Art. 282 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Articolo 282 - codice di procedura penale

1. Con il provvedimento che dispone l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all’imputato di presentarsi ad un determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell’attività lavorativa e del luogo di abitazione dell’imputato (276, 308).

Articolo 282 - Codice di Procedura Penale

1. Con il provvedimento che dispone l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all’imputato di presentarsi ad un determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell’attività lavorativa e del luogo di abitazione dell’imputato (276, 308).

Massime

È legittimo il provvedimento del giudice cautelare che, sostituendo la misura degli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 299, comma secondo, cod. proc. pen.applichi cumulativamente l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora nel comune di residenza, purché le misure, congiuntamente applicate, non determinino una condizione di maggiore afflittività per l’imputato ed abbiano un contenuto, coercitivo o interdittivo, conforme a quello previsto dalla legge. Cass. pen. sez. V 13 febbraio 2017, n. 6790

La misura coercitiva dell’obbligo di presentazione (nella specie trisettimanale) alla polizia giudiziaria è compatibile con l’osservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale di P.S. Cass. pen. sez. I 12 novembre 2008, n. 42112

In tema di espiazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata, mentre è scomputabile dalla sua durata il periodo trascorso in custodia cautelare, non lo è quello in cui l’indagato od imputato è stato sottoposto alle misure coercitive di cui agli artt. 281, 282 e 283 c.p.p.in quanto queste misure non sono equiparate legislativamente alla custodia in carcere. Cass. pen. sez. I 15 settembre 1995, n. 3372

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