Art. 266 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Limiti di ammissibilità

Articolo 266 - codice di procedura penale

1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati (15 Cost.):
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, (1) molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
f bis) delitti previsti dall’articolo 600 ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater1 del medesimo codice (2), nonché dall’art. 609 undecies (3).
f ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517 quater e 633, secondo comma, del codice penale (4) (5);
f quater) delitto previsto dall’articolo 612 bis del codice penale (6).
2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile (7). Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’art. 614 del codice penale, l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa (103).
2 bis. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3 bis e 3 quater,  e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l’utilizzo anche nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4 (8).

Articolo 266 - Codice di Procedura Penale

1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati (15 Cost.):
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, (1) molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
f bis) delitti previsti dall’articolo 600 ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater1 del medesimo codice (2), nonché dall’art. 609 undecies (3).
f ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517 quater e 633, secondo comma, del codice penale (4) (5);
f quater) delitto previsto dall’articolo 612 bis del codice penale (6).
2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile (7). Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’art. 614 del codice penale, l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa (103).
2 bis. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3 bis e 3 quater,  e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l’utilizzo anche nei luoghi indicati dall’articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell’articolo 4 (8).

Note

(1) Le parole: «abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato,» sono state inserite dall’art. 9, comma 5, della L. 18 aprile 2005, n. 62.
(2) Le parole: «, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater1 del medesimo codice» sono state aggiunte dall’art. 13 della L. 6 febbraio 2006, n. 38.
(3) Le parole: «, nonché dall’art. 609 undecies» sono state aggiunte dall’art. 4, comma 1, del D.L.vo 4 marzo 2014, n. 39.
(4) Le parole: «516 e 517 quater del codice penale;» sono state così sostituite dalle seguenti: «516, 517 quater e 633, secondo comma, del codice penale;» dall’art. 31, comma 1, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2018, n. 132.
(5) Questa lettera è stata aggiunta dall’art. 14, comma 3, della L. 14 gennaio 2013, n. 9. L’art. 14, comma 1, prevede inoltre che ai delitti di adulterazione o di frode di oli di oliva vergini commessi al fine di conseguire un ingiustificato profitto con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate non si applica la sospensione nel periodo feriale dei termini delle indagini preliminari, la cui durata complessiva non può essere superiore a venti mesi.
(6) Questa lettera è stata aggiunta dall’art. 2, comma 1, lett. 0b), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.
(7) Le parole: «, che può essere eseguita anche mediante l’inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile» sono state aggiunte dall’art. 4, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L.vo 29 dicembre 2017, n. 216. A norma dell’art. 9, comma 1, del medesimo provvedimento, così come da ultimo modificato dall’art. 9, comma 2, lett. a), del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2019, n. 77, tali disposizioni si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019.
(8) Il presente comma aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 29.12.2017, n. 216 con decorrenza dal 26.01.2018, è stato poi così modificato prima dall’art. 1, comma 4, lett. a), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019 e da ultimo dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.L. 30.12.2019, n. 161 con decorrenza dal 01.01.2020, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 28.02.2020, n. 7, con decorrenza dal 29.02.2020. Ai sensi dell’art. 9 del citato decreto 216/2017, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 1, D.L. 30.04.2020, n. 28 e ai sensi dell’art. 2, comma 8, del citato decreto 161/2019, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 2, D.L. 30.04.2020, n. 28, convertito in legge dalla L. 25.06.2020, n. 70 con decorrenza dal 30.06.2020, la disposizione di modifica si applica ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020

Massime

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ai fini dell’applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall’art. 13 del D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. nonché quelli comunque facenti capo ad un’associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato. Cass. pen. Sezioni Unite 1 luglio 2016, n. 26889

In tema d’intercettazioni telefoniche, il ricorso alla procedura dell’istradamento, e cioè il convogliamento delle chiamate in partenza dall’estero in un nodo situato in Italia (e a maggior ragione di quelle in partenza dall’Italia verso l’estero, delle quali è certo che vengono convogliate a mezzo di gestore sito nel territorio nazionale) non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l’attività d’intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano, mentre è necessario il ricorso all’assistenza giudiziaria all’estero unicamente per gli interventi da compiersi all’estero per l’intercettazione di conversazioni captate solo da un gestore straniero. Cass. pen. sez. VI 19 febbraio 2015, n. 7634

Ai fini dell’acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico, l’obbligo di motivazione del provvedimento acquisitivo, stante il modesto livello di intrusione nella sfera di riservatezza delle persone, è soddisfatto anche con espressioni sintetiche, nelle quali si sottolinei la necessità dell’investigazione, in relazione al proseguimento delle indagini ovvero all’individuazione dei soggetti coinvolti nel reato, o si richiamino, con espressione indicativa della loro condivisione da parte dell’autorità giudiziaria, le ragioni esposte da quella di polizia. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto sufficientemente motivato il provvedimento acquisitivo con richiamo alla assoluta necessità dell’acquisizione ai fini del proseguimento delle indagini). Cass. pen. sez. I 5 settembre 2014, n. 37212

