Art. 321 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Oggetto del sequestro preventivo

Articolo 321 - codice di procedura penale

1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato (27, 262; att. 104). Prima dell’esercizio dell’azione penale (405) provvede il giudice per le indagini preliminari (328).
2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca (737; 240 c.p.).
2 bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca (1).
3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell’interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
3 bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l’emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3 ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3 bis ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell’ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

Articolo 321 - Codice di Procedura Penale

1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato (27, 262; att. 104). Prima dell’esercizio dell’azione penale (405) provvede il giudice per le indagini preliminari (328).
2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca (737; 240 c.p.).
2 bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca (1).
3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell’interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
3 bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l’emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3 ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3 bis ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell’ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

Note

(1) Questo comma è stato inserito dall’art. 6, comma 3, della L. 27 marzo 2001, n. 97.

Massime

La materia di misure cautelari reali, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del “fumus” del reato non è preclusa dalla circostanza che il Pubblico Ministero abbia nel frattempo disposto la citazione diretta a giudizio dell’imputato. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l’ipotesi di instaurazione del processo di cui all’art. 550 cod. proc. pen. differisce, sotto il profilo dell’effetto preclusivo di tale questione, da quella di rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare, nella quale l’esistenza degli elementi costituenti il “fumus” è già stata oggetto di un positivo scrutinio da parte di un organo giurisdizionale chiamato a vagliare la sostenibilità in giudizio dell’accusa e non pupertanto essere oggetto di successiva doglianza in sede cautelare). Cass. pen. sez. III 27 aprile 2017, n. 19991

Ai fini dell’adozione della misura cautelare del sequestro preventivo delle cose “pertinenti al reato” finalizzato ad evitare la protrazione del reato, non è necessario accertare, a differenza di quanto richiesto per il sequestro ai fini di confisca, l’esistenza di un collegamento strutturale fra il bene da sequestrare e il reato commesso, in quanto la “pertinenza” richiesta dal primo comma dell’art. 321 cod. proc. pen. comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso sequestro preventivo, a fini impeditivi, di vettura abitualmente adoperata per attività di cessione di stupefacente). Cass. pen. sez. III 4 marzo 2016, n. 9149

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, la comunione legale dei beni con il coniuge, estraneo al reato, non è di ostacolo di per sé alla confisca pro-quota dell’immobile che ne costituisca oggetto. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che la misura ablatoria funzionale alla confisca può riguardare i beni in comproprietà anche nella loro interezza, qualora siano indivisibili o sussistano inderogabili esigenze per impedirne la dispersione o il deprezzamento). Cass. pen. sez. III 27 gennaio 2016, n. 3535

È legittimo il mantenimento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni di una società, nei cui confronti pende un procedimento per responsabilità amministrativa nascente da reato, anche quando sopravviene a carico dell’ente una procedura concorsuale, poiché tale vicenda giuridica non sottrae al giudice penale il potere di valutare, all’esito del procedimento, se disporre la confisca, e, in caso positivo, con quale estensione e limiti. (Fattispecie in tema di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di società ammessa, dopo l’applicazione della misura, alla procedura di concordato preventivo). Cass. pen. sez. II 14 ottobre 2015, n. 41354

In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche per equivalente, del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, con la conseguenza che lo stesso non è configurabile, e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di “sgravio” da parte dell’Amministrazione finanziaria. Cass. pen. sez. III 28 settembre 2015, n. 39187

In tema di sequestro preventivo, l’autorità giudiziaria, ove ricorrano i presupposti del “fumus commissi delicti” e del “periculum in mora”, può disporre, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo di un intero sito web o di una singola pagina telematica, imponendo al fornitore dei servizi internet, anche in via d’urgenza, di oscurare una risorsa elettronica o di impedirne l’accesso agli utenti ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 del d.l.vo 9 aprile 2003, n. 70, in quanto la equiparazione dei dati informatici alle cose in senso giuridico consente di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato. Cass. pen. Sezioni Unite 17 luglio 2015, n. 31022

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro che costituiscono profitto di reato può avere ad oggetto sia la somma fisicamente identificata in quella che è stata acquisita attraverso l’attività criminosa, sia una somma corrispondente al valore nominale di questa, quando sussistono indizi per i quali il denaro di provenienza illecita risulti depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il sequestro funzionale alla confisca diretta pucolpire anche una somma corrispondente al valore nominale di quella illegalmente percepita, purché il denaro sequestrato sia comunque riferibile all’indagato e sussista il rapporto pertinenziale tra il numerario sottoposto a vincolo e il reato del quale esso costituisce il profitto illecito). Cass. pen. sez. VI 16 aprile 2015, n. 15923

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all’art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, l’esistenza del “fumus commissi delicti” viene meno quando il reato presupposto risulti estinto per prescrizione, in quanto la causa di estinzione esclude la possibilità di configurare astrattamente la esistenza delle condizioni di legittimità del vincolo cautelare reale. (Fattispecie in materia di intestazione .ttizia di beni, aggravata dall’art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991). Cass. pen. sez. II 18 marzo 2015, n. 11324

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, non è previsto un termine entro cui deve essere disposta, a pena di inefficacia della misura cautelare, la confisca dei beni sottoposti al vincolo, non trovando applicazione quanto dettato in tema di misure di prevenzione dall’art. 24, comma secondo, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Cass. pen. sez. V 3 marzo 2015, n. 9279

