Art. 302 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare

Articolo 302 - codice di procedura penale

(1) (2) 1. La custodia cautelare (284, 285, 286) disposta nel corso delle indagini preliminari (326 ss., 551 ss.) perde immediatamente efficacia se il giudice (328) non procede all’interrogatorio entro il termine previsto dall’art. 294. Dopo la liberazione, la misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio, allorchè, valutati i risultati di questo, sussistono le condizioni indicate negli artt. 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere interrogatorio. Si osservano le disposizioni dell’art. 294 commi 3, 4 e 5.

Articolo 302 - Codice di Procedura Penale

(1) (2) 1. La custodia cautelare (284, 285, 286) disposta nel corso delle indagini preliminari (326 ss., 551 ss.) perde immediatamente efficacia se il giudice (328) non procede all’interrogatorio entro il termine previsto dall’art. 294. Dopo la liberazione, la misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio, allorchè, valutati i risultati di questo, sussistono le condizioni indicate negli artt. 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere interrogatorio. Si osservano le disposizioni dell’art. 294 commi 3, 4 e 5.

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 3 aprile 1997, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo limitatamente alle parole: «disposta nel corso delle indagini preliminari».
(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 95 del 4 aprile 2001, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prevede che le misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e quelle interdittive, perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all’interrogatorio entro il termine previsto dall’art. 294, comma 1 bis.

Massime

Il principio di cui all’art. 302 c.p.p.secondo cui non è consentito disporre nuovamente la custodia cautelare se non dopo la effettiva cessazione del precedente stato di detenzione nonché dopo l’interrogatorio dell’indiziato o la sua mancata comparizione, non è suscettibile di interpretazione analogica e, pertanto, non si applica al di fuori dell’ipotesi, ivi prevista, di caducazione della misura cautelare per omesso, tempestivo interrogatorio. In particolare, quindi, il principio non può trovare applicazione in caso di annullamento dell’ordinanza impositiva della custodia cautelare per ritenuta esistenza di un vizio formale diverso da quello dianzi accennato. Cass. pen. sez. VI 21 marzo 1995, n. 44

Anche in tema di misure cautelari personali è operante la regola del ne bis in idem, in forza della quale non può essere riadottato un provvedimento della specie allorchè, restando inalterato lo stato di fatto processuale, sia stata esclusa, con decisione giurisdizionale non più soggetta a gravame, la sussistenza delle condizioni generali giustificanti l’adozione di esso. Ne deriva che allorchè la decisione liberatoria del giudice sia conseguita a rilievi formali ovvero all’individuazione di una causa di estinzione della misura ex art. 302 c.p.p.senza che sia stato affrontato il problema della sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli artt. 273 e 274 stesso codice, è legittima l’applicazione ex novo della misura, pur nell’identità sostanziale della situazione di fatto, una volta soddisfatte le prescrizioni che nei congrui casi siano dettate dalla legge. (Fattispecie in tema di misura cautelare personale dichiarata estinta negli atti preliminari al dibattimento per omesso tempestivo interrogatorio dell’imputato e riapplicata a conclusione del dibattimento, terminato con condanna dell’imputato). Cass. pen. sez. fer. 2 novembre 1990

Il provvedimento con il quale il giudice competente abbia disposto la cessazione dello stato di custodia cautelare (nella specie per ritenuta inosservanza del termine di cinque giorni fissato dall’art. 294, comma 1, c.p.p.), non è revocabile da parte dello stesso giudice, quand’anche non sia stato ancora eseguito, trattandosi di provvedimento che, una volta emanato, è comunque venuto a giuridica esistenza, con conseguente esaurimento della potestà decisoria da parte dell’organo che lo ha adottato. Cass. pen. sez. II 1 marzo 1996, n. 316

