In tema di ripristino della custodia cautelare, ai sensi dell’art. 307, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.nei confronti del condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso scarcerato per decorrenza dei termini, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti accertati, il giudice, pur nel perimetro cognitivo limitato alla verifica della sola sussistenza delle esigenze cautelari rispetto alla quale l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa, ha l’obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d’ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull’attualità e concretezza del pericolo di fuga. Cass. pen. sez. I 2 febbraio 2018, n. 5155
Ai fini del ripristino della custodia cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga non va ritenuta in astratto, sulla base della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall’art. 275, comma terzo, c.p.p.bensì in concreto, con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce. Cass. pen. sez. II 21 gennaio 2013, n. 2840
Ai fini del ripristino della misura cautelare, già dichiarata inefficace per scadenza dei termini, non è richiesta l’instaurazione del contraddittorio tra le parti, garantito, invece, dalla possibilità d’impugnazione, atteso che il provvedimento di ripristino, dando semplicemente nuova attuazione a quello originario, non postula alcun accertamento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. (Fattispecie di ripristino di misura adottato contestualmente alla sentenza di condanna di primo grado su richiesta del P.M. intervenuta fuori udienza il giorno precedente). Cass. pen. sez. III 18 dicembre 2008, n. 46788
In materia cautelare, la convalida del fermo – che ha un valore circoscritto al controllo dell’operato della Polizia Giudiziaria – e l’ordinanza applicativa della custodia cautelare, ancorché emesse contestualmente, sono provvedimenti indipendenti e autonomi l’uno dall’altro: ne consegue che l’eventuale nullità del primo non determina la nullità del secondo. (Nella fattispecie la Corte, ha rigettato il ricorso fondato sull’assunto della nullità dell’ordinanza come conseguenza della nullità della convalida di un fermo illegittimamente disposto dal P.M. a carico di un soggetto non indiziato di delitto ma imputato già condannato in primo grado e scarcerato per decorrenza dei termini, nei cui confronti si sarebbe dovuto procedere ex art. 307 comma secondo c.p.p.). Cass. pen. sez. IV 6 febbraio 2008, n. 5740
Ai fini del ripristino della custodia cautelare, contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna ai sensi dell’art. 307, comma secondo, lett. b), c.p.p.l’entità della pena inflitta costituisce un elemento di imprescindibile valenza che, in presenza di ulteriori circostanze oggettive, rende ragionevolmente probabile il pericolo di fuga del condannato. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che assumono significativo rilievo anche l’inserimento dell’imputato in una pericolosa associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti e la sua frequentazione con persone di particolare spessore delinquenziale). Cass. pen. sez. VI 30 luglio 2007, n. 30972
In ipotesi di ripristino della custodia cautelare in carcere contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 307, comma secondo, lett. b), c.p.p.il giudice non è tenuto a espletare l’interrogatorio di garanzia previsto dall’art. 294 c.p.p.in quanto l’adozione del provvedimento limitativo della libertà personale si fonda sul complesso delle risultanze probatorie formate ed acquisite nel contraddittorio fra le parti e in ordine alle quali è stata, quindi, assicurata la pienezza ed effettività del diritto di difesa. (Mass. redaz.). Cass. pen. sez. I 8 marzo 2007, n. 9857
Nel caso di ripristino della custodia cautelare ai sensi dell’art. 307, comma 2, lett. a), c.p.p. (accertata, dolosa trasgressione delle prescrizioni inerenti a misura cautelare disposta ai sensi del primo comma dello stesso articolo), non vi è necessità di dar luogo all’interrogatorio di garanzia di cui all’art. 294 c.p.p.fermo restando il diritto, da parte dell’imputato, di chiedere di essere sentito dal giudice procedente, ove ritenga di dover rappresentare alcunché a propria difesa. Cass. pen. sez. IV 23 settembre 2004, n. 37673
In caso di ripristino della custodia cautelare ai sensi dell’art. 307, comma 2, lett. b), c.p.p. non è richiesto l’espletamento dell’interrogatorio di garanzia di cui all’art. 294 stesso codice; il che non comporta alcuna indebita violazione del diritto di difesa, atteso che il provvedimento viene adottato dal giudice del dibattimento con ogni possibile garanzia di contraddittorio. Cass. pen. sez. I 18 luglio 2003, n. 2601
Ai fini del ripristino della custodia cautelare di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, nei cui confronti è intervenuta nel frattempo sentenza di condanna, la valutazione circa la sussistenza del pericolo di fuga, cui si riferisce l’art. 307 comma 2 lett. b) c.p.p. non può ricollegarsi solo alla gravità della pena inflitta, ma deve fondarsi su una prognosi condotta in concreto, con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, tra cui la personalità, la tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, il pregresso comportamento, le abitudini di vita, le frequentazioni, la natura delle imputazioni, tutti parametri idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità che l’imputato faccia perdere le sue tracce; tuttavia, deve escludersi che i diversi elementi e circostanze debbano essere contemporaneamente sussistenti, essendo sufficiente che il giudice di merito dia rilevanza, con adeguata motivazione, a quelli ritenuti più significativi. Cass. pen. sez. II 3 ottobre 2002, n. 33125 .