In tema di intercettazioni la nozione di “delitti di criminalità organizzata” di cui all’art. 12, d.l. n. 152 del 1991 (conv. in l. 203 del 1991), ricomprende nel suo ambito applicativo attività criminose diverse, purché realizzate da una pluralità di soggetti i quali, per la commissione del reato, abbiano costituito un apposito apparato organizzativo talchè sono ad essa riconducibili non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilati, ma tutte le fattispecie criminose di tipo associativo. Cass. pen. sez. VI 3 luglio 2013, n. 28602

La rilevazione del numero di una utenza contattata, conservato nella memoria di un apparecchio di telefonia mobile, è una operazione non assimilabile all’acquisizione dei dati di traffico conservati presso il gestore dei servizi telefonici e non necessita, quindi, del decreto di autorizzazione dell’autorità giudiziaria, potendo conseguire ad una mera attività di ispezione del telefono da parte della polizia giudiziaria. Cass. pen. sez. I 4 giugno 2013, n. 24219

I risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per un reato rientrante tra quelli indicati nell’art. 266 c.p.p. sono utilizzabili anche relativamente ad altri reati per i quali si procede nel medesimo procedimento, pur se per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite. (Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile l’intercettazione, disposta per associazione a delinquere e corruzione, anche per il delitto di rivelazione di segreto di ufficio). Cass. pen. sez. VI 8 giugno 2012, n. 22276

In tema di intercettazioni telefoniche, è irrilevante che la richiesta di autorizzazione del P.M. nonostante l’urgenza prospettata, sia stata accolta dal G.i.p. con ritardo, e che a ciò abbia fatto seguito altro ritardo nell’adozione del decreto esecutivo, ovvero nella materiale esecuzione del provvedimento da parte della Polizia giudiziaria. Cass. pen. sez. VI 22 marzo 2012, n. 11189

Condizione necessaria per l’utilizzabilità delle intercettazioni è che l’attività di registrazione che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l’utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite «in remoto » presso gli uffici della polizia giudiziaria. (In motivazione la Corte ha precisato, con riguardo all’attività di riproduzione e cioè di trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell’ufficio giudiziario, che trattasi di operazione estranea alla nozione di «registrazione » la cui «remotizzazione » non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l’accesso alle registrazioni originali ). Cass. pen. Sezioni Unite 23 settembre 2008, n. 36359

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, non determina l’inutilizzabilità delle intercettazioni la circostanza che il verbale delle operazioni eseguite venga redatto in un luogo diverso da quello in cui viene effettuata la registrazione, né la predetta sanzione processuale può essere estesa all’inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 89 att. c.p.p.tra cui non è compresa l’identificazione del luogo di redazione del verbale con quello in cui le registrazioni sono state materialmente eseguite. Cass. pen. sez. III 28 gennaio 2008, n. 4111

In tema di autorizzazione all’intercettazione di comunicazioni telefoniche disposte ai sensi dell’art. 13 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. con L. 12 luglio 1991 n. 203, l’emissione del decreto da parte di G.i.p. incompetente è priva di effetti sulla validità del provvedimento stesso poiché vale il principio generale, previsto dall’art. 26 comma primo c.p.p.per cui l’inosservanza delle norme sulla competenza non produce l’inefficacia delle prove già acquisite. Cass. pen. sez. IV 10 novembre 2006, n. 37372

A differenza delle riprese visive in luoghi pubblici, le videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi in ambito domiciliare, siccome acquisite in violazione dell’art. 14 Cost.sono illegittime e processualmente inutilizzabili, né esse possono essere a tal fine qualificate come prova atipica ex art. 189 c.p.p.perché tale categoria presuppone comunque la formazione lecita della prova come necessaria condizione della sua ammissibilità. (Mass. redaz.). Cass. pen. Sezioni Unite 28 luglio 2006, n. 26795

Le video registrazioni di comportamenti non comunicativi in luoghi (nella specie, i privé di un locale pubblico) che, pur non costituendo domicilio, sono utilizzati per attività che si vogliono mantenere riservate, rientrano nella categoria delle prove atipiche e sono suscettibili di utilizzazione probatoria sempre che siano eseguite sulla base di un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria. (Mass. redaz.). Cass. pen. Sezioni Unite 28 luglio 2006, n. 26795

L’attività posta in essere dall’agente di polizia giudiziaria il quale, subito dopo l’arresto dell’indagato, risponda alle telefonate che pervengono all’apparecchio cellulare di quest’ultimo, non è qualificabile come «intercettazione» e non è, quindi, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 266 e seguenti c.p.p.giacché la presenza dell’indagato, comportando la piena consapevolezza, da parte sua, dell’interferenza in atto, esclude che la medesima presenti l’indispensabile requisito della insidiosità. Cass. pen. sez. IV 27 febbraio 2002, n. 7724