Il titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale su bene sottoposto a sequestro penale può far valere il suo diritto solo in via posticipata davanti al giudice dell’esecuzione penale, a seguito della decisione definitiva sulla confisca; non è invece legittimato a chiedere una tutela in via anticipata proponendo, durante la pendenza del procedimento penale, istanza di revoca della misura cautelare al fine di poter iniziare o proseguire l’azione esecutiva civile. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il terzo creditore e lo Stato sono titolari di posizioni tra loro non incompatibili e che, pur in presenza del diritto di credito, in difetto del vincolo cautelare, l’indagato potrebbe effettuare comunque negozi giuridici idonei a disperdere il bene e a frustrare irreparabilmente la pretesa ablatoria). Cass. pen. sez. VI 13 febbraio 2015, n. 6469

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, la presunzione di illegittima acquisizione dei beni per il valore sproporzionato degli stessi rispetto alla possibilità economica del destinatario della misura deve essere valutata, qualora si ritenga di doverne circoscrivere l’operatività in un ambito di ragionevolezza temporale avendo riguardo non tanto al momento formale dell’acquisto, quanto al momento in cui il bene viene pagato o, se significativamente incrementato nel suo valore grazie a successivi conferimenti di denaro, al momento in cui detti incrementi di valore sono realizzati. Cass. pen. sez. I 1 agosto 2014, n. 34136

In tema di sequestro preventivo, ai fini dell’affermazione del “fumus commissi delicti” del reato proprio contestato anche a soggetti che non rivestono la quali.ca tipica, è necessario che il giudice motivi anche sull’elemento psicologico dell’autore proprio, atteso che la sua mancanza impedisce la stessa astratta configurabilità del predetto reato. (Fattispecie relativa al reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni dell’autorità di vigilanza contestato in concorso al direttore generale di una Cassa di Risparmio e a soggetti estranei all’ente di credito). Cass. pen. sez. V 19 giugno 2014, n. 26596

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non è suscettibile di sostituzione mediante iscrizione di ipoteca volontaria, per un identico valore, sui beni sequestrati, poiché tale operazione comporta la permuta di un bene certo, nella disponibilità dell’imputato e di immediata escussione, con un diritto reale di garanzia non immediatamente convertibile in un bene di valore corrispondente al profitto del reato. Cass. pen. sez. III 14 marzo 2014, n. 12245

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l’impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell’adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata. Cass. pen. Sezioni Unite 5 marzo 2014, n. 10561

Il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all’adozione della misura cautelare reale. Cass. pen. sez. VI 14 novembre 2013, n. 45908

È legittimo il sequestro preventivo di un’intera azienda anche se soltanto alcuni dei beni che la compongono siano stati utilizzati per la consumazione del reato, ma il giudice, in ossequio al principio di proporzionalità, deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare con misure invasive, anche di natura interdittiva. Cass. pen. sez. IV 24 aprile 2013, n. 18603

Il giudice del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ha l’onere, ma non l’obbligo, di indicare la somma sino alla concorrenza della quale la misura può essere eseguita, mentre deve specificamente indicare quali siano i beni vincolabili soltanto se disponga in atti di elementi per stabilirlo, in caso contrario incombendo detta individuazione al P.M. quale organo demandato all’esecuzione del provvedimento. Cass. pen. sez. III 28 febbraio 2012, n. 7675

È abnorme il provvedimento con il quale il g.i.p.investito di una richiesta di revoca di sequestro preventivo avente ad oggetto una pluralità di beni, rimessi gli atti al P.M. perché decida sulla restituzione di alcuni di essi, si riservi la decisione sulla destinazione dei restanti all’esito di accertamenti della polizia giudiziaria delegata dallo stesso giudice, verificandosi in tal caso una stasi ed una regressione del procedimento in palese violazione dell’art. 321, comma terzo, cod. proc. pen. nonchè un’investitura diretta della polizia giudiziaria contrastante con l’art. 326 cod. proc. pen. Cass. pen. sez. III 28 febbraio 2012, n. 7674

Il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche su un immobile abusivo già ultimato e rifinito, laddove la libera disponibilità di esso possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere sul “carico urbanistico”, il pregiudizio del quale va valutato avendo riguardo agli indici della consistenza dell’insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare nonché della domanda di strutture e di opere collettive. Cass. pen. sez. III 17 febbraio 2012, n. 6599

Nel giudizio di appello proposto contro un sequestro preventivo, possono essere dedotte solo questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell’imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni che giustificano il mantenimento della misura, mentre il riscontro del “fumus delicti” è riservato alla fase del riesame. Ne consegue l’inammissibilità del gravame che deduca per la prima volta in sede di appello motivi inerenti unicamente alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni previste dall’art. 321 c.p.p. Cass. pen. sez. VI 9 febbraio 2012, n. 5016

Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente può essere disposto, ove si proceda per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74), anche nel caso in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi indicati sia inferiore alla soglia prevista dal comma terzo della citata disposizione. Cass. pen. sez. III 19 gennaio 2012, n. 2169

Il sequestro, funzionale alla confisca per equivalente (art. 11, L. 16 marzo 2006, n. 146), ove riguardi un bene in comproprietà tra l’indagato ed un terzo estraneo, può essere disposto per l’intero quando sia comunque nella disponibilità del reo o si tratti di bene indivisibile o ne sussistano comprovate esigenze di conservazione mentre, negli altri casi, dev’essere contenuto entro la quota di proprietà dell’indagato sulla quale la successiva confisca è destinata ad operare. Cass. pen. sez. III 23 febbraio 2011, n. 6894