Ai sensi dell’art. 302 c.p.p. la nullità dell’interrogatorio non comporta la nullità dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, ma solo la perdita di efficacia della stessa. Ne consegue che tale nullità non può essere fatta valere con ricorso diretto per cassazione, ma deve essere dedotta davanti al giudice per le indagini preliminari e, in caso di rigetto dell’istanza di scarcerazione, la relativa ordinanza deve essere impugnata con appello a norma dell’art. 310 e non con istanza di riesame. (Fattispecie relativa a declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione). Cass. pen. sez. I 24 ottobre 1995, n. 4722

L’eventuale nullità dell’interrogatorio avvenuto in occasione della convalida dell’arresto per difetto di notifica al difensore non comporta la nullità dell’ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere la quale perde efficacia, comportando la liberazione del detenuto ex art. 302 c.p.p.soltanto alla scadenza del termine per l’effettuazione di un valido interrogatorio. Conseguentemente, la misura cautelare non può essere impugnata soltanto perché adottata dopo un interrogatorio che si pretende nullo, restando alla persona soggetta a tale misura la possibilità di chiedere la liberazione e, in mancanza, di impugnare con appello ex art. 310 c.p.p. il provvedimento del giudice. Cass. pen. sez. I 22 agosto 1995, n. 4305

In tema di misure cautelari, la nullità dell’interrogatorio previsto dall’art. 294 c.p.p.come atto successivo all’adozione di un provvedimento cautelare, derivi esso dalla nullità o comunque dalla invalidità del prescritto avviso al difensore o da qualsivoglia altra ragione, non può incidere sulla validità del provvedimento cautelare, ma può dare luogo unicamente (quando la misura applicata sia quella della custodia cautelare) alla liberazione dell’imputato (o dell’indagato) a norma dell’art. 302 c.p.p.liberazione che, qualora non sia disposta di ufficio, va chiesta al giudice procedente il quale dovrà provvedere con ordinanza, soggetta ad appello ai sensi dell’art. 310, primo comma, c.p.p. Cass. pen. sez. I 22 novembre 1991

In tema di misure cautelari, il provvedimento di rigetto dell’istanza di liberazione ai sensi dell’art. 302 c.p.p.per omesso interrogatorio nel termine stabilito dall’art. 294, primo comma, della persona in stato di custodia cautelare, non è suscettibile di impugnazione mediante ricorso diretto per cassazione ai sensi dell’art. 311, secondo comma, bensì mediante appello a norma dell’art. 310 al tribunale capoluogo di provincia. Per la tassatività sia dei mezzi di impugnazione sia dei casi di inammissibilità dell’impugnazione medesima, il gravame proposto come ricorso di cassazione va qualificato come atto d’appello ai sensi dell’art. 568, quinto comma, c.p.p.ed i relativi atti devono essere trasmessi al giudice competente per la decisione. Cass. pen. sez. V 28 agosto 1991

In presenza dei presupposti previsti dall’art. 384 cod. proc. pen.è legittimo il provvedimento di fermo di indiziato di delitto disposto dal P.M. nei confronti di persona appena rimessa formalmente in libertà in relazione ad un titolo di custodia cautelare dichiarato inefficace per omesso interrogatorio di garanzia; in tal caso, il giudice, cui unitamente alla convalida del fermo sia stata chiesta anche l’emissione di nuova misura cautelare, procede all’interrogatorio di garanzia dell’indagato in stato di detenzione, non trovando in tale ipotesi applicazione l’obbligo di svolgere l’interrogatorio in stato di libertà, previsto dall’art. 302 cod. proc. pen.che attiene a diversa sequenza procedimentale. Cass. pen. sez. V 16 gennaio 2017, n. 1840

L’obbligo del previo interrogatorio dell’indagato, scarcerato per la caducazione del precedente titolo cautelare ai sensi dell’art. 302 c.p.p.si riferisce al provvedimento del giudice richiesto del ripristino della misura e non anche a quello di fermo eventualmente adottato dal pubblico ministero dopo la scarcerazione. Cass. pen. sez. IV 8 ottobre 2007, n. 36897