In tema di procedimenti che proseguono con l’applicazione delle norme vigenti anteriormente all’entrata in vigore del codice di procedura penale, nei confronti dell’imputato scarcerato per decorrenza dei termini e poi condannato il provvedimento di ripristino della custodia cautelare, a norma dell’art. 272, ultimo comma, c.p.p. del 1930, può essere emesso contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna. Cass. pen. Sezioni Unite 17 maggio 2002, n. 19365
In tema di procedimenti che proseguono con applicazione delle norme vigenti anteriormente all’entrata in vigore del codice di procedura penale, il ripristino della custodia cautelare nei confronti dell’imputato condannato dopo essere scarcerato per decorrenza dei termini è disciplinato dall’art. 272 ultimo comma, del codice di procedura penale abrogato e non dall’art. 307, comma 2, lett. b) del codice di procedura penale vigente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza cautelare limitatamente al delitto di omicidio volontario, non essendo quest’ultimo compreso nell’elenco dei reati per i quali l’art. 272, ultimo comma, c.p.p. 1930 consente il ripristino della custodia cautelare). Cass. pen. Sezioni Unite 17 maggio 2002, n. 19365
Ai fini del ripristino, determinato da soppravvenuta condanna, della custodia cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga non può essere ritenuta né sulla base della presunzione, ove configurabile, di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall’art. 275, comma 3, c.p.p. né per la sola gravità della pena inflitta con la sentenza, che è soltanto uno degli elementi sintomatici per la prognosi da formulare al riguardo, la quale va condotta non in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto, e perciò con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce (personalità, tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, pregresso comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena presumibile o concretamente inflitta), senza che sia necessaria l’attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga o a anche solo a un tentativo iniziale di fuga. Cass. pen. Sezioni Unite 24 settembre 2001, n. 34537
Non ricorrono i presupposti del ripristino della custodia cautelare per ritenuta sussistenza del pericolo di fuga, ex art. 307, comma 2, lett. b), c.p.p. nei confronti dell’imputato che, scarcerato per decorrenza dei termini ed assolto successivamente in primo grado, sia stato poi condannato all’esito del giudizio di appello, in quanto il disposto del predetto art. 307, comma 2, lett. b) richiede che la perdita di efficacia della misura sia dovuta esclusivamente alla decorrenza dei termini; qualora, per contro, essa consegua ad una sopravvenuta sentenza di assoluzione in primo grado, la nuova applicazione della misura deve essere disposta ai sensi dell’art. 300, comma 5, c.p.p. il quale prevedendo l’ipotesi di una sentenza di condanna che faccia seguito ad una sentenza di proscioglimento, stabilisce che possa essere adottata una nuova misura coercitiva limitatamente ai pericula libertatis di cui all’art. 274, comma 1, lett. b) e c). Cass. pen. sez. V 6 luglio 2001, n. 27425 .
A fronte di una generica richiesta di applicazione di custodia cautelare, avanzata dal pubblico ministero nel corso del giudizio di primo grado nei confronti di soggetto già detenuto, in vista di una sua eventuale scarcerazione, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre l’applicazione della suddetta misura ai sensi dell’art. 307, comma 2, lett. b), c.p.p.senza con ciò violare il principio secondo cui le misure cautelari non possono essere disposte se non su richiesta dell’organo di accusa. Cass. pen. sez. I 18 febbraio 1999, n. 460
Ai fini del ripristino della custodia cautelare contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna, giusta quanto previsto dall’art. 307, comma 2, lett. b), c.p.p.la notevole entità della pena inflitta, pur non costituendo di per sè prova della sussistenza del pericolo di fuga richiesto dalla norma anzidetta, fornisce tuttavia un indizio significativo dello stimolo che può rendere pressante e attuale la tendenza alla fuga, specie in presenza di ulteriori elementi obiettivi dai quali possa ragionevolmente desumersi l’alta probabilità del concreto verificarsi del paventato evento. (Nella specie detti elementi obiettivi sono stati ritenuti legittimamente individuabili nell’appartenenza del soggetto ad un pericoloso sodalizio di tipo mafioso). Cass. pen. sez. I 18 febbraio 1999, n. 460 in Arch. nuova proc. pen. 1999, 160.
