In tema di patteggiamento, la sentenza con cui il giudice non dispone nè la confisca nè la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio non può essere impugnata con ricorso per cassazione, dovendo, invece, l’interessato rivolgersi al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art.263, comma sesto, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente avverso l’ordinanza con la quale, ai sensi dell’art.667, comma quarto, cod. proc. pen. è rigettata l’opposizione al diniego di restituzione pronunciata dal giudice dell’esecuzione). Cass. pen. sez. VI 3 marzo 2017, n. 10542
È illegittima la decisione con cui il Gup rigetti, senza motivare sul punto, l’opposizione avverso il provvedimento di diniego di restituzione delle cose sequestrate, con cui l’interessato deduca la sopravvenuta inefficacia del sequestro, operato dalla polizia giudiziaria, in conseguenza della mancata convalida del P.M.in quanto l’opposizione a tal fine è ritualmente proposta ex art. 263, comma quinto, cod. proc. pen. non essendo, invece, ammissibile il riesame. Cass. pen. sez. V 4 febbraio 2015, n. 5353
È legittimo il sequestro probatorio di supporti informatici disposto per svolgere accertamenti sui dati in essi contenuti, pur se la legge 18 marzo 2008, n. 48, nel modi.care le disposizioni del codice di procedura penale, ha previsto la possibilità di estrarre copia degli stessi con modalità idonee a garantire la conformità dei dati acquisiti a quelli originali, in quanto questa disciplina non impedisce di imporre un vincolo su tali “cose”, ma si limita a consentire la presentazione di una successiva richiesta di restituzione a norma dell’art. 263 c.p.p.. Cass. pen. sez. VI 5 marzo 2014, n. 10618
In relazione alla richiesta di restituzione di cose sequestrate, il giudice penale deve rimettere gli atti al giudice civile e mantenere il sequestro solo se è già pendente tra le parti una causa civile avente ad oggetto la controversia sulla proprietà dei beni se, invece, non vi è alcun procedimento in sede civile, il giudice penale può direttamente restituire le cose al soggetto al quale le stesse risultino legittimamente appartenere alla stregua degli elementi fattuali fino ad allora accertati. Cass. pen. sez. II 20 giugno 2013, n. 26914
Il ricorso per cassazione contro l’ordinanza emessa dal G.i.p. a norma dell’art. 263, comma quinto, c.p.p.è deciso in camera di consiglio con le forme del rito non partecipato di cui all’art. 611 c.p.p.. Cass. pen. Sezioni Unite 4 marzo 2009, n. 9857
L’ordinanza del G.i.p.che a norma dell’art. 263, comma quinto, c.p.p.provvede sull’opposizione degli interessati avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle “cose” in sequestro o di rilascio di copie autentiche di documenti, è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati dall’art. 606, comma primo, c.p.p.. Cass. pen. Sezioni Unite 4 marzo 2009, n. 9857
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale, ai sensi dell’art. 263, comma quinto, c.p.p.il giudice per le indagini preliminari decide sull’opposizione proposta dall’interessato avverso il decreto di rigetto, da parte del pubblico ministero, della richiesta di restituzione di cose sequestrate. Cass. pen. Sezioni Unite 20 febbraio 2008, n. 7946
La competenza a deliberare sulla richiesta di anticipazione o liquidazione finale del compenso presentata dal custode di cose sequestrate nell’ambito di procedimento penale appartiene nella fase successiva alla sentenza irrevocabile al giudice dell’esecuzione, nella fase delle indagini preliminari al P.M. il quale provvede con decreto motivato, nel corso del giudizio di cognizione al giudice che ha la disponibilità del procedimento il quale provvede de plano, osservandosi, in tutti i casi, le forme stabilite per il procedimento di esecuzione a norma dell’art. 666 c.p.p. Cass. pen. Sezioni Unite 2 luglio 2002, n. 25161
L’ordinanza con la quale il giudice del dibattimento dispone la restituzione all’avente diritto di un bene sottoposto a sequestro probatorio può essere impugnata, a mente dell’art. 586 c.p.p. non autonomamente, ma solo unitamente alla sentenza che definisce il relativo grado di giudizio, dovendosi escludere la sua ricorribilità in Cassazione, in applicazione della disciplina camerale di cui all’art. 127 c.p.p.in quanto l’art. 263 c.p.p.che regola la procedura per la restituzione delle cose in sequestro, rinvia a detta disciplina soltanto con riferimento alla fase delle indagini preliminari e non a quella del giudizio, dove il contraddittorio fra le parti si è già instaurato. Cass. pen. sez. III 4 luglio 2000, n. 1980 .
Contro il provvedimento che, a norma dell’art. 262, secondo comma, c.p.p. abbia disposto il mantenimento del sequestro a garanzia del pagamento delle spese di giustizia, è ammesso, oltre al riesame, ricorso diretto per cassazione. Cass. pen. sez. V 28 ottobre 1993, n. 3018