In tema di riesame di misura cautelare disposta dal giudice incompetente (art. 27 c.p.p.), non determina la inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche la circostanza che non siano stati di nuovo trasmessi al tribunale del riesame investito a seguito di rinnovazione della misura da parte del giudice competente i relativi decreti autorizzativi, qualora risulti che gli stessi erano stati ritualmente inviati al tribunale precedentemente investito del riesame avverso la misura originariamente disposta dal giudice incompetente. Cass. pen. sez. IV 10 settembre 2001, n. 33474

In tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche, il decreto di convalida emesso dal Gip a seguito del provvedimento urgente adottato dal P.M.deve essere trasmesso al tribunale del riesame al fine di consentire, anche al soggetto interessato, il controllo sulla legalità delle intercettazioni effettuate. La mancata trasmissione del detto provvedimento, ancorché la sua esistenza possa essere desunta indirettamente, determina l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, senza che ciò dia anche luogo all’automatica inefficacia della misura cautelare in atto. Cass. pen. sez. IV 24 luglio 2001, n. 29628

Ai fini dell’acquisizione dei tabulati contenenti i dati esterni identificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi informatici del gestore del servizio, è sufficiente il decreto motivato dell’autorità giudiziaria, non essendo necessaria, per il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, l’osservanza delle disposizioni relative alla intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui all’art. 266 ss. c.p.p. Cass. pen. sez. VI 21 luglio 2000, n. 8458

Per l’acquisizione dei dati esterni relativi al traffico telefonico – concernenti gli autori, il tempo, il luogo, il volume e la durata della comunicazione, fatta esclusione del contenuto di questa – archiviati dall’ente gestore del servizio di telefonia, è sufficiente, in considerazione della limitata invasività dell’atto, e sulla base dello schema delineato nell’art. 256 c.p.p. etero integrato dall’art. 15, secondo comma, Cost.il decreto del pubblico ministero con il quale si dia conto delle ragioni che fanno prevalere sul diritto alla privacy l’interesse pubblico di perseguire i reati. E invero, anche se manca la previsione di un immediato controllo giurisdizionale di detto decreto motivato, tuttavia il recupero di tale controllo, che attiene a un mezzo di ricerca della prova, avviene attraverso la rilevabilità, anche di ufficio, dell’eventuale relativa inutilizzabilità, in ogni stato e grado del procedimento, così nelle indagini preliminari nel contesto incidentale relativo all’applicazione di una misura cautelare, come nell’udienza preliminare, ovvero nel dibattimento o nel giudizio di impugnazione. Cass. pen. Sezioni Unite 30 giugno 2000, n. 16

Anche in relazione ad intercettazioni cosiddette “ambientali” è necessario il decreto motivato del P.M. che autorizzi, in sede di esecuzione delle operazioni, l’uso di apparecchiature esterne a quelle in dotazione agli uffici giudiziari, in quanto il secondo comma dell’art. 266 c.p.p. fa esplicito riferimento alle “comunicazioni tra presenti”, assimilandole, in tutto e per tutto, a quelle telefoniche e alle altre forme di telecomunicazioni, sicché non v’è ragione per ritenere che il successivo art. 268, dettando regole per l’esecuzione delle operazioni, senza distinzioni di sorta, abbia escluso dalla rigorosa disciplina imposta le comunicazioni di un certo tipo, aprendo un vulnus del tutto ingiustificato nella tutela del diritto garantito dall’art. 15 della Costituzione. Cass. pen. sez. I 26 giugno 2000, n. 3732

Ai fini dell’acquisizione dei tabulati contenenti i dati esterni identificativi delle comunicazioni telefoniche conservati in archivi informatici dal gestore del servizio è sufficiente il decreto motivato dell’autorita giudiziaria, non essendo necessaria, per il diverso livello di intrusione nella sfera di riservatezza che ne deriva, l’osservanza delle disposizioni relative all’intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui agli articoli 266 e seguenti cos. proc. pen. (Nell’affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che il controllo giurisdizionale sul provvedimento acquisitivo, che attiene ad un mezzo di ricerca della prova, si attua mediante la rilevabilità anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, dell’eventuale inutilizzabilità, essendo l’art. 191 c.p.p. applicabile anche alle c.d. prove “incostituzionali” perchè assunte con modalità lesive dei diritti fondamentali). Cass. pen. Sezioni Unite 8 maggio 2000, n. 6

In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, la durata delle operazioni deve calcolarsi, ai fini del controllo del rispetto del termine per il quale è intervenuta l’autorizzazione del giudice, dal momento di inizio effettivo delle intercettazioni. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili gli esiti di intercettazioni telefoniche – durate trentasette giorni – le quali, autorizzate dal giudice per quaranta giorni, avevano avuto effettiva esecuzione oltre un mese dopo la data fissata per il loro inizio dal decreto del pubblico ministero che le aveva disposte). Cass. pen. Sezioni Unite 8 maggio 2000, n. 6