È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un veicolo il cui conducente,sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, ne abbia la disponibilità in forza di un contratto di “leasing”. (Nell’affermare tale principio, la Corte ha chiarito che la società di leasing, per riottenere la materiale disponibilità del veicolo, deve dimostrare che il contratto è cessato e che, conseguentemente, è sorto il suo diritto alla restituzione). Cass. pen. sez. IV 18 marzo 2010, n. 10688

In tema di guida in stato d’ebbrezza, è legittimo il sequestro (per intero) di un veicolo “con il quale è stato commesso il reato” in vista della confisca della quota appartenente all’indagato/imputato. Cass. pen. sez. IV 30 ottobre 2009, n. 41870

In tema di sequestro preventivo, ai fini della configurabilità del “periculum in mora” è necessario che il bene oggetto della misura cautelare presenti un’intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto ai reati commessi ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione, in modo che l’individuato legame non sia meramente occasionale ed episodico, bensì abitualmente protratto nel tempo e tipicamente indicativo delle modalità di realizzazione dell’attività illecita ipotizzata. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il requisito del “periculum in mora” in relazione al sequestro di una palestra ove erano state rinvenute numerose tracce dell’utilizzo di sostanze dopanti). Cass. pen. sez. VI 10 settembre 2009, n. 35161

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di corruzione può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell’ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l’unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto. Cass. pen. sez. VI 8 maggio 2009, n. 19764

Deve ritenersi legittima la confisca (ed il sequestro preventivo ad essa finalizzata) di beni di cui ha disponibilità l’autore di reati previsti nell’art. 640 quater c.p. fino alla concorrenza di un valore corrispondente al profitto conseguito da terzi estranei con tali condotte.(Nella specie, era stato disposto il sequestro preventivo per equivalente di beni appartenenti ad una commercialista che, in concorso con funzionari dell’Agenzia delle entrate, aveva ottenuto, intervenendo abusivamente nel sistema informatico dell’anagrafe tributaria, uno sgravio fiscale in favore dei suoi clienti). Cass. pen. sez. VI 17 aprile 2009, n. 16669

Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicchè possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso. (In motivazione la Corte ha precisato che, in sede di confisca, prevale, invece, la tutela del diritto di proprietà del terzo incolpevole). Cass. pen. sez. III 19 gennaio 2009, n. 1806

Il sequestro preventivo può avere ad oggetto anche beni che siano stati costituiti dall’indagato in pegno regolare, e ciò perché questi conserva il potere di alienare il bene o di attivarsi per l’estinzione dell’obbligazione e la conseguente restituzione della “eadem res” fornita in garanzia. (Ha tuttavia precisato la Corte che il giudice di merito che dispone la misura può graduare la portata del sequestro e limitare l’estensione del vincolo alle facoltà spettanti al debitore indagato o imputato per non pregiudicare le facoltà di esclusiva pertinenza del creditore pignoratizio estraneo all’illecito penale; in tal modo operando una doverosa scissione delle rispettive sfere di disponibilità, ai fini di una diversa diversificazione dell’ambito di efficacia del vincolo). Cass. pen. sez. II 5 dicembre 2008, n. 45400

In tema di sequestro preventivo, nella nozione di profitto funzionale alla confisca rientrano non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell’attività criminosa. Cass. pen. sez. II 5 dicembre 2008, n. 45389

In materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale può essere anche un’intera azienda ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la commissione del reato, non assumendo alcun rilievo la circostanza che l’azienda svolga anche normali attività imprenditoriali. (Fattispecie nella quale il sequestro preventivo, disposto per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, aveva interessato gli immobili e l’intera area nella disponibilità della società facente capo all’indagato). Cass. pen. sez. III 11 febbraio 2008, n. 6444

La misura cautelare reale del sequestro preventivo finalizzato alla cosiddetta confisca «per equivalente» prevista in materia di reati transnazionali dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, è applicabile alle res costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo di uno dei reati contemplati dall’art. 3 della legge citata, in base al combinato disposto degli artt. 321 c.p.p. e 11 L. n. 146 del 2006, in quanto la norma processuale si riferisce a tutte le ipotesi di confisca, ivi comprese quelle previste dalle leggi speciali. Cass. pen. sez. III 8 febbraio 2008, n. 6342

La previsione di cui all’art. 321 c.p.p. riconosce al giudice il potere di disporre il sequestro preventivo quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati. Ne consegue che il pericolo rilevante, ai fini dell’adozione del sequestro, deve essere inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connessa all’effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa o al suo uso, e deve essere concreto e attuale, e per « cose pertinenti al reato» sono anche quelle che risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilità di esse possa dare luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero all’agevolazione nella commissione di altri reati. Cass. pen. sez. IV 8 ottobre 2007, n. 36884

Il sequestro preventivo può avere ad oggetto le somme dovute in forza di un contratto di assicurazione sulla vita, dal momento che il divieto di sottoporre ad azione esecutiva e cautelare dette somme, di cui all’art. 1923 c.c.attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte delle responsabilità civili e non riguarda la disciplina della responsabilità penale. (Mass. redaz.). Cass. pen. sez. II 2 maggio 2007, n. 16658

Oggetto del sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) può essere qualsiasi bene – a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato – purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. Cass. pen. sez. V 9 novembre 2006, n. 37033

