Art. 258 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Copie dei documenti sequestrati

Articolo 258 - codice di procedura penale

1. L’autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente (116, 243).
2. I pubblici ufficiali (357 c.p.) possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall’autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.
3. In ogni caso la persona o l’ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale (135) dell’avvenuto sequestro.
4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l’autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l’intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.

Articolo 258 - Codice di Procedura Penale

1. L’autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente (116, 243).
2. I pubblici ufficiali (357 c.p.) possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall’autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.
3. In ogni caso la persona o l’ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale (135) dell’avvenuto sequestro.
4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l’autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l’intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.

Massime

Le tabelle introdotte dal D.M. 2 settembre 2006, n. 265 per la determinazione dell’indennità spettante al custode delle cose sottoposte a sequestro nel procedimento penale, trovano applicazione solo se al momento dell’entrata in vigore del citato decreto non sia stato ancora emesso dall’autorità giudiziaria il decreto di liquidazione della suddetta indennità. Cass. pen. sez. IV 9 ottobre 2008, n. 38470

La proroga tardiva dell’autorizzazione ad intercettare conversazioni non può valere a legittimare « ex post» la mancanza di autorizzazione e a consentire l’utilizzazione delle intercettazioni svoltesi « medio tempore» ma ha soltanto efficacia per il futuro, alla stregua di nuova autorizzazione. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione, pur ribadendo il principio enunciato, ha escluso che le intercettazioni fossero inutilizzabili, non essendo presenti, nel materiale probatorio utilizzato per la decisione, intercettazioni eseguite medio tempore). Cass. pen. sez. II 9 febbraio 2006, n. 5061

In tema di liquidazione del compenso per la custodia di mezzi di trasporto sottoposti a sequestro, non possono applicarsi alla custodia di imbarcazioni le tariffe stabilite per gli autoveicoli, ostandovi la specificità dei luoghi e delle modalità di custodia di un natante. Il giudice deve perciò nel determinare equitativamente la tariffa applicabile, considerare le dimensioni del natante, le sue caratteristiche, il luogo e le modalità di ormeggio e di custodia e ogni eventuale diversità rispetto alle forme di custodia abituali dei natanti commerciali e da diporto, cui sono applicate localmente specifiche tariffe portuali legate alle leggi di mercato. (Nel caso di specie la Corte ha annullato, anche perché mancante di motivazione sugli elementi specifici, l’ordinanza giudiziale di liquidazione del compenso, per lire 2.472.000, fondata sulle tariffe prefettizie per la custodia di autoveicoli, ritenendo tuttavia non automaticamente applicabili ad una vecchia imbarcazione, sequestrata perché utilizzata per il trasporto clandestino di immigrati, le tariffe predisposte dal locale Consorzio del Porto, comportanti un compenso di lire 155.448.000). Cass. pen. sez. III 22 febbraio 2002, n. 7065

Poiché il rapporto che si instaura tra l’amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro non ha natura privatistica bensì quella pubblicistica derivante dall’attribuzione di un ufficio che non può essere rifiutato, la determinazione dei compensi non è affidata alla contrattazione bensì è prerogativa dell’autorità giudiziaria, che ben può fare riferimento, a tal fine, alle tariffe autoritativamente stabilite dai prefetti per la custodia dei beni sottoposti a sequestro amministrativo ovvero, in mancanza di questa, a criteri equitativi, senza alcun obbligo di applicare i prezzi indicati da Aci o Ancsa per l’attività di parcheggio ed autorimessa. Cass. pen. sez. II 3 dicembre 1998, n. 6772

Quando vi sia stata materiale apprensione, per finalità di giustizia penale, da parte di organi a ciò abilitati, di cose oggettivamente suscettibili di sequestro, le quali siano poi state affdate in custodia ad un terzo, il diritto di quest’ultimo al compenso previsto dalla legge non può essere pregiudicato dall’eventuale mancanza del formale provvedimento che abbia disposto il sequestro medesimo. Cass. pen. sez. I 15 giugno 1998, n. 3185  .

In tema di liquidazione in fase esecutiva del compenso al custode delle cose sottoposte a sequestro il giudice può liquidare equitativamente il compenso ritenuto congruo anche se inferiore alle tabelle o agli usi locali. Cass. pen. sez. IV 4 maggio 1996, n. 1148  .

In tema di spese relative a sequestro penale di un bene, poiché le tariffe correnti sono di regola comprensive sia della custodia che dell’apprestamento di mezzi e strutture per la conservazione del bene sequestrato, non è consentito liquidare al custode somme per conservazione sul rilievo che era necessario riconoscere una retribuzione per la destinazione di un’area a luogo di custodia, con implicita sottrazione della stessa ad altri usi produttivi, e per spese di gestione, in quanto la disponibilità di un’area rappresenta il presupposto logico-giuridico di un qualunque dovere di custodia e perché ogni attività ulteriore rispetto alla mera custodia deve essere provata. Cass. pen. sez. IV 6 febbraio 1995, n. 223