L’art. 266 c.p.p.autorizzando l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche nel corso di indagini relative a determinati reati, consente il controllo sia delle telefonate in arrivo su utenze italiane, sia delle telefonate che partono dall’Italia verso utenze straniere. Né il ricorso alla procedura del c.d. istradamento – convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all’estero in un «nodo» posto in Italia – comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l’attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano. Cass. pen. sez. V 21 ottobre 1998, n. 4401

Poiché la stampa dei tabulati concernenti il flusso informatico relativo ai dati esterni al contenuto delle comunicazioni telefoniche costituisce la documentazione, in forma intelligibile, del .usso medesimo, la relativa acquisizione soggiace alla stessa disciplina delle garanzie di segretezza e libertà delle comunicazioni a mezzo di sistemi informatici di cui alla L. 23 dicembre 1993, n. 547 (che ha introdotto l’art. 266 bis e modificato l’art. 268 c.p.p.,), sicché il divieto di utilizzazione previsto dall’art. 271 c.p.p. è riferibile anche all’acquisizione dei tabulati predetti tutte le volte che avvenga in violazione dell’art. 267, cioé in assenza del prescritto decreto motivato. (In motivazione la Corte ha precisato che la legittima acquisizione dei tabulati in parola può essere disposta nel corso delle indagini preliminari dal pubblico ministero e dal giudice che procede – art. 267 c.p.p. – o dal giudice del dibattimento o di appello, rispettivamente ai sensi degli artt. 507 e 603 c.p.p. Cass. pen. Sezioni Unite 24 settembre 1998, n. 21

Nel caso di intercettazione telefonica «a cornetta sollevata», la registrazione dei colloqui fra presenti non dipende da un’indebita violazione della privacy ma dal comportamento degli interlocutori, i quali, lasciando il ricevitore alzato, fanno sì che la loro conversazione – altrimenti percettibile solo tramite un’intercettazione ambientale – viaggi liberamente lungo la rete telefonica, rimanendo «scoperta» dal punto di vista della segretezza. Pertanto, il casuale ascolto di tale conversazione nel corso di un’intercettazione telefonica ritualmente autorizzata è utilizzabile ai fini dell’applicazione di una misura cautelare, non rientrando nella sfera di operatività degli artt. 15 Cost. e 266-271 c.p.p.che non sono applicabili nella specie. Cass. pen. sez. VI 16 luglio 1998, n. 982

Autorizzata la intercettazione delle conversazioni telefoniche è irrilevante l’oggetto delle registrazioni, purché realizzate con lo specifico mezzo in relazione al quale è stato concesso l’atto autorizzatorio nel rispetto dei presupposti di legge, per cui deve escludersi la inutilizzabilità del contenuto di conversazioni tra presenti, in luogo di quelle tra persone lontane, intercettate in modo anomalo o fortuito. Cass. pen. sez. IV 11 marzo 1998, n. 3104

La finalità dell’intercettazione c.d. «ambientale» prevista (con disposizione innovativa rispetto alla disciplina contenuta nel codice di rito previgente) dall’art. 266, comma 2 c.p.p. può essere solo quella di captare le «comunicazioni», cioè gli scambi di messaggi che, in qualsiasi modo (anche gestuale) hanno luogo tra persone presenti, con esclusione, quindi, di ogni altro comportamento o situazione che non abbia la detta finalità di scambio. Ne consegue che i risultati di intercettazioni ambientali effettuate con videocamera sono utilizzabili solo nella parte in cui attengono a dati oggetto di comunicazione nel senso sopra indicato, dovendosi invece escludere l’utilizzabilità di tutto quanto il resto che sia caduto nella percezione visiva del mezzo adoperato e non abbia natura di messaggio intenzionalmente trasmesso da un soggetto ad un altro. Cass. pen. sez. VI 21 gennaio 1998, n. 4397

In tema di applicazione del disposto del secondo comma dell’art. 266 c.p.p. – secondo il quale l’intercettazione di comunicazione tra presenti, quando avvenga nei luoghi indicati nell’art. 614 c.p.«è consentito solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa» – il concetto di privata dimora è più ampio di quello di casa di abitazione e comprende ogni luogo che venga adoperato, anche in modo contingente, per lo svolgimento di attività privata di qualsiasi specie: dunque, luogo adibito ad attività che ogni avente diritto ha facoltà di svolgere liberamente e legittimamente, senza turbative da parte di estranei che si ha il diritto di escludere. Alla stregua di tale definizione è evidente che la sala colloqui di un istituto di detenzione, quale pertinenza di questo, ne segue la condizione di luogo (lato sensu) pubblico, sotto il diretto ed immediato controllo dell’autorità carceraria che su essa esercita la vigilanza e cui soltanto compete lo ius excludendi, mentre al singolo detenuto residua soltanto la facoltà, autorizzata, di ricevere determinate visite. Ne consegue che deve escludersi che l’intercettazione ambientale in detta sala colloqui possa essere consentita solo nel caso in cui si abbia fondato motivo di ritenere che in essa si stia svolgendo l’attività criminosa. Cass. pen. sez. I 28 aprile 1997, n. 3901

