Art. 257 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Riesame del decreto di sequestro

Articolo 257 - codice di procedura penale

1. Contro il decreto di sequestro (253) l’imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’art. 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.

Articolo 257 - Codice di Procedura Penale

1. Contro il decreto di sequestro (253) l’imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’art. 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.

Massime

Si veda anche le massime dell’art. 324.

In tema di sequestro probatorio, la mancata indicazione, nel decreto del pubblico ministero che lo dispone o lo convalida, del reato in relazione al quale il provvedimento è adottato, non costituisce una carenza motivazionale alla quale possa porsi rimedio da parte del Tribunale del riesame nell’esercizio dei poteri di integrazione ad esso riconosciuti dalla legge, spettando al solo P.M. l’individuazione dei fatti specifici in ordine ai quali condurre le indagini ed emettere i provvedimenti ritenuti utili ai fini probatori. Cass. pen. sez. II 20 giugno 2013, n. 26901

In tema di sequestro probatorio, allorchè l’interessato in sede di riesame abbia formulato espressa denuncia sull’esuberanza del vincolo rispetto a quanto strettamente riferibile al reato per cui esso sia stato disposto, il tribunale ha il dovere di valutare specificatamente l’esistenza dei requisiti della misura in relazione ad ogni bene, annullando il vincolo stesso per ciò che risulti assoggettato al di fuori dei limiti segnati dal collegamento dei beni al reato e delle finalità del provvedimento. Cass. pen. sez. V 14 maggio 2004, n. 22818

Il difensore, qualunque rapporto lo leghi al difeso e chiunque il difeso sia, si trova sempre nella posizione di persona alla quale le cose sono state sequestrate, ove assuma che esse appartengano al fascicolo processuale. Con la conseguenza che non può essergli negato né interesse né legittimazione alla richiesta del riesame e che, in caso di esito positivo di questa, i documenti devono essergli restituiti. Pertanto, avverso il decreto di sequestro probatorio di documenti rinvenuti presso gli uffici di una avvocatura regionale, è legittimato a proporre la richiesta di riesame l’avvocato dipendente dall’Ente pubblico nel cui ufficio il sequestro è stato eseguito, in quanto detentore qualificato delle cose oggetto del sequestro medesimo. Cass. pen. sez. VI 8 maggio 2002, n. 23354

All’indagato è sempre riconosciuto l’interesse a proporre richiesta di riesame contro il sequestro indipendentemente dal fatto che i beni oggetto del provvedimento siano stati sottratti alla sua disponibilità o a quella di terzi. Cass. pen. sez. III 26 aprile 1996, n. 1052

Il difensore dell’indagato può proporre la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro disposto dal P.M. (art. 253 c.p.p.), anche se egli non è espressamente menzionato tra le persone a ciò legittimate dall’art. 257 c.p.p. In forza dell’art. 99, comma 1, c.p.p.infatti, va esteso al difensore l’esercizio di ogni diritto e facoltà riconosciuti all’indagato, salvi quelli a lui personalmente riservati: il sequestro non coinvolge interessi esclusivamente patrimoniali del soggetto interessato, ma comprende anche l’interesse alla prova, in relazione al quale non può rimanere esclusa l’assistenza tecnica. Cass. pen. sez. VI 21 marzo 1996, n. 925

La persona offesa, in quanto tale non rientra tra i soggetti che a norma dell’art. 257, comma 1, c.p.p.possano proporre istanza di riesame contro il provvedimento di sequestro: essa pertanto non è destinataria dell’avviso dell’udienza previsto dall’art. 324 comma 6, c.p.p.richiamato dal suddetto art. 257 c.p.p. Né può rilevare in senso contrario la circostanza che la norma richiamata faccia a sua volta riferimento all’art. 127 c.p.p.(il quale prevede l’avviso per l’udienza in Camera di consiglio anche per «le altre persone interessate»): tale riferimento non può che operare limitatamente a quanto non formi oggetto di specifica disciplina posta dallo stesso art. 324 c.p.p.il quale, appunto al comma 6, non include la parte offesa nella pur esplicita e precisa indicazione di coloro che hanno diritto all’avviso in questione. D’altro canto, siffatta deroga si armonizza con la circostanza sopra evidenziata che la parte offesa non può proporre istanza di riesame né può avverso il provvedimento in tale sede emesso proporre ricorso per cassazione, così come risulta dall’art. 325 comma 1, c.p.p. (Fattispecie nella quale la p.o. ebbe a proporre ricorso avverso provvedimento in materia di sequestro preventivo emesso in sede di riesame deducendo violazione di norme processuali in quanto la relativa udienza era stata fissata e si era svolta senza che le fosse stato dato avviso della stessa. Affermando i principi di cui sopra la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso rilevando in particolare che detta parte non era facoltizzata allo stesso alla luce dell’art. 325 comma 1 c.p.p.e che essa non risultava titolare di alcuna situazione processuale violata a cui ricollegare siffatta legittimazione). Cass. pen. sez. VI 31 agosto 1995, n. 2578

