Procedura Penale

1. La querela (120 ss. c.p.) è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

Massime

La decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale differimento si protrae solo per il tempo strettamente necessario al compimento di tali veri.che, non potendo farsi discendere dall’inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l’imputato. Cass. pen. sez. II 20 febbraio 2017, n. 7988

La dichiarazione con la quale la persona offesa, all’atto della denuncia, affermi di volersi immediatamente costituire parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela, considerato che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e pu pertanto, essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del “favor querelae”. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale il giudice di merito ha ritenuto validamente integrata la sussistenza dell’istanza di punizione nella dichiarazione della persona offesa di volersi costituire parte civile e di volere ricevere l’avviso della richiesta di archiviazione, ex art. 408 cod. proc. pen). Cass. pen. sez. V 20 gennaio 2016, n. 2293

Ai fini della decisione del giudizio abbreviato, la querela può essere utilizzata come mezzo di prova anche in relazione al suo contenuto, in quanto la scelta dell’imputato di procedere con tale rito alternativo rende utilizzabili tutti gli atti, legalmente compiuti o formati, che siano stati acquisiti al fascicolo del pubblico ministero. Cass. pen. sez. V 11 novembre 2014, n. 46473

La denuncia formalmente presentata per un fatto originariamente qualificato come perseguibile d’ufficio e poi ritenuto integrativo, invece, di reato perseguibile a querela, è da considerare idonea ad assumere anche valore di querela, sempre che essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che, indipendentemente dalla loro apparente qualificazione giuridica, si proceda nei confronti del responsabile. (Fattispecie in tema di estorsione, poi diversamente qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni). Cass. pen. sez. VI 26 luglio 2002, n. 28851

In tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione; ne consegue che tale volontà può essere riconosciuta anche nell’atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio. (Nella fattispecie, il ricorrente, imputato di furto – reato che, per effetto dell’art. 12 della legge 25 giugno 1999 intervenuta dopo la sentenza di primo grado, è divenuto perseguibile a querela – aveva dedotto che erroneamente il giudice di secondo grado aveva opinato che non occorresse dare alla persona offesa l’informazione prevista dall’art. 19 comma II della predetta legge, ritenendo che la partecipazione della stessa, costituitasi parte civile, al giudizio di appello dimostrava la persistenza della volontà di punizione dell’autore del fatto. La Corte, enunziando il principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso). Cass. pen. sez. V 3 dicembre 2001, n. 43478

Poiché sia nel codice vigente che in quello abrogato la natura della querela è semplicemente quella di condizione di procedibilità e la sua funzione quella di consentire all’autorità procedente la sicura individuazione del fatto-reato, contenuto necessario e sufficiente per la sua validità è che manifesti l’istanza di punizione in ordine ad un fatto-reato, senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni; qualora tuttavia tale contenuto, ai fini della validità della querela, debba essere integrato da dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, anche queste debbono essere incluse nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 431, lettera a) c.p.p.senza che ciò pregiudichi il principio della formazione dibattimentale della prova, giacché dette dichiarazioni possono essere utilizzate solo per verificare la condizione di procedibilità. Cass. pen. sez. III 2 febbraio 1994, n. 1210

L’art. 366 c.p.p.pur avendo introdotto il riferimento «ad un fatto previsto dalla legge come reato», nulla ha innovato – come chiaramente risulta dalla relazione al progetto preliminare – relativamente al contenuto della querela. Deve, quindi escludersi che tale disposizione imponga al querelante un’indicazione e precisazione del fatto reato, nei suoi termini giuridici, così introducendo un onere che trasformerebbe l’istituto da semplice domanda a procedere, in contestazione (privata) dell’accusa. Cass. pen. sez. VI 11 maggio 1993, n. 4784

Poiché la querela è una manifestazione di volontà intesa a rimuovere un ostacolo alla perseguibilità di determinati reati, detto ostacolo non può ritenersi persistente, e quindi non può ritenersi precluso l’esercizio dell’azione penale dal fatto che il reato, denunciato come perseguibile di ufficio, risulti, all’esito di più approfondite valutazioni da parte del giudice, perseguibile a querela. (In motivazione, peraltro, la Corte ha affermato la necessità inderogabile, in situazioni del genere, di un’indagine sull’effettiva volontà della parte offesa, desumibile, tra l’altro, dal suo atteggiarsi rispetto al processo, con la conseguenza – nel caso di specie – che la avvenuta costituzione di parte civile si configura come coerente esplicazione di volontà preesistente e persistente in ordine alla richiesta di punizione del responsabile del reato). Cass. pen. sez. VI 3 novembre 1992, n. 10585

L’art. 123 c.p. dispone che la querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato. In altri termini, ai sensi dell’art. 123 c.p. per il principio dell’unicità del reato concorsuale, la querela sporta contro uno dei compartecipi si estende a tutti coloro che hanno commesso il reato. Ne deriva che nessuna improcedibilità deriva dal fatto che la persona offesa abbia sporto querela soltanto contro uno o alcuni degli autori del reato, escludendone gli altri, poiché la querela dispiega ope legis i propri effetti nei confronti di tutti i soggetti che hanno concorso a commettere il reato, anche senza, ed eventualmente contro, la volontà del querelante. Infatti la querela è condizione di punibilità del fatto-reato, e non di uno o di taluno soltanto degli autori; con essa si rimuove soltanto l’ostacolo della perseguibilità di taluni reati, restando al pubblico ministero il potere di accertamento e di persecuzione dei rei, sicché la querela tempestivamente proposta, conserva valore nei riguardi di coloro che, non indicati inizialmente, risultino poi autori o compartecipi del reato. Cass. pen. sez. III 11 febbraio 1998, n. 1654

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