Art. 305 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Proroga della custodia cautelare

Articolo 305 - codice di procedura penale

1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia sullo stato di mente dell’imputato (70, 220), i termini di custodia cautelare (284, 285, 286) sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l’espletamento della perizia (227). La proroga è disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore. L’ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione nelle forme previste dall’art. 311 (301).
2. Nel corso delle indagini preliminari (326 ss., 551 ss.), il pubblico ministero può altresì chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi o a nuove indagini disposte ai sensi dell’articolo 415 bis, comma 4, rendano indispensabile il protrarsi della custodia. Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell’art. 310. La proroga è rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall’art. 303 comma 1 non possono essere comunque superati di oltre la metà (722) (1).

Articolo 305 - Codice di Procedura Penale

1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia sullo stato di mente dell’imputato (70, 220), i termini di custodia cautelare (284, 285, 286) sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l’espletamento della perizia (227). La proroga è disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore. L’ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione nelle forme previste dall’art. 311 (301).
2. Nel corso delle indagini preliminari (326 ss., 551 ss.), il pubblico ministero può altresì chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi o a nuove indagini disposte ai sensi dell’articolo 415 bis, comma 4, rendano indispensabile il protrarsi della custodia. Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell’art. 310. La proroga è rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall’art. 303 comma 1 non possono essere comunque superati di oltre la metà (722) (1).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 434 del 15 settembre 1995, ha interpretato questo comma, laddove si limita a stabilire che sulla richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare, il giudice, sentiti il pubblico ministero ed il difensore, provvede con ordinanza, nel senso che il giudice non possa essere esonerato dal rispetto del contraddittorio, ma semplicemente che non debba essere vincolato all’obbligo di determinate forme, e lasciato libero di scegliere caso per caso, quelle più opportune per assicurare sia pure in modo celere e semplificato una effettiva dialettica tra accusa e difesa.

Massime

La proroga dei termini di durata massima della custodia cautelare ai sensi del secondo comma dell’art. 305 c.p.p. è istituto di carattere eccezionale, che può essere attivato solo quando ricorrano simultaneamente i requisiti delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità, della indispensabilità della protrazione della custodia affinchè detti accertamenti (anche in termini di completamento del momento valutativo della fonte di prova) possano essere condotti. L’obbligo di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni comporta, quanto all’ultimo degli elementi indicati, che il giudice indichi espressamente le ragioni per le quali gli accertamenti devono essere condotti nel permanere della custodia cautelare dell’indagato. Cass. pen. sez. I 2 luglio 2002, n. 25234

Costituisce presupposto della proroga dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell’art. 305, comma 2, c.p.p.qualsiasi esigenza cautelare la cui gravità renda indispensabile il protrarsi della misura, se ricorre la necessità di accertamenti particolarmente complessi o di nuove indagini disposte ex art. 415 bis, comma 4, c.p.p. nei confronti della persona sottoposta a indagini. Cass. pen. Sezioni Unite 11 settembre 2001, n. 33541

In tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari che possono legittimare la proroga dei termini di custodia cautelare a norma dell’art. 305, comma secondo, c.p.p. sono tutte quelle previste dall’art. 274 c.p.p. Non è infatti sostenibile che tale istituto possa trovare applicazione solo per il soddisfacimento della esigenza di cui alla lettera a) della predetta disposizione. Ciò si ricava non solo dalla lettera della norma, che non richiama in particolare questa o quella esigenza cautelare, riferendosi espressamente a «gravi esigenze cautelari»; ma anche dalla sua portata logica, posto che il rapporto di necessarietà tra proroga e compimento di un accertamento si identifichi nella (unica) esigenza cautelare valutabile in concreto, ma semplicemente che esso costituisce uno dei presupposti per la concedibilità della proroga tipicamente considerati dalla fattispecie normativa in questione. D’altro canto, il fatto che l’esigenza cautelare di cui alla lett. a) sia considerata dall’art. 301 c.p.p.in tema di rinnovazione delle misure disposte per esigenze probatorie, non implica nemmeno che alla tutela di detta esigenza provveda solo tale ultima disposizione, a pena di confondere istituti ontologicamente distinti, quello della proroga dei termini custodiali prossimi a scadere (art. 305 c.p.p.) e quello della rinnovazione delle misure disposte per esigenze probatorie (art. 301 c.p.p.). Non osta a una simile conclusione l’impiego del termine «proroga» adoperato dall’art. 14 della legge 8 agosto 1995, n. 332, che ha aggiunto i commi 2 bis e 2 ter all’art. 301 c.p.p.dato che, malgrado tale improprio termine, le disposizioni aggiunte dalla novella attengono contenutisticamente sempre all’istituto della rinnovazione. Cass. pen. sez. VI 3 agosto 1999, n. 790  .