Ai fini del ripristino della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, l’art. 302 c.p.p. esige unicamente che il titolo originario caducato non sia più operante al momento dell’interrogatorio, non richiedendosi che quest’ultimo avvenga con l’indagato libero, cioé dopo una liberazione di fatto dell’interessato. (Nella fattispecie, dichiarata inefficace l’originaria misura per omesso interrogatorio, era stato contestualmente disposto dal Pubblico Ministero provvedimento di fermo ed il giudice, dopo avere interrogato l’indagato e non convalidato il fermo, aveva adottato la nuova misura coercitiva; la Corte ha precisato che la caducazione dell’originario titolo non poteva ritenersi esclusa per effetto dell’intervenuto fermo, fondato su presupposti del tutto propri e non proveniente dal giudice). Cass. pen. sez. IV 16 luglio 2007, n. 28110

Il giudice per le indagini preliminari può emettere un nuovo provvedimento di custodia cautelare, ai sensi dell’art. 302 c.p.p.quando il precedente perda efficacia per non essersi proceduto all’interrogatorio di garanzia nel termine di cui all’art. 294 del codice di rito, purché si proceda a previo interrogatorio dell’indagato e vi sia una nuova richiesta del P.M. e sempre che nelle more il giudice non abbia esercitato altrimenti il potere cautelare. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui, a seguito dell’inefficacia della prima misura cautelare, per omesso interrogatorio di garanzia nel termine di cui all’art. 294 c.p.p.il giudice applichi una nuova misura, nella specie rappresentata da un provvedimento impositivo dell’obbligo di dimora, egli ha già consumato il proprio potere cautelare, sicché non può fissare l’interrogatorio previsto dall’art. 302 c.p.p. né tanto meno effettuare una nuova e diversa valutazione, disponendo l’applicazione di una misura più grave, quale quella della custodia in carcere, che può essere adottata solo in presenza di fatti nuovi (violazione delle prescrizioni inerenti alla misura in atto ex art. 276 c.p.p.). Cass. pen. sez. IV 22 gennaio 2003, n. 3022

Dopo che la misura cautelare personale sia divenuta inefficace per motivi di forma, se il giudice intende reiterare il provvedimento sulla base degli stessi presupposti, deve, preventivamente, procedere a nuovo interrogatorio dell’imputato, stante il dettato dell’art. 302 c.p.p. in base al quale, «dopo la liberazione» (conseguente alla perdita di efficacia per mancato interrogatorio nei termini di legge) la misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio». (Nella specie la Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza impositiva della custodia cautelare emessa dal Gip competente che non aveva proceduto a nuovo interrogatorio dopo la dichiarazione di incompetenza del giudice che aveva emesso la precedente ordinanza divenuta inefficace). Cass. pen. sez. VI 8 maggio 2000, n. 1138

In materia di misure cautelari, nel caso della seconda fattispecie prevista dall’art. 302 c.p.p.cioè di rinnovazione del provvedimento cautelare per caducazione della precedente ordinanza, la violazione dell’obbligo processuale del giudice di procedere all’interrogatorio non è causa di inefficacia sopravvenuta di un atto già emesso (valido ab origine e soggetto a divenire inefficace nel caso di inottemperanza dell’obbligo), ma è causa preesistente impeditiva del valido esercizio del potere del giudice di disporre la misura. E, poiché il preventivo interrogatorio ha una funzione di tutela del diritto di difesa, il suo mancato esperimento (che non sia giustificato dal diniego immotivato della parte di presentarsi a rendere l’interrogatorio) è una causa di nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c), attinente all’intervento dell’indagato o imputato in una fase prodromica all’adozione della misura, deducibile con la richiesta di riesame e rilevabile anche di ufficio sino alla pronuncia dell’ordinanza emessa dal tribunale ex art. 309 c.p.p. Cass. pen. sez. V 4 giugno 1999, n. 1213