Il sequestro preventivo può avere ad oggetto solo il risultato di un’attività e non l’attività in sé, perché è estranea ad esso la funzione di inibizione di comportamenti, sicché è illegittimo, peraltro risolvendosi nell’indebita invasione della sfera di attribuzioni della giurisdizione civile, il sequestro di un fascicolo processuale relativo all’esecuzione immobiliare in corso nei confronti di un soggetto vittima di fatti estorsivi, finalizzato ad impedire che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze. Cass. pen. sez. II 24 marzo 2006, n. 10437

La sussistenza ex ante delle condizioni di applicabilità della misura può essere verificata anche alla stregua di «fatti non sopravvenuti», intesi come fatti che, pur già storicamente avveratisi al momento dell’emissione del provvedimento cautelare, non furono tuttavia, per qualsiasi motivo, compiutamente e correttamente esaminati in quel momento. Cass. pen. Sezioni Unite 9 luglio 2004, n. 29952

È ammissibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro che costituiscono profitto di reato sia nel caso in cui la somma si identifichi proprio in quella che è stata acquisita attraverso l’attività criminosa, sia quando sussistono indizi per i quali il denaro di provenienza illecita risulti depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare. Cass. pen. Sezioni Unite 9 luglio 2004, n. 29951

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca di beni appartenenti alla società fallita, la curatela fallimentare non è «terzo estraneo al reato» in quanto il concetto di appartenenza di cui all’art. 240 comma 3 c.p.p. ha una portata più ampia del diritto di proprietà, sì che deve intendersi per terzo estraneo al reato soltanto colui che non partecipi in alcun modo alla commissione dello stesso o all’utilizzazione dei profitti derivati. (In motivazione la Corte ha precisato che la sentenza che dichiara il fallimento priva la società fallita dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti a quella data, assoggettandoli alla procedura esecutiva concorsuale finalizzata al soddisfacimento dei creditori, ma che tale effetto di spossessamento non si traduce in una perdita della proprietà, in quanto la società resta titolare dei beni fino al momento della vendita fallimentare). Cass. pen. Sezioni Unite 9 luglio 2004, n. 29951  .

È legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca facoltativa, di beni provento di attività illecita e appartenenti ad un’impresa dichiarata fallita, nei cui confronti sia instaurata la relativa procedura concorsuale, a condizione che il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, dia motivatamente conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare. (In ordine alle altre tipologie di sequestro la Corte ha precisato in motivazione che: a) il sequestro probatorio può legittimamente essere disposto su beni già appresi al fallimento e, se anteriore alla dichiarazione di fallimento, conserva la propria efficacia anche in seguito alla sopravvenuta apertura della procedura concorsuale, trattandosi di una misura strumentale alle esigenze processuali, che persegue il superiore interesse della ricerca della verità nel procedimento penale; b) il sequestro conservativo previsto dall’art. 316 c.p.p.in quanto strumentale e prodromico ad una esecuzione individuale nei confronti del debitore ex delicto, rientra, in caso di fallimento dell’obbligato, nell’area di operatività del divieto di cui all’art. 51 L. fall. secondo cui dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento; c) il sequestro preventivo c.d. impeditivo, previsto dall’art. 321 comma 1 c.p.p.di beni appartenenti ad un’impresa dichiarata fallita è legittimo, a condizione che il giudice, nel discrezionale giudizio sulla pericolosità della res, operi una valutazione di bilanciamento del motivo di cautela e delle ragioni attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori, anche attraverso la considerazione dello svolgimento in concreto della procedura concorsuale; d) il sequestro preventivo avente ad oggetto un bene confiscabile in via obbligatoria deve ritenersi assolutamente insensibile alla procedura fallimentare, prevalendo l’esigenza di inibire l’utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente «pericoloso» in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato). Cass. pen. Sezioni Unite 9 luglio 2004, n. 29951

Al fine di disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell’art. 12 sexies, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), per la sussistenza del fumus commissi delicti è necessaria non solo una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali in base alle quali vengono in concreto ritenuti esistenti il reato configurato e la conseguente possibilità di ricondurre alla figura astratta la fattispecie concreta, ma anche la plausibilità di un giudizio prognostico alla luce del quale appaia probabile la condanna dell’imputato per uno dei delitti elencati nel citato articolo, cui consegue in ogni caso la confisca dei beni nella sua disponibilità, allorché sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi dell’attività economica e il valore economico di detti beni e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Cass. pen. sez. I 20 gennaio 2004, n. 1415

Il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa – che va accertato dal giudice con adeguata motivazione – presenti i requisiti della concretezza e dell’attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell’offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l’accertamento irrevocabile del reato. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di alcuni manufatti abusivi, uno dei quali in muratura, la cui costruzione era già stata ultimata). Cass. pen. Sezioni Unite 20 marzo 2003, n. 12878

In tema di misure cautelari reali, la giustificazione della misura deriva dalla pericolosità sociale della cosa e non dalla colpevolezza di colui che ne abbia la disponibilità, così che il sequestro preventivo, di cui all’art. 321 c.p.p.pur se condizionato alla sussistenza di una ipotesi di reato, prescinde dalla individuazione del suo autore e dall’indagine sulla colpevolezza di questi. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione del tribunale del riesame di revoca di un sequestro preventivo fondata sull’indagine sull’elemento psicologico del reato, sottratta, secondo la Corte, alla cognizione limitata del giudice di riesame, in quanto devoluta alla pienezza dei poteri conoscitivi e decisori del giudice del successivo giudizio). Cass. pen. sez. III 20 marzo 2002, n. 11290