L’adozione dei provvedimenti in materia di libertà previsti dall’art. 307 c.p.p. non postula l’avvenuta materiale scarcerazione dell’imputato, dovendosi ritenere che detta norma, nel riferirsi all’«imputato scarcerato» abbia soltanto inteso designare lo status del soggetto del quale sia comunque già stata ordinata la scarcerazione, nulla rilevando che il medesimo, per motivi burocratici o di altra natura, non sia stato ancora materialmente dimesso dal carcere. Cass. pen. sez. I 18 febbraio 1999, n. 460
Poiché l’art. 307, comma secondo, c.p.p. non è compreso tra le norme che l’art. 245 delle disposizioni di attuazione prevede si applichino ai procedimenti che proseguono con l’applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, non è consentito il ripristino della custodia cautelare nei confronti di un imputato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare in un procedimento proseguente con l’applicazione del codice di procedura abrogato. (Fattispecie nella quale il giudice di appello, all’esito di condanna alla pena di 21 anni di reclusione per omicidio volontario, aveva contestualmente emesso, a richiesta del P.M. e sulla base dell’art. 307 c.p.p.un mandato di cattura nei confronti dell’imputato già scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare. La S.C. ha ritenuto illegittima tale pronuncia, trattandosi di processo di c.d. vecchio rito, e ha affermato altresì che sarebbe inammissibile un’interpretazione estensiva dell’art. 251 att. c.p.p. nel senso di comprendervi anche la disciplina dettata dal legislatore del 1988 in tema di provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini, che si risolvono in malam partem nei confronti dell’imputato, poiché tale interpretazione dilaterebbe oltre il significato logico delle espressioni usate il dettato della disposizione transitoria e andrebbe contro il principio di prevalenza della disposizione più favorevole all’indagato-imputato). Cass. pen. sez. I 6 giugno 1998, n. 2679
Nella valutazione del pericolo di fuga dell’imputato che legittima il ripristino della custodia cautelare in presenza di una sentenza di condanna, anche se risulti scaduto il termine massimo di fase, il giudice non può prescindere dall’entità della pena inflitta con la sentenza stessa che, se di per sé, non costituisce prova della predetta esigenza, fornisce indubbiamente un indicatore significativo della spinta che puòrendere pressanti i propositi di fuga: in tale ottica, ai fini dell’accertamento della concretezza di tale pericolo, il giudice deve tener conto della misura della pena irrogata, congiuntamente ad altri elementi obiettivi da cui possa desumersi la ragionevole probabilità – e quindi non la mera possibilità basata su dati meramente congetturali – che l’imputato, se conservasse lo stato di libertà, potrebbe darsi alla fuga. Cass. pen. sez. I 26 febbraio 1998, n. 6989
Ai fini del ripristino della custodia cautelare in carcere nel caso previsto dall’art. 307, comma secondo, lett. b) c.p.p.l’indebita valutazione fatta dal giudice anche delle esigenze cautelari previste dall’art. 274, lett. c) stesso codice, non incide sulla legittimità del provvedimento coercitivo, allorché siano state comunque considerate le esigenze di cui alla precedente lettera b) dello stesso articolo, con apprezzamento congruamente motivato in riferimento alla condanna inflitta e al conseguente concreto accentuarsi del pericolo di fuga. (Fattispecie relativa a condanna all’ergastolo confermata in appello e, quindi, presumibilmente, di imminente esecuzione). Cass. pen. sez. I 13 novembre 1997, n. 5271
La possibilità di ripristinare la custodia cautelare contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna, prevista dall’art. 307, comma secondo, lett. b), c.p.p. è realizzabile solo quando si accerti che la scarcerazione per decorrenza dei termini è avvenuta (o sarebbe dovuta avvenire) prima, e non dopo la pronuncia della sentenza di condanna, dovendo trovare applicazione in questa seconda ipotesi la norma del primo comma dello stesso art. 307, il quale indica i provvedimenti che devono essere adottati – permanendo ragioni di cautela (ivi compreso il concreto pericolo di fuga dell’imputato) – a seguito della caducazione della misura per lo scadere del termine massimo della sua durata. Ed invero, la norma dell’art. 307, comma