Nella richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare, il pubblico ministero deve, con precisi riferimenti agli atti, specificare per ciascun indiziato, quali siano gli elementi di giudizio che supportano la connotazione di gravità delle esigenze cautelari richieste dall’art. 305, comma 2, c.p.p. – non operando a tal fine la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, stesso codice che, in base al criterio di specialità, non è estensibile oltre l’ambito di sua ordinaria applicazione segnato dalle scelte delle misure – e dovrà indicare quali siano gli accertamenti particolarmente complessi da esperire. Soltanto tale specificazione consente al difensore l’esplicazione del proprio mandato e al giudice di merito e di legittimità di esercitare i controlli demandati dalla legge. Cass. pen. sez. VI 7 luglio 1995, n. 2152

La proroga della custodia cautelare nel corso delle indagini preliminari è un istituto di carattere eccezionale, come risulta dalle aggettivazioni della disposizione che la prevede, con riferimento sia alle esigenze cautelari (che devono essere gravi), sia al collegamento tra queste e la proroga (che devono essere indispensabili), sia agli accertamenti da compiere (che devono essere particolarmente complessi). Ne consegue che l’interpretazione di detta disposizione non può che essere quella più rigorosa consentita dal suo tenore letterale, ben individuabile nella necessità di ricercare un giusto contemperamento tra le opposte esigenze del diritto alla libertà dell’imputato, oltre i termini prefissati di durata massima della custodia cautelare e della tutela della collettività, in presenza di concrete peculiarità dell’indagine processuale. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che, stante il collegamento logico-sintattico tra gravità delle esigenze cautelari, necessità dello svolgimento dell’accertamento e indispensabilità del protrarsi della custodia cautelare, la sussistenza di gravi esigenze cautelari costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente per la concessione della proroga, perché questa deve essere funzionalmente connessa all’ulteriore esigenza del compimento di accertamenti caratterizzati dalla particolare complessità e pu quindi trovare la sua giustificazione solo quando le esigenze cautelari «gravi» rendano, quanto meno, opportuno che tali accertamenti si svolgano in costanza dello stato custodiale dell’indagato). Cass. pen. Sezioni Unite 16 giugno 1995, n. 12

Nel formulare la richiesta di proroga della custodia cautelare, il pubblico ministero ha un dovere di allegazione riguardante non soltanto le ragioni per le quali si rende indispensabile, ai fini della decisione sulla posizione processuale dell’indagato per il quale viene richiesta la proroga, l’accertamento da eseguire, bensì anche quelle dimostrative della complessità dell’accertamento e della circostanza che lo stesso non si sia potuto espletare durante il decorso del periodo normale di custodia cautelare. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto che non sussiste un principio generalizzato e inderogabile di segretezza delle indagini che impedirebbe al P.M. di rendere palese tutta l’attività d’indagine già svolta e da svolgere, ben potendo essere disposta la discovery quando cisia necessario per la prosecuzione delle indagini, e quindi anche allorché si renda necessario richiedere la proroga della custodia cautelare. E sulla base di tale argomentazione è stata ritenuta manifestamente infondata, in relazione agli artt. 97 e 112 Cost.la questione di legittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.p. prospettata sulla base dell’erroneo presupposto dell’inderogabilità del principio di segretezza delle indagini). Cass. pen. Sezioni Unite 16 giugno 1995, n. 12

