Art. 251 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali

Articolo 251 - codice di procedura penale

1. La perquisizione in un’abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti (14 Cost.).
2. Tuttavia nei casi urgenti l’autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali (352; coord. 225).

Articolo 251 - Codice di Procedura Penale

1. La perquisizione in un’abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti (14 Cost.).
2. Tuttavia nei casi urgenti l’autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali (352; coord. 225).

Massime

Nessun rilievo preclusivo in tema di sequestro svolgono l’accertata illegittimità della perquisizione, o la revoca di un precedente sequestro, ove vengano acquisite prove aventi caratteristica di realtà (res delicti), sia perchè perquisizione e sequestro hanno differenti presupposti e differente funzione giuridica, ancorchè eventualmente convergenti sul piano dei risultati, sia perchè, al di fuori di prove che regole sostanziali o processuali escludano in modo assoluto, tutte le altre sono coattivamente acquisibili, ed eventuali irregolarità nell’acquisizione, a parte censure di carattere disciplinare o penale, non impediscono che, in attesa della successiva emissione di valido sequestro, sulla cosa si realizzi quanto meno uno stato di «fermo reale» analogo a quello che l’art. 354 c.p.p. riconosce nei poteri degli agenti di polizia giudiziaria. Cass. pen. sez. VI 22 maggio 1991, n. 1557

La situazione di urgenza che, ai sensi del comma secondo dell’art. 251 c.p.p. consente di disporre che la perquisizione sia eseguita fuori dei limiti temporali fissati nel comma precedente, va valutata al momento in cui viene emesso il relativo decreto e non con giudizio ex post. Ne consegue che sulla legittimità del decreto non può influire il comportamento successivo della polizia giudiziaria, anche se, in ipotesi, potesse essere considerato negligente. (Sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha ritenuto infondato l’assunto del ricorrente secondo il quale nella specie il decreto di perquisizione, emesso in deroga ai limiti temporali di cui al comma primo dell’art. 251 c.p.p. sarebbe stato nullo in quanto la circostanza che la sua esecuzione era avvenuta cinque giorni dopo la emissione avrebbe dimostrato l’assenza dello stato di urgenza legittimante il superamento dei limiti temporali suddetti). Cass. pen. sez. VI 23 aprile 1991

Nella nozione di luogo chiuso adiacente alla abitazione dell’imputato dettata dall’art. 251 c.p.p. può ritenersi ricompreso anche l’abitacolo dell’autovettura – nella disponibilità dell’imputato – posteggiata presso il suo domicilio, non differendo funzionalmente la struttura di tale abitacolo da qualsiasi altro luogo chiuso idoneo a ricevere ed occultare cose, comunque, attinenti al reato. Cass. pen. sez. VI 4 marzo 1991

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