secondo, lett. b), c.p.p. è una norma eccezionale rispetto alla regola secondo la quale, una volta decorsi i termini massimi di durata della misura cautelare, è vietato disporre la stessa misura per lo stesso fatto. (Fattispecie relativa a scarcerazione dell’imputato per scadenza del termine massimo di custodia maturato dopo la sentenza di condanna di primo grado. In relazione a tale situazione, la S.C. ha ritenuto corretto l’operato del tribunale della libertà, secondo il quale, poiché la sentenza era antecedente all’ordinanza di scarcerazione per decorso dei termini di durata massima della custodia cautelare, per il ripristino di quest’ultima sarebbe stata necessaria una modificazione della situazione processuale dell’imputato sopravvenuta alla scarcerazione). Cass. pen. sez. I 23 luglio 1997, n. 4484
In tema di provvedimenti ex art. 307 c.p.p.dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini, la custodia cautelare – risultante necessaria a norma dell’art. 275 c.p.p. per inadeguatezza delle altre misure – può essere ripristinata tutte le volte in cui, in presenza di una condanna, il giudice procedente (di primo o secondo grado) ravvisi il pericolo di fuga. Cass. pen. sez. V 22 gennaio 1997, n. 5252
Il pericolo di fuga che, nell’ipotesi di intervenuta condanna, consente, ai sensi dell’art. 307, secondo comma, c.p.p.il ripristino della custodia cautelare estinta per decorrenza dei termini, deve essere connotato, oltre che dalla concretezza, ex art. 274 lett. b) c.p.p.anche dalla attualità, sicché non è possibile, in alcun modo, identificarlo con quello già posto a base dell’originaria misura, e, tantomeno, ritenerlo presunto; e neppure può considerarsi sufficiente, per la sua configurabilità, la mera sopravvenienza della sentenza di condanna, che costituisce solo uno dei presupposti del ripristino della misura e che è idonea, tutt’al pi ad offrire elementi sintomatici del pericolo medesimo. Cass. pen. sez. II 8 novembre 1996, n. 3497
Non può essere considerata trasgressiva del divieto di dimora in un determinato luogo e dell’obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia giudiziaria predeterminato, e non pu quindi, dar luogo al ripristino, ai sensi dell’art. 307, comma 2, lettera a), c.p.p.della più grave misura della custodia cautelare in carcere, la condotta di chi si sia temporaneamente allontananto dal luogo indicato come quello di propria dimora (diverso da quello per il quale era stato imposto il divieto), dandone comunicazione all’ufficio di polizia giudiziaria presso il quale doveva presentarsi ed ottemperando, quindi, all’obbligo di presentazione presso altro ufficio indicatogli dal primo. Cass. pen. sez. I 17 maggio 1996, n. 2136
In tema di ripristino della custodia cautelare ex art. 307, secondo comma, lett. b) c.p.p.lo stato di detenzione attuale dell’imputato, anche in esecuzione di pena, non può condizionare di per sè la possibilità di riconoscere la sussistenza dell’esigenza cautelare relativa al «concreto pericolo» di fuga prevista dall’art. 274 primo comma lett. b) c.p.p.richiamato dalla suddetta norma. (Fattispecie in cui il ricorrente sosteneva che il suo stato di detenuto in espiazione di pena rendeva inattuale la prospettiva del pericolo di fuga; la Cassazione ha rigettato il ricorso sulla scorta del principio di cui in massima e sul rilievo che l’assunto del ricorrente era comunque smentito dal fatto che egli si era già reso responsabile di una evasione). Cass. pen. sez. I 21 ottobre 1993, n. 2229
La custodia cautelare è correttamente ripristinata dopo una pesante condanna intervenuta in primo grado, tale da rendere più attuale e pressante la tendenza alla fuga già manifestata dalla pregressa latitanza e dal possesso di documenti falsi nonché dall’essere i prevenuti inseriti in una pericolosa organizzazione criminale; e ciò alla stregua dell’art. 307, secondo comma, lettera b), c.p.p.da interpretarsi, non già nel senso che una sentenza di tal genere costituisca la prova del proposito di fuga, quanto, invece, nel senso che essa può rappresentare la premessa per il sorgere di una spinta nella accennata direzione. Cass. pen. sez. VI 7 settembre 1993, n. 2034