In tema di intercettazioni telefoniche, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae alla valutazione del sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza. Cass. pen. sez. VI 4 giugno 1996, n. 5301

L’art. 266, comma 2, c.p.p. nel richiedere, come condizione atta a legittimare le intercettazioni ambientali in luoghi di privata dimora, che vi sia «fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa», non postula affatto che detta attività risulti, poi, essere stata effettivamente sussistente, essendo invece da considerare sufficiente, sulla base del testuale dettato normativo (oltre che della evidente ratio legis), che dell’attività in questione potesse, con giudizio ex ante, ragionevolmente ritenersi la sussistenza all’atto dell’emanazione del provvedimento di autorizzazione all’effettuazione delle operazioni. Cass. pen. sez. I 10 febbraio 1995, n. 1367

Nel caso di intercettazione telefonica “a cornetta sollevata”, la registrazione dei colloqui fra presenti, casualmente ascoltati nel corso di un’intercettazione telefonica ritualmente autorizzata, anche prima dell’inizio della conversazione, è utilizzabile, non solo per l’applicazione di una misura cautelare, ma anche ai fini del giudizio. Cass. pen. sez. III 21 aprile 2017, n. 19200

Ai fini dell’utilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti mediante l’installazione di un “captatore informatico”, consentite nei soli procedimenti di criminalità organizzata, è ammissibile, da parte del tribunale del riesame, la riqualificazione come reato appartenente a tale categoria del fatto esposto nella richiesta di autorizzazione del pubblico ministero e nel provvedimento emesso dal G.i.p.in quanto ciò che conta è che il fatto, sebbene sussunto sotto altre figure di reato, sia qualificabile come delitto di criminalità organizzata. Cass. pen. sez. VI 29 marzo 2017, n. 15573

In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, in quanto tale utilizzabile nel processo penale, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la condotta criminosa. Cass. pen. Sezioni Unite 23 luglio 2014, n. 32697

Qualora gli elementi a carico di un soggetto siano costituiti dalle dichiarazioni tra terzi, captate nel corso di operazioni di intercettazione, il giudice è chiamato ad un rigoroso apprezzamento delle risultanze processuali potenzialmente idonee ad invalidare il rilievo accusatorio delle dichiarazioni stesse. (Nella specie, relativa a traffico di stupefacenti, la Corte d’appello aveva identificato nel ricorrente il soggetto evocato da uno dei partecipanti alla conversazione, senza peraltro confutare le risultanze, di natura dichiarativa e documentale, che escludevano qualsiasi contatto o rapporto tra il ricorrente e il soggetto intercettato). Cass. pen. sez. VI 31 gennaio 2014, n. 5073

In tema di intercettazioni ambientali, l’abitacolo di un autoveicolo non può essere considerato luogo di privata dimora, sì che, in tal caso, non può trovare applicazione il disposto di cui all’art. 266, comma secondo, cod. proc. pen. Cass. pen. sez. V 20 febbraio 2013, n. 8365

Non è riconducibile alla nozione di intercettazione la registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, operata, sebbene clandestinamente, da un soggetto che ne sia partecipe o, comunque, sia ammesso ad assistervi, costituendo, invece, una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova. (La Corte ha specificato che tale principio non viene meno per la circostanza che l’autore della registrazione abbia previamente denunciato fatti di cui sia vittima, né può ritenersi che per ciò solo le successive registrazioni realizzate dal denunciante con il proprio cellulare fossero state concordate con la polizia giudiziaria). Cass. pen. sez. I 8 febbraio 2013, n. 6339

In sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. Cass. pen. sez. VI 22 marzo 2012, n. 11189

Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti anche quando nel corso dell’esecuzione intervenga una variazione dei luoghi in cui deve svolgersi la captazione, purché rientrante nella specificità dell’ambiente oggetto dell’intercettazione autorizzata. (Nella specie la captazione ambientale era stata trasferita dalla vettura oggetto di autorizzazione ad altra vettura successivamente acquistata dall’indagato sottoposto ad intercettazione). Cass. pen. sez. V 15 febbraio 2012, n. 5956

Nel giudizio abbreviato è utilizzabile la trascrizione/traduzione di intercettazioni di conversazioni (nella specie, “ambientali”) depositata successivamente all’ammissione, ma prima del giudizio, poiché la prova processualmente utilizzabile è costituita dai nastri registrati, non già dalla loro trascrizione, che costituisce operazione puramente rappresentativa in forma grafica del contenuto della prova già acquisita attraverso la registrazione fonica; d’altro canto, anche l’attività di traduzione non presenta carattere additivo o manipolativo rispetto alla fonte probatoria originaria. Cass. pen. sez. II 1 febbraio 2012, n. 4243