Il provvedimento di proroga dei termini di custodia cautelare previsto dall’art. 305, comma 2, c.p.p. – che si pone come norma eccezionale rispetto alla scadenza dei termini ordinari (art. 303 c.p.p.) – non può essere fondato su esigenze cautelari che riguardino soggetti diversi dall’interessato, ancorché indagati nell’ambito del medesimo procedimento, salvo che i complessi accertamenti da compiere nei confronti di costoro abbiano attitudine a riverberarsi, quanto meno in via mediata, sulla posizione probatoria dell’interessato medesimo. Cass. pen. sez. VI 14 marzo 1995, n. 487

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 76 e 77 Cost.la questione di legittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.p. prospettata sul rilievo dell’eccesso di delega in relazione alla direttiva 61 comma 3 della legge 16 febbraio 1987 n. 81, poiché i principi e i criteri direttivi, proprio per la funzione cui devono adempiere, salvo rare eccezioni, pongono finalità dai confini molto ampi, tali da lasciare al legislatore delegato discrezionalità nella determinazione concreta delle modalità di perseguimento di quelle finalità e, conseguentemente, la violazione dei limiti della delega è ravvisabile solo quando il legislatore delegato si sia posto al di fuori o in contrasto con i principi ispiratori della direttiva di delega, mentre nella formulazione dell’art. 305, comma secondo, c.p.p.la soluzione adottata si presenta pienamente corrispondente alla natura e alle finalità dell’istituto regolato dalla predetta direttiva e perfettamente adeguata ai criteri che, in via generale, quella direttiva prevedeva. Cass. pen. Sezioni Unite 16 febbraio 1995, n. 12

Il significato della locuzione normativa «accertamenti particolarmente complessi», contenuta nell’art. 305, secondo comma, c.p.p.sulla proroga dei termini della custodia cautelare, non può essere limitato agli accertamenti ancora da compiere, ma deve estendersi a quelle attività necessarie per rendere utilizzabili nel successivo giudizio le prove già raccolte, che non rientrano nella ricerca ulteriore di nuovi dati probatori, a cui si riferisce l’art. 406 c.p.p. (La Suprema Corte ha ritenuto legittima l’ordinanza con la quale era stata concessa la proroga onde effettuare la trascrizione del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, su cui si fondava la prova a carico degli indagati). Cass. pen. sez. I 17 giugno 1993, n. 1613

Ai fini della proroga dei termini di custodia cautelare, accertamenti particolarmente complessi possono essere anche quelli che si renda necessario compiere a carico di altri soggetti, la cui presunta responsabilità venga a delinearsi nel prosieguo delle indagini e che risultino, con giudizio di probabilità fondato su argomentazioni ragionevoli, collegati a quelli già sottoposti ad indagini nella consumazione di uno o pifatti criminosi. Cass. pen. sez. I, 23 luglio 1993, n. 2654

Ai fini della decisione sulla proroga della custodia cautelare il giudice deve tener conto della difficoltà delle indagini che il pubblico ministero deve ancora compiere in relazione alla gravità delle indagini cautelari. Tuttavia, mentre la valutazione di queste ha tutte le caratteristiche di un vero e proprio giudizio, l’apprezzamento sulla congruenza e sulla complessità delle ulteriori indagini non può oltrepassare la soglia di una mera delibazione, nel senso che il giudice può escluderne la sussistenza solo se, ed in quanto, la loro inutilità o la loro incompetenza già emerga palesemente dagli atti, o che altrettanto evidente sia la possibilità che esse vengano esaurite prima della scadenza del termine di custodia cautelare. Cass. pen. sez. I 23 marzo 1994, n. 658  . Conforme, Cass. pen. sez. VI, 16 gennaio 1993, n. 3733