Il ripristino della custodia cautelare in carcere per i delitti indicati nell’art. 275 comma terzo c.p.p.una volta intervenuto un provvedimento dichiarativo della sua estinzione per decorso della sua durata massima non è consentito in virtù del solo titolo di reato, ma soltanto quando ricorrono le condizioni indicate nelle lett. a) e b) dell’art. 307 comma secondo stesso codice. Cass. pen. sez. I 8 marzo 1993, n. 458
Nulla osta alla reiterazione della misura cautelare per lo stesso fatto, anche se non diversamente circostanziato o qualificato, quando il precedente provvedimento sia stato annullato. In ogni momento in cui sussistono i presupposti di legge (art. 272 ss. c.p.p.) il giudice ha il potere di emettere una misura cautelare, mentre ha l’obbligo di revocarla o sostituirla, rispettivamente, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità e quando le esigenze risultano attenuate o essa non è più proporzionata al fatto (art. 299 c.p.p.); a meno che non sia stata disposta la scarcerazione per decorrenza dei termini, nel qual caso, la custodia cautelare può essere ripristinata nei limiti previsti dall’art. 307 c.p.p. Cass. pen. sez. I 23 novembre 1992, n. 3633
In tema di misure cautelari personali, in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini, qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell’art. 407, comma secondo, lett. a), c.p.p. il giudice può disporre – attesa la lettera dell’art. 307, comma primo bis c.p.p. nei confronti dell’imputato le sole misure cautelari del divieto di espatrio, dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il divieto e l’obbligo di dimora (artt. 281, 282, 283 c.p.p.) ma non anche il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p.). Cass. pen. sez. III 2 maggio 2013, n. 19042
L’art. 307, secondo comma, lettera b), c.p.p.prevede il ripristino della misura della custodia cautelare in presenza di sentenza di condanna di primo o di secondo grado, nonché dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lettera b) c.p.p. (quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che si dia alla fuga). In virtù del principio di analogia, consentito nel silenzio della norma, la rinnovazione della misura cautelare deve ritenersi estensibile al divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.) ed al diniego del «nulla-osta» dell’autorità giudiziaria al rilascio del passaporto (art. 3, primo comma, lett. c, L. 21 novembre 1967, n. 1185), sempre che sussista il presupposto della modifica della situazione processuale dell’imputato, per effetto d’una sentenza di condanna di primo o di secondo grado. Cass. pen. sez. V 11 maggio 1993, n. 589
In tema di misure cautelari personali, il provvedimento che ripristina la custodia cautelare in carcere a norma dell’art. 307, secondo comma, lettera b) cod. proc. pen.facendo rivivere quello originario cessato per decorrenza dei termini di fase, è impugnabile dall’interessato non già mediante il riesame bensì con l’appello ex art. 310 cod. proc. pen. Cass. pen. sez. VI 1 giugno 2017, n. 27459
In sede di impugnazione cautelare, l’ordinanza di ripristino della custodia in carcere, erroneamente adottata dal giudice procedente dopo la pronuncia della sentenza di condanna nonostante l’assenza di pregresso titolo coercitivo per i reati posti a fondamento del provvedimento restrittivo, può essere riqualificata come ordinanza genetica di applicazione della misura custodiale ai sensi dell’art. 275, comma primo bis, cod.proc.pen. e confermata dal Tribunale in relazione ad esigenze cautelari diverse dal pericolo di fuga, così come l’appello proposto contro di essa deve essere riqualificato come riesame, senza che il mancato rispetto dei termini prescritti per tale rimedio determini la perdita di efficacia della misura. Cass. pen. sez. I 31 ottobre 2014, n. 45140
Avverso l’ordinanza con la quale viene ripristinato lo stato di custodia cautelare dopo la cessazione di questa per scadenza termini ai sensi dell’art. 307 c.p.p.è esperibile solo il mezzo di impugnazione dell’appello previsto dall’art. 310 c.p.p. e non quello del riesame e del ricorso per saltum in cassazione. Il riesame è infatti mezzo d’impugnazione riservato esclusivamente ai provvedimenti genetici della misura cautelare e tale non è quello che ne ripristina gli effetti, ricorrendo le condizioni di legge. Cass. pen. sez. I 16 maggio 1997, n. 2022