Sono utilizzabili i risultati delle videoregistrazioni effettuate nel corso delle indagini all’interno di un bar e di una cornetteria, atteso che gli stessi non possono considerarsi luoghi di privata dimora. Cass. pen. sez. VI 17 gennaio 2012, n. 1707

Ai fini dell’ammissibilità dell’intercettazione di comunicazioni tra presenti, l’abitacolo di una autovettura non può essere considerato luogo di privata dimora. Cass. pen. sez. I 31 marzo 2009, n. 13979

Ai fini dell’ammissibilità ed utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti di cui all’art. 266, comma secondo, c.p.p.la cella e gli ambienti penitenziari non sono luoghi di privata dimora, non essendo nel «possesso » dei detenuti, ai quali non compete alcuno ius excludendi alios tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell’amministrazione penitenziaria, che ne può farne uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d’istituto. Cass. pen. sez. I 5 agosto 2008, n. 32851

La registrazione fonografica di una conversazione o di una comunicazione ad opera di uno degli interlocutori, anche se operatore di polizia giudiziaria, e all’insaputa dell’altro (o degli altri) non costituisce intercettazione, difettandone il requisito fondamentale, vale a dire la terzietà del captante, che dall’esterno s’intromette in ambito privato non violabile. Cass. pen. Sezioni Unite 24 settembre 2003, n. 36747

Nell’ipotesi in cui si proceda ad intercettazione di conversazioni tra presenti ad opera della polizia giudiziaria è sempre necessaria l’autorizzazione del giudice anche se uno degli interlocutori ne è consapevole, in quanto la sua rinuncia alla riservatezza non rende lecita l’intercettazione ad opera di un terzo che è rimasto estraneo al colloquio. Cass. pen. sez. II 8 aprile 2003, n. 16590

Il servizio di osservazione realizzato dalla polizia giudiziaria per mezzo di una telecamera installata all’interno di un bagno di un locale pubblico non configura una forma di intercettazione tra presenti ai sensi dell’art. 266 comma 2 c.p.p.in quanto il luogo in questione, caratterizzato da una frequenza assolutamente temporanea degli avventori e condizionata unicamente alla soddisfazione di un bisogno personale, non può essere assimilato ai luoghi di privata dimora di cui all’art. 614 c.p.che presuppongono una relazione con un minimo grado di stabilità con le persone che li frequentano. (Vedi C. Cost. 13 febbraio 2002 n. 135). Cass. pen. sez. VI 12 febbraio 2003, n. 6962

In tema di intercettazione, captazione e registrazione di colloqui telefonici o tra presenti, ovvero di flussi di comunicazioni informatici o telematici, una volta concluso il subprocedimento di ascolto, selezione e acquisizione delle conversazioni e dei .ussi con l’esecuzione delle conseguenti operazioni di trascrizione o di stampa, secondo le regole dettate dall’art. 268 c.p.p. non è consentito, salvo eccezionali ipotesi che, per quanto riguarda il giudizio di appello, sono regolate dall’art. 603 stesso codice, chiedere un nuovo ascolto delle conversazioni o una nuova presa di cognizione dei flussi informatici. Cass. pen. Sezioni Unite 21 settembre 2000, n. 17

L’intercettazione di comunicazioni tra presenti richiede l’indicazione dell’ambiente nel quale l’operazione deve avvenire solo quando si tratti di abitazioni o luoghi privati, secondo l’indicazione di cui all’art. 614 del codice penale. In tal senso i locali di uno stabilimento carcerario o, più ancora, la sala colloqui non sono luoghi di privata dimora. Cass. pen. sez. VI 2 dicembre 1999, n. 3541

Mentre nelle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni effettuate mediante l’uso del telefono, nonché di altre forme di telecomunicazione ovvero di sistemi informatici o telematici presuppongono l’esistenza di una specifica apparecchiatura o di un particolare sistema da sottoporre a intercettazione, sicché, per ciascuna operazione di intercettazione, i relativi dati di identificazione devono essere precisati in maniera particolare nei rispettivi decreti autorizzativi, le intercettazioni delle comunicazioni tra presenti, di cui al secondo comma dell’art. 266 c.p.p.per la loro intrinseca natura, non presuppongono, perché siano realizzate, la mediazione di mezzi tecnici, come tali provvisti necessariamente di dati identificativi, sicché la variazione non dello specifico ambiente per il quale è stata autorizzata l’intercettazione, ma soltanto della diversità del mezzo che lo connota, pur sempre rientrante nella specificità dell’ambiente oggetto dell’intercettazione autorizzata, non è ostativa all’utilizzazione del contenuto delle intercettazioni eseguite sull’uno o sull’altro mezzo di svolgimento delle conversazioni tra presenti. (Fattispecie relativa a intercettazione ambientale autorizzata per una autovettura nella disponibilità dell’indagato ed eseguita su diversa autovettura, sempre nella sua disponibilità). Cass. pen. sez. I 27 luglio 1999, n. 4561 .