L’esigenza di disporre il sequestro preventivo può verificarsi in ogni fase e grado del procedimento e, pertanto, anche dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, atteso che esso è finalizzato ad evitare le conseguenze del reato anche dopo la sua consumazione. Cass. pen. sez. I 5 settembre 2001, n. 33414

Oggetto del sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) può essere qualsiasi bene – a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato – purché esso sia indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti. Ne consegue che è legittimo il sequestro di un’intera azienda allorché vi siano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali sia, proprio per la sua collocazione strumentale, in qualche modo utilizzato per la consumazione del reato, a nulla rilevando che l’azienda in questione svolga anche normali attività imprenditoriali. Cass. pen. sez. VI 26 luglio 2001, n. 29797

Il sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p. assolve non solo alla funzione di bloccare i reati in itinere, stroncandone la condotta, ma anche a quella di evitare che coloro i quali abbiano violato la legge penale possano continuare a trarre vantaggi dall’illecito posto in essere, come si verifica allorquando quest’ultimo, ancorché consumato con l’esaurimento della condotta tipica, continui a produrre conseguenze dannose ed antisociali. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un immobile abusivo, nonostante che lo stesso fosse stato non solo ultimato, ma anche concretamente destinato ad uso abitativo). Cass. pen. sez. II 2 luglio 2001, n. 26785

Il sequestro preventivo di somme di danaro che si assumano provento del reato per cui si procede può essere disposto solo a condizione che trattasi di somme di cui sia ancora riconoscibile la relazione immediata con il detto reato, rimanendo invece esclusa una tale possibilità quando le stesse somme si siano ormai confuse con il restante patrimonio del soggetto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C.in un procedimento per falso e truffa a carico di taluni soggetti cui si addebitava di aver fraudolentemente maggiorato i canoni di locazione di taluni immobili locati ad amministrazioni pubbliche, ha cassato senza rinvio l’ordinanza con la quale era stato disposto il sequestro preventivo delle maggiori somme che si assumevano percepite dagli indagati, rispetto a quelle cui esse avrebbero avuto diritto). Cass. pen. sez. I 19 dicembre 2000, n. 5801

Ai fini del sequestro preventivo, cosa pertinente al reato è quella che non solo è servita a commettere il reato, ma che è anche strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell’attività criminosa. (Nella specie, nell’ambito di un procedimento per il reato di sottrazione di minore degli anni quattordici a carico di uno dei coniugi, era stato sottoposto a sequestro preventivo il passaporto dello stesso minore, grazie al quale l’agente aveva potuto portare quest’ultimo all’estero: la Corte ha ritenuto corretto l’operato del giudice “de libertate”, in sede di appello ex art. 322 bis c.p.p.che aveva dissequestrato il passaporto, sottolineando che il documento non poteva ritenersi “cosa pertinente al reato” di cui all’art. 574 c.p.giacché il delitto di sottrazione di minore può commettersi anche senza espatriare e comunque il coniuge indagato e il minore, per effetto dell’abolizione dei controlli di frontiera, avrebbero potuto varcare i confini senza mostrare il documento). Cass. pen. sez. VI 27 marzo 2000, n. 631  .

Una volta esclusa, almeno allo stato degli atti, l’inquadrabilità del fatto nello schema dell’illecito penale, non può legittimamente paralizzarsi l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale civile, attraverso l’attivazione di uno strumento tipico del processo penale. Pertanto, il sequestro preventivo non può essere utilizzato per fini diversi da quelli previsti dalla norma, ovvero non può surrogare altri istituti propri del diritto civile: in particolare, non può tutelare i privati interessi del debitore esecutato i quali possono trovare rimedio nei mezzi civilistici che l’ordinamento appresta. (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Gip, di una rilevante somma di denaro assegnata al creditore nell’ambito di una procedura esecutiva civile a carico del debitore, il quale aveva denunciato il creditore per il reato di truffa in suo danno commesso attraverso l’induzione fraudolenta in errore delle «competenti autorità giudiziarie», che avevano concesso il decreto ingiuntivo in favore dello stesso creditore: i giudici di legittimità hanno affermato il principio dopo avere precisato che non integra gli estremi dell’illecito penale l’induzione in inganno il giudice con arti.ci e raggiri al fine di conseguire con una decisione favorevole un ingiusto profitto a danno della controparte, non essendo prevista come reato la cosiddetta «truffa processuale», atteso che il giudice, con la propria decisione, va a incidere sul patrimonio altrui non con un atto di disposizione, ma sulla base di un potere pubblicistico; d’altra parte, la frode processuale assume rilievo penale solo nei ristretti limiti tipizzati dall’art. 374 c.p.). Cass. pen. sez. VI 28 febbraio 2000, n. 4026

