Art. 319 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Offerta di cauzione

Articolo 319 - codice di procedura penale

1. Se l’imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell’art. 316, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata.
2. Se l’offerta è proposta con la richiesta di riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate.
3. Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l’imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea.

Articolo 319 - Codice di Procedura Penale

1. Se l’imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell’art. 316, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata.
2. Se l’offerta è proposta con la richiesta di riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate.
3. Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l’imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea.

Massime

L’intervenuta revoca di un sequestro conservativo, conseguita all’imposizione di una cauzione, non fa venir meno l’interesse all’impugnazione avverso il provvedimento applicativo della suindicata misura cautelare reale, atteso che l’eventuale accoglimento del gravame non potrebbe non avere influenza anche sulla legittimità del permanere della cauzione versata. Cass. pen. sez. IV 11 luglio 2001, n. 27964

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