Le registrazioni di conversazione tra persone presenti da parte di uno degli interlocutori non necessitano all’autorizzazione del Gip ai sensi dell’art. 267 c.p.p. in quanto non rientrano nel concetto di «intercettazioni» telefoniche in senso tecnico, ma si risolvono sostanzialmente in una particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni e alle formalità proprie delle intercettazioni. Cass. pen. sez. I 19 maggio 1999, n. 6302

Deve ritenersi assoggettata alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti anche l’ipotesi in cui una persona, nell’ambito di una attività collaborativa con le forze di polizia, celi un microfono collegato via radio alla unità centrale, in tal modo consentendo alle Forze di polizia l’ascolto diretto dei colloqui. Anche attraverso tale modalità, infatti, si determina una grave ingerenza nella vita privata dei soggetti interessati, non eliminata e nemmeno attenuata dalla circostanza, meramente accidentale, che uno di essi sia consenziente. Cass. pen. sez. I 17 marzo 1999, n. 3458

In tema di intercettazioni di conversazioni, la disciplina degli artt. 266 e ss. c.p.p. è posta a tutela del diritto costituzionalmente garantito al rispetto della vita privata da intromissioni estranee ed in particolare è diretta ad evitare che terzi soggetti possano, attraverso appositi strumenti, captare conversazioni che si svolgono tra altre persone ed in tal modo venirne a conoscenza. Ne consegue che quando la registrazione venga operata senza intervento di estranei, per effetto di apparecchio a disposizione proprio di uno dei presenti, la garanzia prevista dalle menzionate norme non opera: in tal caso invero non può parlarsi di «intercettazione» in senso tecnico. (Fattispecie relativa alla registrazione di frasi ingiuriose rivolte ad un malato, e captate dal registratore posto nella stanza per ragioni terapeutiche). Cass. pen. sez. V 25 febbraio 1999, n. 2486

Ai fini della individuazione delle condizioni e dei limiti di ammissibilità delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti, rientrano nel concetto di privata dimora tutti quei luoghi che, oltre all’abitazione, assolvano alla funzione di proteggere la vita privata e che siano perciòdestinati al riposo, all’alimentazione, alle occupazioni professionali e all’attività di svago, tra cui va ricompreso l’abitacolo di una autovettura adibita, di regola, ai trasferimenti da e per il luogo di lavoro e di svago. È pertanto legittima l’intercettazione di colloqui tra presenti che si svolgono all’interno di un’autovettura quando esista il fondato sospetto, da intendersi come prognosi da formulare con giudizio ex ante all’atto della emanazione del provvedimento di autorizzazione, giacché in tal caso l’interesse all’inviolabilità del domicilio trova il limite della tutela di interessi generali, anch’essi costituzionalmente garantiti, ravvisabili nell’esigenza di esercitare l’azione penale che, ex art. 112 Cost.è obbligatoria. Cass. pen. sez. II 10 giugno 1998, n. 1831

In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, la mancata attuazione, nelle forme prescritte, del preventivo controllo dell’autorità giudiziaria circa l’ammissibilità e le modalità dell’intercettazione, coinvolgendo il diritto, di rango costituzionale, alla riservatezza delle comunicazioni che riguarda non il solo indagato, ma una pluralità non preventivamente determinabile di soggetti, realizza automaticamente una situazione di radicale illegittimità sanzionata, ai sensi dell’art. 271 c.p.p. non solo dalla inutilizzabilità dei risultati, ma dalla fisica eliminazione del materiale ricavato, che il giudice deve disporre d’ufficio in ogni stadio processuale. Ne consegue che non è ammissibile un uso, anche parziale o limitato alla sola fase delle indagini, di un materiale di cui è addirittura prescritta la distruzione. Tale disciplina, dettata per l’ascolto di comunicazioni telefoniche o realizzate con altri mezzi di telecomunicazione, è estesa alle conversazioni «tra presenti» – cosiddette intercettazioni ambientali – (con l’ulteriore limite, quando avvengano in luogo di privata dimora, della fondata previsione che ivi sia in atto l’attività criminosa) nonché alle comunicazioni per via informatica o telematica (artt. 266, comma 2 e 266 bis c.p.p.): in dette ipotesi, tuttavia, lo svolgimento delle operazioni sarà necessariamente condizionato dalle particolari tecnologie che consentono di captare il flusso delle comunicazioni in questione, restando quindi, allo stato, di per sè esclusa la possibilità di impiegare i posti di ascolto presso le procure della Repubblica. Cass. pen. sez. I 12 marzo 1998, n. 3133