Nel caso di inefficacia dell’ordinanza di custodia cautelare per omesso interrogatorio dell’indagato nei termini, il giudice, nell’emettere un successivo provvedimento, ha l’obbligo sia di riconsiderare la sussistenza degli indizi e delle esigenze cautelari, che di valutare i risultati dell’interrogatorio, con motivazione, eventualmente stringata, ma congrua. Le uniche eccezioni possono essere costituite dalla mancata presentazione alla data fissata per l’interrogatorio stesso o dal rifiuto di rispondere. Cass. pen. sez. III 15 ottobre 1993, n. 1864

Ai fini del ripristino della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, non occorre che quest’ultimo avvenga con l’indagato libero, esigendo l’art. 302 cod. proc. pen. unicamente che il titolo originario non sia più operante al momento dell’assunzione dell’atto di garanzia. Cass. pen. sez. VI 29 febbraio 2012, n. 7922

Il principio di cui all’art. 302 c.p.p.secondo cui la custodia cautelare perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all’interrogatorio entro il termine previsto dall’art. 294 c.p.p.e secondo cui non è consentito disporre nuovamente la custodia cautelare se non dopo la effettiva cessazione del precedente stato di detenzione nonché il nuovo interrogatorio dell’indiziato (o la sua mancata comparizione), non è suscettibile di applicazione analogica e non può pertanto operare al di fuori della ipotesi di caducazione della misura cautelare per omesso, tempestivo interrogatorio. (La Corte, nella specie, ha ritenuto, in particolare, non necessario il nuovo interrogatorio, nel caso di perdita di efficacia della misura per mancata trasmissione di atti al giudice del riesame nel termine di cui all’art. 309, comma quinto, c.p.p.). Cass. pen. sez. VI 1 febbraio 2000, n. 3245

È legittima, nel corso del giudizio di secondo grado, la riemissione – su richiesta del P.G. – di un nuovo provvedimento restrittivo della libertà personale, senza previamente procedere ad un nuovo interrogatorio dell’imputato, qualora nella stessa fase dibattimentale sia stata dichiarata la cessazione dell’efficacia della custodia cautelare – disposta nella fase delle indagini preliminari a norma dell’art. 302 nuovo c.p.p. – per omesso interrogatorio dell’imputato nei termini di cui all’art. 294, comma primo stesso codice. In tal caso, infatti, l’incombente del «previo interrogatorio» richiesto dall’art. 302 precitato (da applicare in via di interpretazione estensiva o analogica) può considerarsi legittimamente adempiuto dall’esame dibattimentale svoltosi in primo grado, purché l’imputato abbia avuto, attraverso tale mezzo, piena cognizione degli elementi di prova a suo carico e l’opportunità di discolparsi e di esporre quanto poteva essere utile per la valutazione della sua personalità e delle modalità del fatto al fine di stabilire la permanenza o meno delle condizioni di cui agli artt. 273, 274 e 275 stesso codice. Cass. pen. sez. II 7 settembre 1991, n. 9037

Ai fini del ripristino della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, l’art. 302 c.p.p. esige unicamente che il titolo originario caducato non sia pioperante al momento dell’interrogatorio, non richiedendosi che quest’ultimo avvenga con l’indagato libero. Cass. pen. sez. VI 26 novembre 2008, n. 44127

L’ordinanza con la quale viene nuovamente applicata la custodia cautelare che abbia perduto efficacia a norma dell’art. 302 c.p.p. è del tutto autonoma rispetto alla precedente, essendo prescritta una nuova valutazione delle condizioni indicate dagli artt. 273, 274 e 275 stesso codice, (anche) in base alle risultanze dell’interrogatorio, sicché le vicende procedimentali, concluse o non, dell’anteriore provvedimento cautelare rimangono, di fronte ad essa, assolutamente indifferenti. Cass. pen. sez. I 13 aprile 1996, n. 1550