L’ordinanza con la quale si prorogano i termini di custodia cautelare non è un ulteriore provvedimento restrittivo della libertà personale, perché i gravi indizi e le esigenze cautelari ravvisati sono sempre quelli che hanno legittimato l’originario provvedimento restrittivo della libertà personale, sicché nel provvedimento di proroga il giudice deve rendere conto dei motivi che giustificano la permanenza, con caratteri di gravità, delle esigenze cautelari, la cui sussistenza si è consolidata con la definitività del provvedimento di custodia originario, nonché della necessità di compiere accertamenti particolarmente complessi. (In motivazione, si è precisato che le esigenze da porre a fondamento della proroga, in assenza di testuali disposizioni differenziatrici, sono tutte quelle indicate nell’art. 274 c.p.p. e che esse, in ordine a taluno dei reati indicati nell’art. 275 stesso codice, si presumono, onde il giudice è chiamato, per le stesse, a pronunciarsi solo sulla complessità degli accertamenti da praticare). Cass. pen. sez. I 8 giugno 1993, n. 804

In tema di proroga della custodia cautelare, ciò che si vuole dalla norma di cui all’art. 305, comma secondo, c.p.p. è che, nella presenza della permanenza delle esigenze cautelari, gli accertamenti da compiersi siano assolutamente necessari ai fini del procedimento e che la necessità si riferisca a emergenze sopravvenute o, qualora preesistenti, tali da non potere essere soddisfatte utilmente nel termine originariamente prefissato. Sicché al giudice per le indagini preliminari sarà preclusa la possibilità di accordare la proroga richiestagli qualora accerti un colpevole ritardo da parte del pubblico ministero nel tempestivo adempimento della attività di indagine, non potendo consentirsi che l’inerzia degli inquirenti possa giustificare il protrarsi della privazione della libertà personale dell’indagato. (Fattispecie relativa ad annullamento di ordinanza di proroga sul rilievo che avrebbe dovuto il giudice valutare se avesse potuto il P.M. esaurire l’attività di «accertamento» tempestivamente o se l’incontestabile apparente ritardo si fosse dovuto imputare a tale ufficio, derivandone in tale ultimo caso l’inaccoglibilità della richiesta proroga). Cass. pen. sez. I 15 giugno 1992

La richiesta di proroga dei termini della custodia cautelare, nella fase delle indagini preliminari i cui termini siano scaduti, non può essere fondata sulla necessità di utilizzare elementi di prova acquisiti “aliunde” e cioè provenienti da altro procedimento relativo a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, stante la natura eccezionale dell’istituto di cui all’art. 305, comma secondo, cod. proc. pen.che ne impone un’interpretazione rigorosamente letterale, in virtù della quale il riferimento ivi previsto ad “accertamenti” o a “nuove indagini” disposte ai sensi dell’art. 415 bis, comma quarto, va circoscritto al procedimento interessato, escludendo pertanto la acquisizione di dati relativi ad altro procedimento. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del Tribunale del riesame di rigetto della richiesta di proroga della custodia cautelare fondata sulla necessità di acquisire nell’ambito del procedimento interessato, i cui termini di indagine erano scaduti, la dichiarazione resa da un collaboratore di giustizia in un diverso procedimento). Cass. pen. sez. V 25 gennaio 2017, n. 3834

Anche nell’ambito del procedimento minorile è legittima la proroga dei termini massimi di custodia cautelare per il tempo assegnato per l’espletamento della perizia sullo stato di mente dell’imputato, atteso che le disposizioni relative a tale procedimento non integrano un sistema autonomo, ma si articolano in un insieme di deroghe alle norme del processo ordinario, le quali trovano applicazione per quanto da quelle non previsto espressamente, e tenuto conto che nessuna norma speciale esclude o regola diversamente, rispetto al rito ordinario, gli istituti in esame, esistendo, anzi, piena compatibilità tra la tutela delle esigenze cautelari che li ispira e la disciplina della custodia cautelare propria del procedimento minorile che a tali esigenze espressamente si richiama. Cass. pen. sez. I 11 ottobre 2001, n. 36854

Ai fini della proroga dei termini di custodia cautelare per l’espletamento della perizia sullo stato di mente dell’imputato a norma dell’art. 305, comma 1, c.p.p.per «periodo di tempo assegnato» deve intendersi quello esclusivamente necessario a consentire l’espletamento dell’atto istruttorio, e non la semplice giustapposizione del termine concesso per l’accertamento alla data di originaria scadenza della custodia cautelare. Cass. pen. sez. I 11 ottobre 2001, n. 36854

