Art. 326 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Finalità delle indagini preliminari

Articolo 326 - codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero (358) e la polizia giudiziaria (55) svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale (405; reg. 14).

Articolo 326 - Codice di Procedura Penale

1. Il pubblico ministero (358) e la polizia giudiziaria (55) svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale (405; reg. 14).

Massime

Nel vigente sistema processuale il pubblico ministero ha qualità di parte, sia pure pubblica, in quanto ha il compito di sostenere l’accusa e di adottare le scelte strategiche processuali che questo ruolo comporta. Ne deriva che la parzialità del P.M.anche quando si manifesta in comportamenti ispirati a conflittualità eccessiva, è destinata a rimanere estranea alle possibili turbative al corretto esercizio della giurisdizione. E invero, se durante le indagini preliminari, nel corso delle quali il P.M. è tenuto a ricercare tutti gli elementi di prova rilevanti per una giusta decisione, ivi compresi gli elementi favorevoli all’imputato, riemerge a tratti l’impostazione tendente ad attribuirgli veste di parte c.d. imparziale, una volta iniziata l’azione penale e, con essa, la fase processuale, il rappresentante della pubblica accusa riacquista in toto la sua esclusiva veste di parte in senso tecnico, spinta dall’unico interesse di veder comprovata l’impostazione accusatoria. (Fattispecie in tema di istanza di rimessione del processo). Cass. pen. sez. I 4 marzo 1998, n. 1125

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