Art. 29 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Cessazione del conflitto

Articolo 29 - codice di procedura penale

1. I conflitti previsti dall’articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.

Articolo 29 - Codice di Procedura Penale

1. I conflitti previsti dall’articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.

Massime

La sentenza con la quale il giudice ordinario dichiari il proprio difetto di giurisdizione nei riguardi del giudice speciale, in tanto può determinare, ai sensi dell’art. 29 c.p.p.la cessazione di conflitto di giurisdizione, in quanto un conflitto sia concretamente insorto in conseguenza della contemporanea cognizione del medesimo fatto, attribuito alla stessa persona, da parte di entrambi i giudici. (Fattispecie, nella quale il Gip presso il tribunale ordinario aveva disposto, a richiesta del P.M.la fissazione dell’udienza preliminare, aveva fatto noti.care all’imputato e alle persone offese il relativo avviso, con la richiesta di rinvio a giudizio del P.M.e comunicare al P.M. e al difensore dell’imputato il medesimo avviso, con l’avvertenza della facoltà di prendere visione degli atti e di presentare memorie e produrre documenti. In tale situazione, la Suprema Corte ha ritenuto insussistente il conflitto, sul rilievo che le attività svolte dal Gip, rivestendo natura e funzione di atti – di regola dovuti e vincolati – meramente propulsivi del prescritto rito camerale, e perciò neutri, non comportano, di per sé soli e in assenza di altri quali.canti elementi di segno concludente, neppure implicitamente, la presa di cognizione del fatto-reato da parte del giudice delle indagini preliminari). Cass. pen. sez. I 7 maggio 1996, n. 2639

Il conflitto di competenza cessa, tra l’altro, anche nell’ipotesi in cui la competenza di uno dei giudici sia stata esclusa dalla decisione adottata dalla Suprema Corte di cassazione, a norma dell’art. 32, comma 1, c.p.p. nella risoluzione di un diverso conflitto esistente, rispetto allo stesso procedimento, con un terzo giudice: si produce, in tal senso, una situazione processuale analoga a quella prevista dall’art. 29 c.p.p. Cass. pen. sez. I 5 dicembre 1995, n. 5476

In tema di conflitti, nel caso in cui da verbale d’interrogatorio assunto da Gip di tribunale, detto giudice dia lettura all’indagato «… dei fatti descritti nell’ordinanza di custodia cautelare, con la precisazione che tali reati sono identificati, sotto il profilo della procedibilità d’ufficio relativa a questo tribunale, fino al capo d)…» sicché il medesimo Gip dichiari di ritenersi competente soltanto per alcuni reati indicati dai capi di imputazione con esclusione dunque dei reati di cui agli altri capi che sono oggetto di procedimento penale pendente dinanzi ad altro tribunale, tale dichiarazione determina la cessazione del conflitto sorto in conseguenza della contemporanea cognizione dei Gip dei due tribunali, in quanto la dichiarazione stessa è sufficiente a costituire il provvedimento di cui all’art. 29 c.p.p.per la pronuncia del quale non è necessaria l’osservanza di particolari formalità, come prevede il dettato dell’art. 125 nn. 1 e 6 stesso codice non essendo dalla legge stabilita una forma. (Nella specie la S.C. ha dichiarato insussistente il conflitto alla data della denuncia [24 maggio 1991], perché cessato alla data dell’interrogatorio [18 marzo 1991]). Cass. pen. sez. I 11 novembre 1991

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