La proroga dei termini di custodia cautelare per il periodo di tempo assegnato per l’espletamento della perizia sullo stato di mente dell’imputato scade con il deposito in cancelleria dell’elaborato nei termini fissati dal giudice, e non si protrae fino al momento dell’esame del perito nel contraddittorio delle parti. Cass. pen. sez. VI 6 luglio 2010, n. 25861

Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari dispone la proroga dei termini di custodia cautelare per l’espletamento di una perizia (art. 305 c.p.p.) stabilendo per l’incombente il termine di sessanta giorni «dal momento in cui perverrà tutta la documentazione», purché sia fissata la data dell’udienza nella quale deve essere depositata la relazione. In tal caso, infatti, l’apparente indeterminatezza della sospensione è sanata dalla fissazione del termine finale rappresentato dalla data di udienza, dovendo ritenersi che il «tempo assegnato per l’espletamento della perizia» cessa soltanto con l’esposizione orale dell’esito degli accertamenti o, in mancanza, con l’udienza all’uopo fissata. Cass. pen. sez. II 11 maggio 2000, n. 2015

Ai fini della durata della custodia cautelare, come disciplinata nell’art. 305, comma primo, c.p.p.il «tempo assegnato per l’espletamento della perizia» non scade con il deposito di cancelleria degli elaborati, ma solo nel momento in cui, nel contraddittorio delle parti, il perito espone oralmente l’esito dei suoi accertamenti, esaurendo la relazione peritale. Cass. pen. sez. I 7 luglio 1999, n. 4011

Atteso il carattere eccezionale dell’istituto della proroga della custodia cautelare nel corso delle indagini preliminari, con conseguente necessità di un’interpretazione rigorosa della norma che lo disciplina, anche quando la proroga sia richiesta con riferimento alla necessità di accertamenti sullo stato di mente dell’indagato, quali previsti dal comma 1 dell’art. 305 c.p.p.deve escludersi che alla “perizia”, cui detta ultima disposizione si riferisce, possa essere equiparata la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 360 c.p.p. Rettamente, quindi, verificandosi tale ipotesi, il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di proroga. Cass. pen. sez. I 17 febbraio 1998, n. 6859

L’espressione «procedimento di merito» che figura nel primo comma dell’art. 305 c.p.p. non si riferisce esclusivamente alle fasi del giudizio di merito, ma anche a quelle precedenti (indagini e udienza preliminare), in cui questioni di contenuto, non solo di forma, e quindi propriamente di merito, qual’è quella dell’imputabilità, comunque si agitano, indipendentemente dalla limitatezza delle funzioni assegnate al giudice dell’udienza preliminare. Quantunque, infatti, tale giudice non possa compiere una pregnante valutazione della fondatezza dell’accusa, ma debba contenere il suo intervento nella verifica della congruenza degli elementi di prova addotti dalle parti con l’accusa medesima, è, tuttavia, indubbio che anche nello svolgimento di questa attività egli esplichi una funzione attinente al merito e non soltanto al rito della vicenda giudiziaria di cui si occupa. Ne discende che legittimamente egli può disporre perizia sullo stato della mente dell’imputato, alla quale consegue de jure la proroga della custodia cautelare per il tempo necessario all’espletamento dell’accertamento peritale. Cass. pen. sez. IV 5 settembre 1996, n. 2087

Il primo comma dell’art. 305 c.p.p. 1988 (proroga della custodia cautelare) contempla ipotesi di proroga obbligatoria ed automatica dei termini di custodia cautelare, in relazione alla perizia sullo stato di mente dell’imputato, e non lascia margini di discrezionalità all’intervento del giudice, né esige, quale condizione indefettibile, che la scadenza del termine ordinario sia prossima. Ne sono evidenti le differenze fondamentali rispetto alla proroga prevista dal comma secondo, che – rientrando nel potere discrezionale del Gip – è facoltativa, riguarda ogni altro caso di «accertamenti particolarmente complessi» in rapporto a «gravi esigenze cautelari» ed esige, quale condizione sine qua non, la prossimità della scadenza del termine: un complesso, dunque, di limitazioni e di condizioni, espressamente menzionate dalla legge, inesistenti, invece, per il caso previsto dal comma primo. Cass. pen. sez. I 5 maggio 1992