Ai fini del ripristino della custodia cautelare, l’art. 302 c.p.p. non esige che l’interrogatorio avvenga a piede libero, ma che il titolo caducato non sia più operante, neppure di fatto, al momento dell’interrogatorio stesso e che il giudice, prima di decidere sulla nuova richiesta di misura cautelare, possa valutare l’eventuale difesa preventiva dell’interessato. Cass. pen. sez. V 12 settembre 1994, n. 3719

La misura cautelare della custodia in carcere, divenuta inefficace per omesso interrogatorio della persona sottoposta alle indagini nel termine previsto dall’art. 294 c.p.p.può essere nuovamente adottata, su richiesta del pubblico ministero, purché ricorrano due condizioni: che l’indagato sia posto effettivamente in libertà e che venga interrogato dal giudice per le indagini preliminari libero pede. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza del tribunale della libertà che aveva ritenuto non violati gli artt. 294 e 302 c.p.p. nonostante il provvedimento di scarcerazione disposto per omesso interrogatorio nei termini non fosse stato concretamente eseguito per essersi inserito nella serie procedimentale un fermo adottato dal pubblico ministero nei confronti dell’indagato ancora in vinculis e fondato sugli stessi elementi che avevano precedentemente determinato il giudice per le indagini preliminari a non convalidarlo).Cass. pen. sez. VI, 28 febbraio 1992, n. 146

L’eventuale ritardo con il quale, da parte dell’autorità carceraria, venga provveduto all’esecuzione di un’ordiannza, tempestivamente trasmessa dall’autorità giudiziaria che l’ha emessa, con la quale si dispone la scarcerazione di un detenuto per perdita di efficacia della custodia cautelare, non determina alcuna invalidità di una successiva ordinanza di ripristino della stessa misura cautelare, la cui notificazione all’interessato venga ad impedire la già disposta, ma non ancora effettuata, scarcerazione. Cass. pen. sez. VI 4 settembre 2001, n. 33211

L’invalidità dell’interrogatorio di garanzia (nella specie derivante da mancato avviso ad uno dei due difensori di fiducia dell’imputato), equivale, ai fini di cui all’art. 302 c.p.p.ad omessa effettuazione dell’interrogatorio stesso. Ne consegue che, anche in detta ipotesi, l’eventuale emissione di nuova ordinanza applicativa di custodia cautelare per lo stesso fatto, in sostituzione di quella caducata a cagione della suindicata invalidità, deve essere preceduta da effettiva liberazione dell’imputato. Cass. pen. sez. IV 13 febbraio 2001, n. 6015

Qualora il giudice che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente rinnovi, ai sensi dell’art. 27 c.p.p.l’ordinanza cautelare precedentemente emessa, non ha l’obbligo di interrogare nuovamente l’indagato ai sensi dell’art. 294 c.p.p.; tuttavia, qualora nel secondo provvedimento vengano contestati elementi nuovi e diversi rispetto a quello precedente, il mancato interrogatorio determina la perdita di efficacia della misura secondo il disposto dell’art. 302 c.p.p.limitatamente, per a quei fatti-reato in relazione ai quali sia stato omesso il predetto adempimento; non esiste infatti il principio dell’unicità ed indissolubilità dell’ordinanza cautelare per cui, se il vizio inerisce solo ad una parte distinta e autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quella non inficiata. Cass. pen. sez. III 27 novembre 1996, n. 3512

La misura cautelare emessa a seguito di dichiarazione di inefficacia di quella precedente per la nullità, tempestivamente eccepita, dell’interrogatorio dell’indagato (da considerarsi, pertanto, tamquam non esset ai fini di cui all’art. 302 c.p.p.), è sostitutiva di quella caducata e pertanto soggetta al rimedio dell’appello ex art. 310 c.p.p. e non del riesame, che riguarda esclusivamente il provvedimento originario e genetico della misura medesima. Cass. pen. sez. II 24 maggio 1995, n. 2154  .

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