Il provvedimento che ripristina la custodia cautelare ai sensi dell’art. 307, comma 2, lettera a), c.p.p.fa rivivere quello originario, dispositivo della misura stessa, tanto che non è richiesta alcuna indagine circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto esso è impugnabile non già mediante il riesame, proponibile solo contro l’ordinanza che dispone la misura coercitiva, bensì l’appello, impugnazione di carattere generale e residuale, che trova applicazione in tutti i casi in cui non si possa sperimentare il riesame. Cass. pen. sez. V 5 gennaio 1996, n. 2903
In tema di applicazione di altre misure cautelari nei confronti dell’indagato scarcerato per decorrenza dei termini, l’inciso contenuto nel primo comma dell’art. 307 c.p.p.che consente l’adozione di misure sostitutive “solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare, va interpretato nel senso di ricomprendere tanto l’ipotesi di permanenza di tutte, alcune, o una sola delle esigenze originarie, quanto quella di sopravvenienza di nuove esigenze, intervenute alla stessa data della scarcerazione o anche in epoca successiva. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale, adito ex art. 310, che aveva affermato la persistenza delle originarie esigenze, all’atto di adozione della misura sostitutiva, omettendo di compiere qualunque verifica in concreto). Cass. pen. sez. VI 18 giugno 2014, n. 26458
La durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria, è pari, in caso di pluralità di reati, al cumulo di periodi previsti in riferimento a ciascun reato. (La Corte ha precisato che al cumulo delle sanzioni amministrative sono inapplicabili le discipline tipicamente penalistiche, finalizzate a limitare l’inflizione di pene eccessive – art. 81 c.p. – o ad evitare restrizioni troppo ampie delle libertà personali – art. 307, comma primo bis, c.p.p. -). Cass. pen. sez. IV 9 aprile 2009, n. 15283
L’applicazione cumulativa di misure cautelari personali può essere disposta soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge agli artt. 276, comma primo, e 307, comma primo bis, c.p.p. (La Corte ha altresì precisato che, al di fuori dei casi in cui siano espressamente consentite da singole norme processuali, non sono ammissibili né l’imposizione «aggiuntiva» di ulteriori prescrizioni non previste dalle singole disposizioni regolanti le singole misure, né l’applicazione «congiunta» di due distinte misure, omogenee o eterogenee, che pure siano tra loro astrattamente compatibili). Cass. pen. Sezioni Unite 12 settembre 2006, n. 29907
L’applicazione, ai sensi dell’art. 307, comma 1, c.p.p.di misure cautelari diverse dalla custodia nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini può essere disposta anche con ordinanza emessa successivamente alla scarcerazione, indipendentemente dalla circostanza che il provvedimento si basi sulla ritenuta persistenza delle originarie esigenze cautelari ovvero sulla loro ritenuta sopravvenienza. Cass. pen. sez. VI 28 maggio 2002, n. 20897
Nel caso in cui debba essere disposta la scarcerazione dell’imputato per decorrenza dei termini di custodia cautelare, il giudice non può applicare misure cautelari alternative ex art. 307, primo comma, c.p.p.in assenza della richiesta del pubblico ministero, la cui sussistenza non può ritenersi implicita nel parere del P.M. contrario all’accoglimento dell’istanza di scarcerazione e privo di richieste in ordine ad eventuali misure alternative. Ne consegue che, essendo la richiesta esplicita del pubblico ministero comunque obbligatoria, la sua omissione, concernendo la partecipazione dello stesso pubblico ministero al procedimento, determina la nullità del provvedimento applicativo ex art. 178 lett. b) c.p.p. Cass. pen. sez. IV 20 febbraio 1997, n. 172
L’art. 307, primo comma c.p.p. prevede che l’applicazione, nei confronti dell’imputato scarcerato per decorrenza dei termini, di altre misure cautelari, di cui ricorrano i presupposti, è possibile ove permangano le ragioni, che avevano giustificato la custodia in carcere. Si impone, pertanto, l’obbligo di motivazione al giudice, il quale, ancorché non debba accertare che le esigenze cautelari già poste a base dell’ordinanza custodiale, siano rimaste immutate, deve tuttavia dare atto, in concreto, che esse sono ancora di rilevanza tale, da legittimare l’applicazione di altre e meno gravose misure. (Fattispecie: adozione dell’obbligo di soggiorno). Cass. pen. sez. VI 8 febbraio 1996, n. 4412