Il custode di beni sottoposti a sequestro penale deve ricevere lo stesso trattamento che l’art. 12, comma 3, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, riserva a colui che sia nominato custode di cose sequestrate, in presenza di un illecito amministrativo ex art. 19, L. 24 novembre 1981, n. 689. L’art. 12 citato, per disponendo che il giudice procede alla liquidazione tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, non ancora sic et sempliciter il compenso alle stesse ma lascia un certo margine di potere discrezionale. Il giudice, pertanto, pudiscostarsi dalle tariffe, inverandole nella realtà, ma deve farlo con equilibrio, non riducendo il corrispettivo a qualcosa di simbolico ma considerando che la custodia è pur sempre un peso imposto a qualcuno. (Nella fattispecie, il tribunale aveva ritenuto che i calcoli sulla base delle tariffe ACI andassero ridimensionate; tenuto conto della realtà locale, un’area geografica economicamente depressa, e soprattutto, dell’ubicazione assolutamente decentrata rispetto al centro urbano della zona adibita alla custodia dei beni). Cass. pen. sez. IV 16 novembre 1994, n. 951

La conservazione del bene sequestrato non richiede, salvo il caso di bene deteriorabile, una specifica ed ulteriore attività oltre quella della semplice custodia in luogo idoneo. D’altro canto, la destinazione di un’area a luogo di custodia – con implicita ed inevitabile sottrazione di esso ad altri usi produttivi – rappresenta il presupposto logico giuridico e fattuale di un qualunque dovere di custodia. Ne consegue che al custode non è dovuto un compenso ulteriore per la conservazione del bene non deperibile oggetto di sequestro. (Nella specie è stata annullata senza rinvio, l’ordinanza del pretore che, in materia di custodia relativa a veicolo sequestrato, aveva liquidato, oltre alle spese di custodia, anche una somma a titolo di costi di conservazione, ritenendo in questi rientranti necessariamente quelli inerenti alla destinazione di un’area per la sosta del veicolo durante il sequestro, posto che essa viene sottratta alla produzione di un reddito diverso). Cass. pen. sez. IV 21 settembre 1994, n. 904

È legittima la liquidazione equitativa dell’indennità di custodia di bene sottoposto a sequestro penale, ancorata alla qualità e quantità dell’impegno del custode, allorché esso, riguardando un bene non deteriorabile, non richieda altra attività, oltre al ricovero in un locale al riparo dalla possibilità di sottrazione del bene stesso. (Nella specie, concernente la liquidazione della somma di lire 4.660.232 per la custodia di un autoveicolo in locale chiuso e coperto durata oltre nove anni, la Suprema Corte – ribadito il principio del carattere indennitario e non retributivo del credito del custode, conseguente all’adempimento di un dovere di natura pubblicistica – ha escluso che la determinazione dell’indennità dovesse farsi con riferimento alle tariffe dell’Aci, non qualificabili come tariffe professionali, e che l’attestazione della competente Camera di commercio circa la congruità dell’importo richiesto dal custode, potesse configurarsi come atto ricognitivo dell’esistenza di uso locale, a cui la tariffa penale impone di attenersi). Cass. pen. sez. I 22 agosto 1994, n. 1622

Ai fini della liquidazione delle spese di custodia di veicolo sequestrato, correttamente il giudice procede alla liquidazione equitativa quando non esistono tariffe vigenti ed utilizzabili, pur a seguito della sentenza n. 230/1989 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 5 della L. n. 836/1965. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del provvedimento del giudice di merito che aveva negato l’applicabilità del tariffario Aci depositato presso la Camera di commercio di Trapani, non risultando lo stesso sottoposto ad alcun controllo pubblico di congruità). Cass. pen. sez. VI 17 giugno 1994, n. 1759

L’emissione del provvedimento di dissequestro del bene non comporta la cessazione automatica dell’ufficio di custode giudiziario, indipendentemente da qualsiasi comunicazione al depositario. Pertanto, è da escludere che, in difetto di siffatta comunicazione, il protrarsi della custodia non dia diritto a compenso per l’opera in buona fede prestata. Cass. pen. sez. IV 8 giugno 1994, n. 550

Il giudice, nella determinazione del compenso spettante al custode giudiziario, non può fare riferimento solo in via indicativa, non quindi in maniera conforme, alle tariffe Aci ed agli usi locali, perché, in tal modo segue un criterio di liquidazione soggettivo ed incontrollabile, e non già oggettivo e predeterminato, così distaccandosi dal principio fissato in materia dalla Corte costituzionale con sentenza 21 aprile 1989, n. 230. Cass. pen. sez. IV 20 aprile 1994, n. 206

In virtù del rinvio operato dall’art. 104 att. c.p.p.la disciplina prevista dall’art. 259, comma 2 c.p.p.in materia di sequestro probatorio, è applicabile anche al sequestro preventivo, con la conseguenza che il custode ha esclusivamente l’obbligo di conservare le cose sequestrate e di presentarle ad ogni richiesta dell’autorità giudiziaria. Pertanto non può essergli imposto dall’autorità giudiziaria l’onere di provvedere ad ulteriori attività di gestione patrimoniale, come, ad esempio, al reimpiego delle somme di denaro derivanti dal rimborso di titoli, oggetto del sequestro, che vengano a scadenza nelle more del vincolo giudiziario. Cass. pen. sez. VI 4 settembre 2003, n. 35103

In virtù del rinvio operato dall’art. 104 disp. att. c.p.p.la disciplina prevista dall’art. 259 c.p.p.in tema di sequestro probatorio, è applicabile anche al sequestro preventivo con la conseguenza che sussiste, anche in quest’ultima ipotesi, la possibilità di affidare al custode l’amministrazione dei beni sequestrati in ragione di una scelta discrezionale rimessa all’autorità giudiziaria, la quale, viceversa, deve obbligatoriamente procedere in tal senso nell’ipotesi di sequestro di beni pertinenti a delitti di ma.a (art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 356). Cass. pen. sez. V 24 settembre 2001, n. 34645  .

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