(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell’ambito di un procedimento penale al compenso per l’attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato a una prestazione non periodica, ma continuativa, e matura di giorno in giorno, sicché è soggetto a prescrizione decennale, decorrente da ogni singolo giorno, a meno che nel provvedimento di conferimento dell’incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi in tal caso ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione stabilito dall’art. 2948, n. 4 c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno in termini più brevi. Cass. pen. Sezioni Unite 2 luglio 2002, n. 25161
È legittima la liquidazione in via equitativa del compenso al custode giudiziario di cose sequestrate nell’ambito di un procedimento penale, allorché quella che si dovrebbe disporre con riferimento alle tariffe o agli usi locali non sia ritenuta adeguata e corrispondente alla valutazione dell’attività prestata dal custode stesso nel caso specifico. Cass. pen. Sezioni Unite 2 luglio 2002, n. 25161
Nel procedimento avente ad oggetto la determinazione del compenso al custode di cose oggetto di sequestro disposto ai sensi del codice di procedura penale non è dovuto avviso al Ministero dell’economia e delle finanze sul quale grava l’onere di corrispondere le somme liquidate, non risultando necessaria la sua partecipazione, in quanto in detto procedimento gli interessi patrimoniali dello Stato sono tutelati dal P.M.il cui intervento è obbligatorio a norma dell’art. 666 c.p.p. Cass. pen. Sezioni Unite 2 luglio 2002, n. 16
Le spese di custodia delle cose sequestrate nell’ambito di procedimento penale non possono gravare sull’erario per il periodo di tempo successivo al trentesimo giorno dalla data in cui l’avente diritto alla restituzione ha ricevuto comunicazione del relativo provvedimento, poiché da tale momento viene meno il carattere pubblicistico della funzione di custode e si instaura un rapporto meramente civilistico tra quest’ultimo e l’avente diritto alla restituzione della cosa che contrae un’obbligazione diretta nei confronti del primo, ove non ne curi il tempestivo ritiro per incuria, negligenza o qualsiasi altro comportamento consapevole e volontario, connotato da colpa, anche se lievissima. Cass. pen. Sezioni Unite 2 luglio 2002, n. 25161
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