In tema di proroga della custodia cautelare, dovendosi interpretare l’art. 305, comma 2, c.p.p. (in linea con orientamenti già espressi dalla Corte costituzionale) nel senso che, pur essendo inapplicabile, per ragioni di urgenza, la procedura camerale di cui all’art. 127 c.p.p.tuttavia il difensore deve essere posto in grado, con congruo anticipo, di interloquire sulla richiesta avanzata dal pubblico ministero, per cui il giudice è comunque obbligato ad assicurare, nelle forme ritenute in concreto più opportune, una effettiva possibilità di contraddittorio (orale o cartolare), deve escludersi che valga a costituire adempimento di tale obbligo la sola notifica al difensore della richiesta del pubblico ministero, senza indicazione del tempo e del modo in cui deve attuarsi l’intervento della difesa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto nullo, per violazione dei diritti della difesa, ai sensi degli artt. 178, lett. C, e 180 c.p.p.un provvedimento di proroga della custodia cautelare preceduto dalla notifica, effettuata due giorni prima, della relativa richiesta ai difensori). Cass. pen. sez. I 18 settembre 2001, n. 34105

Il giudice non è vincolato al rispetto di determinate forme ma, dovendo il provvedimento di proroga essere assunto «sentito il pubblico ministero e il difensore», è obbligato, comunque, ad assicurare la possibilità del contraddittorio, in forma orale o cartolare. Cass. pen. sez. I 18 settembre 2001

La decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta del pubblico ministero di proroga dei termini della custodia cautelare non deve essere adottata con le forme previste dall’art. 127 c.p.p.in quanto a tale procedura l’art. 305 dello stesso codice non opera alcun richiamo, ma lascia libero il giudice di utilizzare le forme ritenute in concreto più opportune con l’unico limite della garanzia di un effettivo contraddittorio tra l’accusa e la difesa; la legge richiede dunque solo che la possibilità di tale contraddittorio venga assicurata, in forma orale o cartolare, ed a nulla rileva che poi, in concreto, esso non si sia esplicato. Ne consegue che qualora il giudice ritenga di fissare l’udienza camerale, previ opportuni avvisi al pubblico ministero ed al difensore, nessun altro obbligo gli incombe e la concreta mancanza del contraddittorio dovuta all’assenza di una o di entrambe le parti non riveste alcuna rilevanza giuridico-processuale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che nessuna nullità conseguisse dall’assenza del pubblico ministero nell’udienza camerale fissata a seguito della sua richiesta di proroga del termine di custodia). Cass. pen. sez. II 8 aprile 1997, n. 5214

In tema di proroga della custodia cautelare, l’art. 305, comma 2, c.p.p. non prevede un particolare modulo procedimentale per realizzare il contraddittorio tra il pubblico ministero e il difensore dell’interessato, i quali, peraltro, debbono essere sentiti prima che la decisione sia adottata: sicché è rimesso al giudice per le indagini preliminari definire le relative cadenze, potendo esso spaziare tra la fissazione di udienza in camera di consiglio, anche con le formalità, di massima garanzia, disciplinate dall’art. 127 c.p.p. (procedura non prevista ma neppure vietata dalla citata disposizione codicistica), sino alla predisposizione di semplice contraddittorio cautelare, realizzabile mediante il deposito in cancelleria della richiesta del pubblico ministero con invito per il difensore ad esprimersi entro un ragionevole termine, che deve essere specificatamente indicato. Tuttavia, una volta che il detto giudice abbia definito il modulo che ritenga nel caso concreto adeguato alla maggiore o minore complessità del caso, all’urgenza della decisione, agli spazi temporali residuali (rispetto alla scadenza del termine), e ad ogni altra pertinente considerazione suggerita dal caso di specie, non può senza previamente avvertire le parti e consentire loro di esprimersi, modificare la modulazione procedimentale, sconvolgendo la strategia dalle stesse predisposta e annullandone gli spazi di intervento. Ove una ipotesi del genere si veri.chi, il provvedimento che, senza avere consentito al difensore di esprimersi, accordi la proroga, è da ritenersi adottato in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 178, lettera c), e 180 c.p.p.con la conseguenza che, se la nullità sia dedotta nei termini e nelle forme di cui all’art. 182, comma 2 detto codice, l’ordinanza è nulla con maturazione del diritto del detenuto alla immediata liberazione, ora per allora, non esistendo un provvedimento di proroga atto a legittimare il permanere dello stato di privazione della libertà. Cass. pen. sez. I 19 settembre 1995, n. 4327

