1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.
1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.
1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.
Sopraggiunta l’elezione parlamentare dell’imputato nel corso di un procedimento penale, non è più possibile emettere o eseguire provvedimenti di arresto o altri provvedimenti cautelari limitativi della libertà personale del neoeletto, senza previa autorizzazione della camera di appartenenza; parimenti non è possibile emettere o eseguire provvedimenti di perquisizione e sequestro, senza la stessa previa autorizzazione. Tuttavia i provvedimenti di perquisizione o sequestro emessi ed eseguiti prima della elezione parlamentare (prima della proclamazione del neoeletto) restano efficaci e utilizzabili, anche se non preceduti dall’autorizzazione (giuridicamente impossibile) della Camera di appartenenza. Cass. pen. sez. III 24 novembre 1999, n. 13484
Per l’applicazione delle modifiche normative in tema di custodia cautelare deve farsi riferimento al principio generale della natura processuale della materia e perciòalla regola del tempus regit actum. In Cassazione l’applicazione delle norme procedurali introdotte con la L. 9 agosto 1995, n. 332 può quindi concernere quelle relative alla sussistenza del presupposto per la custodia in carcere o alla presunzione ex art. 275 c.p.p.ma non può riguardare le modalità di documentazione o di motivazione di atti già posti in essere sotto la precedente disciplina. Cass. pen. sez. III 13 novembre 1995, n. 3523
Le norme che disciplinano le misure cautelari, essendo, come tutte le norme processuali, strumentali rispetto alle norme penali, perché dirette ad assicurare l’applicazione della sanzione comminata da queste ultime, hanno natura processuale e non sono soggette al principio della irretroattività della legge penale previsto dagli artt. 2 c.p. e 25, comma secondo, Cost. Cass. pen. sez. I 12 maggio 1992
Le misure cautelari sono disciplinate dalle norme vigenti al momento della loro attuazione e non da quelle vigenti al momento in cui il reato è stato commesso. Cass. pen. sez. I 12 maggio 1992
Le norme che disciplinano le misure cautelari, essendo di natura processuale, non sono soggette al principio della irretroattività previsto dagli artt. 2 c.p. e 25 della Costituzione. (Fattispecie in tema di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere ai sensi dell’art. 1, primo comma, D.L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito in L. 8 novembre 1991, n. 356). Cass. pen. sez. I 18 marzo 1992, n. 353
Codice dell’Amministrazione Digitale
Codice della Protezione Civile
Codice delle Comunicazioni Elettroniche
Codice Processo Amministrativo
Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie
Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile
Disposizioni di attuazione del Codice Penale
Legge 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)
Legge sul Procedimento Amministrativo
Legge sulle Locazioni Abitative
Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale
Testo Unico Imposte sui Redditi
Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza
Testo Unico Successioni e Donazioni
Office Advice © 2020 – Tutti i diritti riservati – P.IVA 02542740747