Non è legittimato a proporre il riesame del provvedimento di sequestro il soggetto cui, ai sensi dell’art. 259 comma secondo c.p.p.,l’autorità giudiziaria affida la custodia delle cose sequestrate, giacché all’ausiliario dell’autorità giudiziaria sequestrante non possono competere poteri di iniziativa autonoma in contrasto con atti e provvedimenti ai quali deve restare per definizione strumento esterno di attuazione. Cass. pen. sez. VI 17 maggio 1995, n. 255  .

In tema di legittimazione a richiedere il riesame del provvedimento di sequestro (art. 257 comma primo c.p.p.), il terzo presso il quale sono state sequestrate cose di spettanza altrui – nel senso che delle cose medesime la giuridica e concreta disponibilità appartiene a soggetto diverso da quello presso il quale le medesime si trovano custodite o depositate – non si identifica nella «persona alla quale le cose sono state sequestrate», poiché con questa locuzione la norma intende definire il soggetto che, privato della disponibilità del bene sequestrato, ha interesse a ripristinare a suo favore la situazione di completa e libera utilizzazione del bene medesimo, senza i limiti derivanti dal provvedimento autoritativo del sequestro. Cass. pen. sez. VI 17 maggio 1995, n. 255

La banca presso la quale si è proceduto a sequestro probatorio o preventivo di titoli e valori appartenenti all’imputato e sui quali l’istituto non vanta alcun potere dispositivo in virtù di titolo obbligatorio o reale, non è legittimata alla istanza di riesame, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di legittimazione di cui all’art. 257 c.p.p. Cass. pen. sez. VI 17 maggio 1995, n. 255

In tema di sequestro probatorio, il giudice del riesame non può integrare la motivazione del relativo decreto in ordine alla specifica esigenza probatoria che giusti.ca l’adozione del vincolo sul bene, in quanto è dovere del pubblico ministero che ha disposto il sequestro enucleare le ragioni che ne evidenziano in concreto la funzionalità all’accertamento del reato per cui si procede. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento di convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, esauritosi nell’apposizione di una dicitura a timbro contenente un generico riferimento al pericolo che si protraggano le conseguenze del reato). Cass. pen. sez. IV 28 settembre 2007, n. 35708

In tema di riesame del sequestro, l’accertamento sulla sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti al fine di verificare se essi consentono – in una prospettiva di ragionevole probabilità – di inquadrare l’ipotesi formulata dall’accusa in quella tipica. Cass. pen. sez. III 4 novembre 2002, n. 36538

In tema di riesame di decreto di sequestro probatorio, nulla vieta al giudice di compiere un’accurata valutazione degli elementi acquisiti onde pervenire alla totale esclusione della sussistenza del fumus del reato e, pertanto, della necessità del mantenimento della misura cautelare. (Affermando il principio, la Corte ha rigettato il ricorso del P.M. che lamentava come il Tribunale del riesame, anziché limitarsi a valutare l’astratta configurabilità del reato, avesse compiuto un’illegittima disamina di merito). Cass. pen. sez. II 5 giugno 2001, n. 23058 .

In sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, per non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente prendere atto della tesi accusatoria senza svolgere alcun’altra attività, ma determina soltanto l’impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell’ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di assumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro. Cass. pen. sez. I 27 luglio 1999, n. 4496

Oggetto della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio ai sensi dell’art. 257 cod. proc. pen.non può essere l’esecuzione del sequestro probatorio ma solo il decreto del Pubblico Ministero che lo dispone. Pertanto, nell’ipotesi in cui la polizia delegata abbia eseguito in quantità eccedenti quanto indicato nel provvedimento o con modalità per altro verso illegittime un sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero, è possibile chiedere a quest’ultimo la restituzione delle cose sequestrate in eccesso, e, contro il provvedimento del Pubblico Ministero si può proporre opposizione davanti al giudice, ai sensi dell’art. 263, commi quarto e quinto, cod. proc. pen. Cass. pen. sez. III 3 maggio 2017, n. 20912

Non è consentito il giudizio di riesame avverso il provvedimento con cui il P.M. abbia disposto – in relazione ad un’istanza di dissequestro proposta dalla P.A. e preordinata alla demolizione di un fabbricato abusivo – il ripristino, fermo restando il sequestro, dello stato dei luoghi, in quanto, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il riesame è ammissibile nei soli casi previsti dalla legge. Ne consegue che è illegittima l’ordinanza con cui il giudice si sia pronunciato, in sede di riesame, avverso il detto provvedimento, anziché quali.care l’impugnazione come ricorso per cassazione e trasmettere gli atti al giudice di legittimità. Cass. pen. sez. III 16 aprile 2003, n. 18079