In tema di condizioni generali di applicabilità, le misure cautelari personali, vanno distinte da quelle reali, e ciò in quanto: 1) l’inviolabilità della libertà personale e la libera disponibilità dei beni sono valori di divesa essenza, sì che la legge ben può assicurarne una tutela differenziata in funzione degli interessi che vengono coinvolti; 2) più specificamente, nella misura cautelare reale è il tasso di pericolosità della cosa in sè che giustifica l’imposizione della misura stessa; 3) per questa ragione, la misura de qua, pur raccordandosi, nel suo presupposto giustificativo, ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza, essendo ontologicamente legata non necessariamente all’autore del reato, bensì alla cosa, che viene riguardata dall’ordinamento come strumento, la cui libera disponibilità può rappresentare una situazione di pericolo. Ne consegue che la verifica della legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non dovrà mai sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell’accusa, ma dovrà limitarsi all’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. (Nella fattispecie, in tema di sequestro preventivo, la Corte ha precisato che la preminente indagine del giudice di merito deve essere rivolta alla ricerca dei sopra esposti presupposti, mentre l’elemento subiettivo del reato – che emerga ictu oculi in modo macroscopico ed evidente – può essere preso in considerazione in quei limitati casi in cui detto elemento si riverbera sulla componente materiale, incidendo sulla configurabilità stessa del reato). Cass. pen. sez. II 21 dicembre 1999, n. 5472  .

La peculiarità della funzione del sequestro preventivo prescinde dalla liceità o meno delle cose oggettivamente considerate, valorizzando, invece, la destinazione, sia pure indiretta, delle stesse a fungere da mezzo di commissione di altri reati. Ne consegue che il requisito della «pertinenza delle cose al reato» deve legittimamente essere valutato in ragione della strumentalità del bene alla condotta criminosa o del pericolo di protrazione della stessa derivante dalla libera disponibilità del bene sottoposto a sequestro. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto la legittimità del sequestro, avente ad oggetto telecamere e monitor, di proprietà di soggetti, imputati di associazione per delinquere di stampo camorristico ex art. 416 bis c.p.e di pertinenza delle abitazioni e delle residenze degli stessi, in quanto tali destinate a consentire ai membri dell’organizzazione criminale l’osservazione ed il controllo dei luoghi esterni). Cass. pen. sez. VI 27 settembre 1999

In tema di sequestro preventivo le conseguenze che il legislatore intende neutralizzare attraverso il provvedimento cautelare non sono identificabili con l’evento in senso giuridico, sicché esse possono essere aggravate o protratte anche dopo la consumazione del reato. Per conseguenza la eventuale utilizzazione del bene edificato in spregio agli strumenti urbanistici non aggiunge nulla alla perfezione del reato o alla lesione del bene giuridico formalmente tutelato, ma poiché protrae ed aggrava la lesione dell’equilibrio urbanistico del territorio, che è il valore essenziale cui è finalizzato il controllo pubblico, essa giustifica pienamente l’adozione e la conservazione del sequestro preventivo. Cass. pen. sez. III 8 agosto 1999, n. 2530

In tema di sequestro preventivo di un bene pertinente ad un reato, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata fattispecie di reato, del fatto, contestato come ipotesi di accusa. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo emesso con riferimento a titoli di credito, facenti parte di compendio ereditario ed oggetto di infruttuosa esecuzione di sequestro giudiziario in sede civile. La cassazione, enunciando il principio sopra riportato, ha rigettato il ricorso dell’indagato, che chiedeva l’annullamento del provvedimento cautelare reale, sostenendo che a suo carico non sussistevano elementi di accusa in ordine ai contestati reati di cui agli artt. 388 comma 3 e 627 c.p.). Cass. pen. sez. VI 5 agosto 1999, n. 2672

Il periculum in mora che, ai sensi del primo comma dell’articolo 321 c.p.p. legittima il sequestro preventivo, deve intendersi non come generica ed astratta eventualità, ma come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione della commissione di altri reati. Ne consegue che qualora, anche per fatti sopravvenuti, le esigenze di cautela vengano a mancare in concreto – nel senso di poter escludere che dal reato commesso derivino ancora conseguenze dannose connesse all’attuale disponibilità del bene assoggettato alla misura cautelare reale – del sequestro preventivo, anche d’ufficio, deve essere disposta la revoca, ai sensi dell’articolo 321, terzo comma, c.p.p. Cass. pen. sez. VI 21 luglio 1999, n. 806

Ai fini della legittimazione del sequestro preventivo non occorre un’intrinseca specifica e strutturale strumentalità della cosa rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, essendo al contrario necessario e sufficiente che l’effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa – anche indirettamente collegata al reato – costituisca un pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato o ancora di agevolazione alla commissione di altri reati. (Nella specie, in applicazione di tali principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un’autobotte con la quale erano stati effettuati scarichi abusivi). Cass. pen. sez. III 11 dicembre 1998, n. 2586

L’esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo è ipotizzabile anche per i reati per i quali sia cessata la condotta o siano perfezionati gli elementi costitutivi, e questo non solo perché la commissione di un reato non esclude che la misura cautelare possa intervenire per impedirne altri, ma anche perché vi sono conseguenze dello stesso reato che il sequestro è finalizzato ad evitare anche dopo la completa consumazione di esso. Cass. pen. sez. III 15 giugno 1998, n. 1254

Per «cose pertinenti al reato», sulle quali può cadere il sequestro preventivo previsto dall’art. 321 c.p.p.debbono intendersi non solo quelle caratterizzate da un’intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione, ma anche quelle che, come specificato nella Relazione al progetto preliminare del vigente codice di procedura penale, risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilità di esse possa dar luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero all’agevolazione alla commissione di altri. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha annullato con rinvio, su ricorso del pubblico ministero, il provvedimento con il quale era stata disposta la revoca del sequestro preventivo di una pubblica discarica di rifiuti, regolarmente autorizzata, dalla quale si era prodotto, ad un certo momento, lo sversamento di liquami in un corso d’acqua, sull’assunto che non poteva dirsi sussistente il nesso pertinenziale con il reato, richiesto dall’art. 321 c.p.p.la cui configurabilità avrebbe richiesto «una vocazione della res strutturalmente funzionale alla probabile reiterazione dell’attività criminosa»). Cass. pen. sez. III 15 maggio 1998, n. 1172