Ai fini dell’ammissibilità ed utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti di cui all’ultimo comma dell’art. 266 c.p.p.la cella di un carcere non può essere considerata luogo di privata dimora, dovendosi intendere come tale quello adibito all’esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbativa da parte di estranei; deve cioè trattarsi di luoghi che assolvano attualmente e concretamente la funzione di proteggere la vita privata di coloro che li posseggono, i quali sono titolari dello ius excludendi alios al fine di tutelare il diritto alla riservatezza nello svolgimento delle manifestazioni della vita privata della persona che l’art. 14 della Costituzione garantisce, proclamando l’inviolabilità del domicilio. Alla stregua di tali principi è di intuitiva evidenza che la cella non è un luogo di privata dimora non essendo nel «possesso» dei detenuti ai quali non compete alcuno ius excludendi alios per essere, invece, nel possesso e nella completa disponibilità dell’amministrazione penitenziaria, che ne può disporre ad ogni ora del giorno e della notte per qualsiasi necessità. Cass. pen. sez. II 19 febbraio 1998, n. 2103

Ai fini dei presupposti legittimanti le intercettazioni fra presenti in luogo di privata dimora, la condizione contemplata dall’art. 266, comma secondo, c.p.p.consistente nel fondato motivo di ritenere che in uno di detti luoghi si stia svolgendo l’attività criminosa, non può dirsi insoddisfatta per il fatto che tale presunta attività risulti essere ulteriore rispetto ai fatti criminosi già emersi a seguito delle indagini pregresse, non essendo siffatta limitazione prevista né espressamente né implicitamente dalla legge. Cass. pen. sez. VI 17 febbraio 1998, n. 4533

In tema di intercettazioni tra presenti, la collocazione di microspie all’interno di un luogo di privata dimora, costituendo una naturale modalità attuativa di tale mezzo di ricerca della prova, deve ritenersi ammessa dalla legge (in particolare, dall’art. 266, comma secondo, c.p.p.), e, essendo funzionale al soddisfacimento dell’interesse pubblico all’accertamento di gravi delitti, non viola l’art. 14 Cost.precetto che deve essere coordinato, al pari di quello di cui all’art. 15 Cost.con il predetto interesse pubblico, tutelato dall’art. 112 Cost. Cass. pen. sez. VI 21 gennaio 1998, n. 4397

In tema di intercettazioni ambientali, l’ufficio del sindaco non può essere considerato luogo di privata dimora, trattandosi di un elemento della struttura municipale e quindi di carattere pubblico, nel quale è consentito l’accesso ad estranei e che non è destinato allo svolgimento di atti della vita privata. Cass. pen. sez. II 10 ottobre 1997, n. 2873  .

In tema di applicazione del disposto del secondo comma dell’art. 266 c.p.p. – secondo il quale l’intercettazione di comunicazioni tra presenti, quando avvenga nei luoghi indicati nell’art. 614 c.p.«è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa» – il concetto di privata dimora è più ampio di quello di casa di abitazione, comprendendo ogni luogo che viene adoperato, anche in modo transitorio e contingente, per lo svolgimento di attività privata come quella di studio, commercio, lavoro, tempo libero ecc. Ma tale concetto non può essere esteso al punto tale da comprendervi anche l’abitacolo di un autoveicolo. Infatti l’abitacolo di un autoveicolo non può considerarsi privata dimora, in quanto sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere in modo stabile per un apprezzabile lasso di tempo; né tantomeno tale abitacolo può considerarsi appartenenza di privata dimora, in quanto non collegato in un rapporto funzionale di accessorietà o di servizio con la stessa. Cass. pen. sez. I 17 febbraio 1996, n. 1904

Le intercettazioni di conversazioni che l’utente sotto controllo, sollevata la cornetta dell’apparecchio telefonico domestico, e prima di comporre il numero del destinatario, abbia occasionalmente con persone presenti, non rientrano nel genus di cui all’art. 614, secondo comma c.p. Pertanto, esse non abbisognano di particolare autorizzazione, non potendo essere considerate alla stregua delle intercettazioni ambientali operate nei luoghi la cui riservatezza esige maggiore tutela. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto che l’autorizzazione data per l’intercettazione delle conversazioni telefoniche, rende legittima anche la captazione di quelle del genere sopraindicato). Cass. pen. sez. V 28 dicembre 1995, n. 12591

La possibile audizione nel corso dell’intercettazione telefonica di frasi pronunciate da persona che si trova nei pressi di chi parla al telefono non trasforma in intercettazione di comunicazioni tra presenti l’operazione in corso che rimane caratterizzata da interferenze attuate esclusivamente sulla rete telefonica e non comporta l’utilizzo di quei diversi dispositivi, per i quali il legislatore ha previsto la disciplina più rigorosa dettata dall’art. 266 c.p.p. Cass. pen. sez. I 1 febbraio 1995, n. 1079

Istituti giuridici

Novità giuridiche