Quando il provvedimento di perquisizione ha natura complessa, in quanto indica anche le cose da sequestrare, l’eventuale vizio di motivazione riguarda anche il sequestro, e pu essere fatto valere con l’impugnazione ex art. 257 c.p.p.ossia col riesame. Nel caso, invece, che il decreto del pubblico ministero contenga solo l’ordine di perquisizione, l’impugnazione suddetta può essere proposta solo contro il decreto di convalida del sequestro eseguito dalla P.G. a norma dell’art. 252 c.p.p. L’eventuale vizio di motivazione del decreto di perquisizione, che è inoppugnabile ove si tratti di perquisizione locale (essendo, invece, ricorribile per cassazione, quello che dispone la perquisizione personale, ai sensi degli artt. 13 Cost. e 568, comma 2, c.p.p.), può essere dedotto come causa di nullità a norma dell’art. 182 c.p.p.prima che la perquisizione venga eseguita o immediatamente dopo, se ciò non è possibile, ma non esplica effetti sull’autonomo e distinto provvedimento di sequestro. Cass. pen. sez. V 27 dicembre 1995, n. 2793

In tema di sequestro probatorio, le censure di merito riguardanti l’effettiva – o ritenuta – natura delle cose sottoposte a sequestro (nella specie l’interessato contestava che dette cose rivestissero la qualità di «corpo di reato») devono essere dedotte in sede di riesame del provvedimento di sequestro e non possono essere formulate in sede di richiesta di revoca di quel provvedimento – revoca prevista soltanto a seguito del venir meno delle esigenze probatorie ex art. 262 c.p.p. – ovvero in sede di opposizione al diniego di revoca, giacché anche in questa materia deve riconoscersi che il consolidarsi di un provvedimento – per essere state respinte le impugnazioni previste contro lo stesso oppure per non essere state esperite dette impugnazioni – produce un effetto preclusivo all’esame delle questioni che dovevano essere dedotte con le impugnazioni. Cass. pen. sez. I 7 aprile 1994, n. 1200

Anche nei confronti del sequestro a fini probatori effettuato in sede di perquisizione è possibile attivare la richiesta di riesame ove si consideri che il sequestro o è stato effettuato a seguito di decreto del pubblico ministero, emesso a norma dell’art. 253 c.p.p.sicché il provvedimento è suscettibile di riesame in base a quanto disposto dall’art. 257 stesso codice, o è stato effettuato dalla polizia giudiziaria a norma dell’art. 354 c.p.p. ed in questo caso la richiesta di riesame può essere attivata contro il decreto di convalida che il P.M. è tenuto ad emanare a norma di quanto disposto dall’art. 355 successivo. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che il tribunale legittimamente ha proceduto al riesame considerato che il sequestro era stato disposto dal P.M. in una col provvedimento con il quale aveva disposto la perquisizione, sicché il tribunale era stato investito a norma dell’art. 257 c.p.p.). Cass. pen. sez. III 7 giugno 1993, n. 1036

In tema di sequestro probatorio, rientra nella competenza del giudice del riesame ogni questione attinente alla legittimità ed al merito sia del provvedimento che dell’attività di esecuzione compiuta personalmente dal magistrato o dalla P.G. delegata. In tal caso infatti non è possibile avvalersi dell’incidente di esecuzione (attualmente definito «procedimento»), poiché il legislatore ha disciplinato in subiecta materia uno specifico rimedio e cioè il procedimento di restituzione, al quale perpuò farsi ricorso soltanto quando il sequestro sia stato legittimamente ordinato ed eseguito. (Nella specie si contestava l’attività della P.G. delegata dal P.M. per il sequestro presso i locali di una società di «oggetti, videocassette e riviste oscene». Il ricorrente affermava avere la polizia eseguito il provvedimento senza verificare il contenuto delle res sequestrate. Il tribunale aveva ritenuto non rientrare nella sua competenza il controllo sull’attività delegata. La corte ha annullato l’ordinanza affermando il suddetto principio). Cass. pen.,sez. III 14 giugno 1991, n. 2293

L’istanza di riesame di un provvedimento di sequestro di documentazione successivamente restituita è inammissibile in quanto il risultato tipico dell’impugnazione (il dissequestro) è già stato raggiunto. Né puassumersi, in base alla circostanza che dalla documentazione sequestrata siano state estratte copie e ne sia stata disposta l’acquisizione, che l’indagato abbia interesse all’accertamento della legittimità di questa: il provvedimento di sequestro oggetto del procedimento incidentale di riesame va infatti tenuto distinto da ogni altra acquisizione di documenti o cose, la cui illegittimità ed eventuale conseguente inutilizzabilità o nullità deve essere valutata dal giudice del processo e non in sede incidentale. Cass. pen. sez. II 30 aprile 1999, n. 1480

