Art. 290 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali

Articolo 290 - codice di procedura penale

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti (1).
2. Qualora si proceda per un delitto contro l’incolumità pubblica (422 ss. c.p.) o contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio (499 ss. c.p.) ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società o di consorzi o dagli artt. 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 287 comma 1.

Articolo 290 - Codice di Procedura Penale

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti (1).
2. Qualora si proceda per un delitto contro l’incolumità pubblica (422 ss. c.p.) o contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio (499 ss. c.p.) ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società o di consorzi o dagli artt. 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 287 comma 1.

Note

(1) «I provvedimenti dell’autorità giudiziaria penale competente comportanti la sospensione cautelare di cui al comma 4 o la revoca della stessa sono comunicati, a cura dell’autorità giudiziaria che procede, al presidente del consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto nonché al consiglio notarile distrettuale competente per l’azione disciplinare, se diverso. Sono altresì comunicati all’archivio notarile del distretto al cui collegio il notaio è iscritto» (art. 158 quinquies, L. 16 febbraio 1913, n. 89, come inserito con D.L.vo n. 249/2006).

Massime

È illegittimo il sequestro preventivo dell’autorizzazione amministrativa alla vendita legittimamente conseguita, ma utilizzata per svolgere un’attività commerciale illecita (vendita di merce con marchi contraffatti su banchi di mercato pubblico), poichè, ritenendo altrimenti, si realizzerebbe, attraverso il sequestro, una misura cautelare interdittiva “impropria”, senza far ricorso, come invece necessario, al provvedimento previsto dall’art. 290 cod. proc. pen. Cass. pen. sez. V 20 marzo 2018, n. 12827

Ai fini dell’applicabilità della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di una professione, prevista dall’art. 290 cod. proc. pen.il termine professione deve intendersi nel senso ampio, includendo, anche le prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non soggette a obbligo di iscrizione o disciplinate da leggi speciali ma oggetto di un rapporto di lavoro autonomo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto esente da censure l’ordinanza che aveva disposto la misura interdittiva del divieto di esercizio della professione per un’operatrice socio sanitaria legata da un rapporto di lavoro autonomo con una struttura assistenziale per anziani). Cass. pen. sez. VI 8 marzo 2018, n. 10607

La inabilitazione all’esercizio della professione notarile ex art. 140 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ha natura di misura cautelare interdittiva conseguente alla promozione di un procedimento penale, ed è riconducibile alla misura del divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali prevista in via generale dall’art. 290 c.p.p. Data tale natura cautelare della misura, questa prescinde da finalità relative alla salvaguardia del prestigio e del decoro della professione notarile, che sono invece proprie delle sanzioni disciplinari, le quali sono del tutto autonome rispetto al procedimento penale. Cass. pen. sez. VI 16 novembre 1999, n. 3106

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