In tema di proroga della custodia cautelare in carcere, le garanzie della difesa sono soddisfatte con la trasmissione dell’avviso della data di udienza fissata dinanzi al Gip per la discussione dell’istanza del pubblico ministero, senza che siano necessari né il suo previo deposito, né la sua notifica. Cass. pen. sez. I 4 luglio 1995, n. 2112

Ai fini della decisione della richiesta di proroga della custodia cautelare il giudice non è tenuto all’osservanza delle forme e dei termini previsti dall’art. 127 c.p.p. per il procedimento in camera di consiglio, che va seguito solo ove la legge espressamente lo preveda con il richiamo testuale alle «forme previste dall’art. 127» o altro equivalente. Pertanto, al fine della costituzione di idoneo contraddittorio sulla richiesta di proroga della custodia cautelare avanzata dal P.M.è sufficiente che la richiesta stessa sia notificata al difensore con il rispetto di un termine utile a consentirgli l’esame del contenuto della stessa e a esprimere il proprio parere sulla validità delle esigenze in essa rappresentate. Cass. pen. sez. I 23 agosto 1994, n. 2848

La decisione sulla richiesta di proroga della custodia cautelare non presuppone – in entrambe le ipotesi di cui all’art. 305 c.p.p. – l’osservanza delle forme previste dall’art. 127 dello stesso codice. Il diritto di difesa dell’indagato è, infatti, tutelato attraverso la notifica al difensore della richiesta del P.M. in tempo utile sia per consentirgli l’esame del contenuto della richiesta stessa sia per porlo in grado di formulare il proprio parere al riguardo, mentre non è contemplato deposito di ulteriori atti. Conseguentemente, risulta vanificata fin dall’origine la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio qualora venga data notizia al difensore di richiesta di proroga per ipotesi diversa da quella reclamata dal P.M. ed accordata con conforme provvedimento positivo del giudice; senza che, peraltro, sussista un onere della parte di sua particolare attivazione in funzione di controllo della corrispondenza dell’avviso all’esatto contenuto della richiesta. (In applicazione di detto principio, la Corte ha, nella specie, annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale che aveva rigettato l’appello avverso il provvedimento del Gip che aveva disposto la proroga della custodia cautelare ai sensi dell’art. 305, comma 2, c.p.p.mentre la richiesta del P.M. era stata avanzata a norma del comma 1, dello stesso articolo). Cass. pen. sez. VI 11 giugno 1994, n. 687

In tema di proroga dei termini di custodia cautelare richiesta dal P.M. ai sensi del secondo comma dell’art. 305 c.p.p. nel caso in cui l’indagato sia assistito da due difensori, l’omesso avviso della richiesta di proroga ad uno dei difensori non costituisce motivo di nullità del provvedimento del Gip che dispone la proroga. Nell’ipotesi in questione, infatti, non trova applicazione il principio relativo alla necessità di dare avviso ad entrambi i difensori dell’indagato – ove nominati – anche per le udienze in camera di consiglio, nelle quali è previsto che il difensore possa intervenire ed interloquire, posto che la formula usata dal legislatore nel secondo comma del surricordato art. 305 «sentito il difensore» esclude la necessità delle varie formalità stabilite per le udienze di camera di consiglio (art. 127 c.p.p.) e rende indispensabile soltanto che della richiesta di proroga sia stata resa edotta la difesa dell’indagato, per la quale non è prevista, una eventuale, formale, comparizione. Cass. pen. sez. I 8 marzo 1994, n. 206

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