È consentito il sequestro preventivo, ai sensi tanto del primo quanto del secondo comma dell’art. 321 c.p.p.di cose soggette a pegno regolare (nella specie trattavasi di titoli di credito depositati presso un istituto bancario e costituiti in pegno a favore del medesimo istituto), sempreché gli effetti del provvedimento siano limitati alle facoltà che spettano al debitore indagato o imputato, lasciando impregiudicate le facoltà che sono invece di esclusiva pertinenza del creditore pignoratizio. Cass. pen. Sezioni Unite 3 dicembre 1994, n. 10

Le condizioni generali per l’applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell’art. 273 c.p.p. non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali; ne consegue che ai fini della doverosa verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi. Cass. pen. Sezioni Unite 23 aprile 1993, n. 4

In tema di sostanze stupefacenti, deve ritenersi lecita la commercializzazione dei prodotti provenienti dalla coltivazione di canapa consentita ai sensi della legge 2 dicembre 2016, n. 242, sempre che la coltivazione abbia ad oggetto una delle varietà di canapa ammesse dalla legge, iscritte nel catalogo europeo delle specie di piante agricole, che si caratterizzano per il basso dosaggio di THC; porti alla produzione di una canapa che presenti una percentuale di THC non superiore allo 0,2%; sia finalizzata alla realizzazione dei soli prodotti tassativamente indicati nell’art. 2, comma 2, della medesima legge. Cass. pen. sez. III 15 febbraio 2019, n. 7166

Non sussiste l’obbligo di rinnovazione dell’assunzione della prova dichiarativa nel caso in cui il giudice di appello, che riformi “in peius” la sentenza di condanna di primo grado, proceda solo ad una diversa qualificazione giuridica dei fatti, senza rivalutare il contenuto dichiarativo delle deposizioni dei testi escussi o modificare il giudizio sulla loro attendibilità. (Fattispecie in cui l’imputato era stato assolto in primo grado dal reato di lesioni, perché commesso in situazione di legittima difesa, e successivamente condannato in appello sulla base ad una diversa interpretazione in ordine alla sussistenza dell’attualità del pericolo di un danno grave alla persona, da cui era conseguita l’esclusione, invece, della scriminante). Cass. pen. sez. V 27 settembre 2018, n. 42577

In tema di sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice in ordine ai poteri e all’operato dell’amministratore giudiziario, non attenendo all’applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono autonomamente impugnabili, essendo consentita la sola opposizione dinanzi al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha convertito in opposizione dinanzi al giudice dell’esecuzione il ricorso in cassazione proposto avverso il rigetto della richiesta di liquidazione del compenso professionale avanzata dal componente dell’organismo di vigilanza nominato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n.231 del 2001, dall’amministratore giudiziario della società i cui beni erano stati sottoposti a sequestro). Cass. pen. sez. VI 22 maggio 2018, n. 22843

Nell’ipotesi di sequestro preventivo del bene oggetto di abuso edilizio per il quale sia stata pronunciata condanna non definitiva che non dispone la confisca, il bene va restituito all’avente diritto solo allorché siano venute meno le esigenze cautelari che hanno giustificato l’imposizione del vincolo, giacchè la cessazione della permanenza del reato edilizio con la sentenza di primo grado non costituisce elemento di per sé idoneo a far ritenere cessate anche le esigenze cautelari. Cass. pen. sez. III 13 febbraio 2018, n. 6940

In tema di misure cautelari reali, quando uno dei reati in relazione ai quali la misura è stata disposta è assorbito in altro reato di uguale gravità che lascia intatti i presupposti applicativi della cautela, non sussiste l’interesse dell’indagato, in sede di riesame, ad ottenere una pronuncia che ne dichiari la insussistenza. (Fattispecie in tema di sequestro di immobile in ordine ai reati di tolleranza abituale della prostituzione e favoreggiamento della stessa, in cui quest’ultimo reato è stato ritenuto assorbito nel primo). Cass. pen. sez. III 14 giugno 2017, n. 29586

In tema di reati tributari, il profitto del reato oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, e rimane inalterato anche nella ipotesi di sospensione della esecutività dell’atto impugnato disposto dalla commissione tributaria, venendo meno solo a seguito dello sgravio da parte della Agenzia delle Entrate o dell’annullamento della pretesa fiscale con decisione, anche non definitiva, del giudice tributario. (Fattispecie di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca del profitto del reato di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, nella quale la Corte ha escluso l’incidenza sui presupposti del vincolo cautelare dell’intervenuta sospensione, in sede di giustizia tributaria, dell’esecutività dell’avviso di accertamento, evidenziandone la natura di provvedimento ad efficacia limitata e a cognizione sommaria). Cass. pen. sez. III 27 aprile 2017, n. 19994

