Art. 282 ter – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Articolo 282 ter - codice di procedura penale

(1) 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275 bis (2).
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Articolo 282 ter - Codice di Procedura Penale

(1) 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275 bis (2).
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 9, comma 1, lett. a), del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38.
(2) Le parole: «, anche disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275 bis» sono state aggiunte dall’art. 15, comma 2, della L. 19 luglio 2019, n. 69.

Massime

In materia di misure cautelari personali, l’ordinanza che dispone ex art. 282 ter cod. proc. pen. il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi ai quali è inibito l’accesso, poichè solo in tal modo il provvedimento cautelare assume una conformazione completa che consente il controllo dell’osservanza delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che la legge intende assicurare, evitando l’imposizione all’indagato di una condotta di “non facere” indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione finirebbe per essere di fatto rimessa alla persona offesa. Cass. pen. sez. VI 24 febbraio 2015, n. 8333

In tema di misure cautelari personali, il provvedimento con cui il giudice dispone, ex art. 282 ter, cod. proc. pen.il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi oggetto della proibizione, perché solo in tal modo il provvedimento assicura sia l’esigenza di praticabilità della misura sia la necessità di contenere le limitazioni imposte all’indagato nei confini strettamente necessari alla tutela della vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata per indeterminatezza nell’indicazione dei luoghi vietati, demandando al giudice di merito la eventuale possibilità di applicare all’indagato un generale divieto di avvicinamento alla persona offesa che non richiede la specifica individuazione delle zone in cui è interdetto l’accesso). Cass. pen. sez. V 6 febbraio 2015, n. 5664

La misura cautelare del divieto di avvicinamento, prevista dall’art. 282 ter cod. proc. pen.può contenere anche prescrizioni riferite direttamente alla persona offesa ed ai luoghi in cui essa si trovi, aventi un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell’imporre di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all’accesso dell’indagato. Cass. pen. sez. V 20 novembre 2014, n. 48395

La misura cautelare del divieto di avvicinamento prevista dall’art. 282 ter c.p.p. può contenere anche prescrizioni riferite direttamente alla persona offesa ed ai luoghi in cui essa si trovi, aventi un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell’imporre di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all’accesso dell’indagato. Cass. pen. sez. V 9 settembre 2013, n. 36887

La misura cautelare del divieto di avvicinamento, prevista dall’art. 282 ter, cod. proc. pen.deve indicare in maniera sufficientemente determinata i luoghi l’accesso ai quali è inibito all’obbligato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficientemente determinata l’indicazione di non avvicinarsi al luogo di dimora o di lavoro della vittima in quanto si tratta di luoghi individuati e ben noti all’obbligato). Cass. pen. sez. V 25 giugno 2013, n. 27798

La misura cautelare del divieto di avvicinamento, prevista dall’art. 282 ter c.p.p.può contenere anche prescrizioni riferite direttamente alla persona offesa ed ai luoghi in cui essa si trovi, aventi un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell’imporre di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all’accesso dell’indagato. Cass. pen. sez. V 7 maggio 2013, n. 19552

In tema di misure cautelari, il divieto di avvicinamento previsto dall’art. 282 ter c.p.p. riferendosi alla persona offesa in quanto tale, e non solo ai luoghi da questa frequentati, esprime una precisa scelta normativa di privilegio della libertà di circolazione del soggetto passivo ovvero di priorità dell’esigenza di consentire alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza, anche laddove la condotta di persistenza persecutoria non sia legata a particolari ambiti locali; con la conseguenza che il contenuto concreto della misura in questione deve modellarsi rispetto alla predetta esigenza e che la tutela della libertà di circolazione e di relazione della persona offesa non trova limitazioni nella sola sfera del lavoro, degli affetti familiari e degli ambiti ad essa assimilabili. Cass. pen. sez. V 7 maggio 2013, n. 19552

Il principio del “ne bis in idem” non é applicabile in relazione al provvedimento cautelare emesso ai sensi dell’art. 282 ter c.p.p. il cui contenuto contrasta con quello di un ordine di protezione contro gli abusi familiari precedentemente disposto dal giudice civile e non reclamato, sia perchè le decisioni assunte in sede civile sono subordinate al soddisfacimento dell’onere probatorio di parte, sia perché la lettera dell’art. 649 c.p.p. prevede la sola impossibilità di sottoposizione a “nuovo giudizio penale”. Cass. pen. sez. VI 9 aprile 2013, n. 16259

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