In tema di riesame di un provvedimento di sequestro probatorio, la nullità del provvedimento per omessa indicazione della esigenza del sequestro ai fini dell’accertamento dei fatti non è sanabile dal tribunale del riesame, il quale giudice pusì far valere ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell’atto a lui sottoposto, a condizione che l’atto in questione sia, per l’appunto, in qualche modo motivato, essendo invece tenuto ad annullare il provvedimento se esso si limiti alla constatazione che oggetto del sequestro è un corpo del reato. Cass. pen. sez. VI 11 giugno 1998, n. 1786

La richiesta di riesame prevista dall’art. 257 c.p.p. non è proponibile avverso il provvedimento con il quale il pubblico ministero ordina l’esibizione di atti o documenti, a norma dell’art. 256 c.p.p.che è atto inoppugnabile. Cass. pen. sez. VI 29 gennaio 1998, n. 4525

Il Ministero per i beni culturali non è legittimato a proporre istanza di riesame di un provvedimento di sequestro probatorio di un cantiere già sottoposto a vincolo archeologico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1 e 3. Invero tale Ministero non può ritenersi compreso nel novero dei soggetti all’uopo indicati dall’art. 257 c.p.p.dovendosi in particolare rilevare che l’imposizione del vincolo non determina in capo al Ministero stesso una posizione giuridica di possesso o di detenzione, ma comporta semplicemente dei limiti all’esplicazione di diritti del soggetto proprietario. Cass. pen. sez. VI 17 settembre 1996, n. 2701

Nel procedimento di riesame di un decreto di sequestro probatorio o di un decreto di convalida del sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria l’avviso della data d’udienza deve essere dato solo al pubblico ministero, al difensore del sottoposto a indagine e a chi ha proposto la richiesta e non anche ad eventuali soggetti controinteressati. Cass. pen. sez. II 3 ottobre 2008, n. 37702

Il termine perentorio di dieci giorni entro il quale, ai sensi dell’art. 309, commi nono e decimo, c.p.p. richiamati, in tema di sequestro probatorio, dall’art. 324, deve intervenire la decisione del tribunale del riesame è rispettato con il deposito del dispositivo, che rende certo per gli interessati che la decisione con quel determinato irreversibile contenuto è intervenuta nel termine perentorio. La motivazione può essere redatta nei cinque giorni dalla deliberazione come previsto dall’art. 128. Cass. pen. sez. VI 1 aprile 1998, n. 734

In tema di riesame di un provvedimento di sequestro probatorio, qualora il momento dell’effettiva conoscenza dell’esecuzione della misura – rilevante ai fini della decorrenza del termine per proporre l’impugnazione – sia diverso per l’imputato e per il suo difensore deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all’art. 585 comma terzo c.p.p. secondo cui vale per entrambi il termine che scade per ultimo. L’operatività di tale previsione anche in materia (e specificamente di sequestro probatorio) deriva dal riconoscimento che anche per tale mezzo vige il principio che ne costituisce il presupposto e cioè l’autonomia della decorrenza dei termini per l’impugnazione del difensore e per quella dell’assistito. Cass. pen. sez. VI 10 dicembre 1996, n. 3146

Ai fini della decorrenza del termine per proporre istanza di riesame avverso un provvedimento di sequestro probatorio assume rilievo, ai sensi dell’art. 324 c.p.p. richiamato dall’art. 257 c.p.p.sia per l’indagato che per il suo difensore l’effettiva conoscenza dell’esecuzione della misura; deve invero ritenersi che, con l’espressione «interessato» di cui al citato art. 324 c.p.p.il legislatore abbia fatto riferimento all’interessato all’impugnazione e non all’interessato sostanziale (cioè al soggetto sulla cui posizione il sequestro incide): ciò in quanto nel nostro sistema la decorrenza dei termini per impugnare è autonomamente prevista per ciascun titolare ed in particolare per l’imputato ed il suo difensore. Cass. pen. sez. VI 10 dicembre 1996, n. 3146

In tema di revoca del sequestro probatorio, è abnorme – perché si pone al di fuori delle norme e dell’intero ordinamento processuale – l’ordinanza del Gip, che rigetti l’istanza su conforme parere del pubblico ministero. In materia, infatti, il potere di decidere spetta al pubblico ministero medesimo; il Gip deve esercitare il controllo successivo nel caso di opposizione, da svolgersi con il rito camerale di cui all’art. 127 c.p.p. Detta abnormità è rilevabile d’ufficio. Cass. pen. sez. III 12 luglio 1997, n. 2684

Istituti giuridici

Novità giuridiche