Il provvedimento con cui il G.I.P. decide sull’ordine del P.M. di sgombero di un immobile sottoposto a sequestro, in quanto emesso da giudice dell’esecuzione, è impugnabile solo mediante l’opposizione prevista dagli artt. 676 e 667, comma quarto, cod. proc. pen. Cass. pen. sez. VI 23 marzo 2017, n. 14251

Non può essere disposto il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di somme di denaro depositate su conto corrente costituite in pegno irregolare a garanzia di una obbligazione dell’imputato, attesa la immediata acquisizione della proprietà delle stesse da parte del creditore. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, ai fini della individuazione e differenziazione del pegno irregolare rispetto a quello regolare, non rilevano né il “nomen” contrattualmente attribuito al rapporto e nemmeno il fatto che la somma di denaro rimanga depositata su un conto corrente bancario intestato al debitore e continui a maturare interessi, ma è decisiva la circostanza che, nel caso di inadempimento del debitore, il creditore abbia la facoltà di soddisfarsi immediatamente e direttamente sulla cosa o sulle cose date a pegno, secondo la previsione di cui all’art. 1851 cod. civ.ovvero debba attivare una forma di vendita pubblica, ai sensi degli artt. 2796 e 2797 cod. civ.). Cass. pen. sez. III 11 maggio 2016, n. 19500

In tema di sequestro probatorio, la restituzione, previo trattenimento di copia dei dati informatici estratti, dei beni materiali (server, computer e “hard disk”) coercitivamente acquisiti per effettuare le operazioni di trasferimento dei dati non comporta il venir meno del vincolo, con la conseguenza che permane l’interesse a richiedere il controllo giurisdizionale sulla legittimità del sequestro al competente tribunale del riesame. (In motivazione, la Corte ha osservato che le disposizioni introdotte dalla legge 48 del 2008 riconoscono al “dato informatico”, in quanto tale, e non solo al supporto che lo contiene, la caratteristica di oggetto del sequestro). Cass. pen. sez. III 21 settembre 2015, n. 38148

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto relativo al delitto di riciclaggio ai sensi dell’art. 648 quater c. p. – introdotto con l’art. 63, comma quarto, D.L.vo n. 231 del 2007 – può essere applicato anche ai beni acquistati dall’indagato in epoca antecedente all’entrata in vigore della predetta norma (29 dicembre 2007), in quanto il principio di irretroattività attiene solo al momento di commissione della condotta, e non anche al tempo di acquisizione dei beni oggetto del provvedimento. Cass. pen. sez. II 11 giugno 2015, n. 24785

È illegittimo il sequestro preventivo della patente di guida – disposto nei confronti di soggetto indagato per il reato di omicidio colposo – trattandosi di documento non collegato da alcun diretto ed effettivo nesso di pertinenza con lo scopo cautelare tipico del sequestro, ex art. 321 cod. proc. pen. preordinato ad evitare che la libera disponibilità della cosa possa agevolare la commissione di altri reati, considerato che il sequestro della patente di guida non priverebbe l’indagato della facoltà di guidare, in quanto solo l’autorità amministrativa può sospendere, in via cautelare, l’efficacia della abilitazione alla guida – solo materialmente incorporata nel documento della patente; d’altra parte, il giudice penale può applicare la corrispondente sanzione amministrativa accessoria solo nei casi, espressamente previsti, di reati collegati alla violazione delle norme del codice della strada ed in esito alla sentenza di condanna. Cass. pen. sez. IV 28 agosto 2014, n. 36369

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il “quantum” dell’indennizzo, calcolato secondo il criterio aritmetico, deve essere opportunamente aumentato o ridotto all’esito della dovuta valutazione delle eventuali specificità positive o negative del caso. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto illegittima la determinazione del ristoro, adottata senza tenere conto delle conseguenze che la diffusione sulla stampa locale dell’arresto del ricorrente aveva determinato in termini di discredito). Cass. pen. sez. III 29 gennaio 2014, n. 3912

In tema di misure cautelari reali non può più farsi questione circa la sussistenza del “fumus commissi delicti” quando sia intervenuto, con riguardo al reato in relazione al quale il provvedimento è stato adottato, il decreto che dispone il giudizio. Cass. pen. sez. II 20 gennaio 2014, n. 2210

È legittimo il sequestro di un manufatto abusivo eseguito dai vigili urbani che, rivestendo la quali.ca di agenti di polizia giudiziaria, sono preposti al controllo delle attività subordinate al rilascio di un titolo abilitativo dell’autorità comunale. (Fattispecie in cui è stato ritenuto integrato il reato di violazione di sigilli rispetto al sequestro di un manufatto abusivo, effettuato dai vigili urbani). Cass. pen.,sez. III 1 luglio 2013, n. 28361

È legittimo il sequestro preventivo di un’intera azienda anche se soltanto alcuni dei beni che la compongono siano stati utilizzati per la consumazione del reato, ma il giudice, in ossequio al principio di proporzionalità, deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato della misura cautelare con misure invasive, anche di natura interdittiva. Cass. pen. sez. IV 24 aprile 2013, n. 18603

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato (nella specie, di omesso versamento di ritenute certificate), il soggetto destinatario del provvedimento ablativo, nel caso di sproporzione tra il valore economico dei beni da confiscare indicato nel decreto di sequestro e l’ammontare delle cose sottoposte a vincolo, può contestare tale eccedenza al fine di ottenere una riduzione della garanzia, presentando apposita richiesta al P.M.al gip, ovvero appello al tribunale del riesame. Cass. pen. sez. III 7 marzo 2013, n. 10567

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