Art. 240 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Documenti anonimi

Articolo 240 - codice di procedura penale

(1) 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato.
2. Il pubblico ministero dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato.
3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione.
4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l’udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell’articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell’udienza (2).
5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti (2).
6. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell’avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti (3).

Articolo 240 - Codice di Procedura Penale

(1) 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato.
2. Il pubblico ministero dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato.
3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione.
4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l’udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell’articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell’udienza (2).
5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti (2).
6. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell’avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti (3).

Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 1 del D.L. 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, nella L. 20 novembre 2006, n. 281.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 173 del 22 aprile 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede, per la disciplina del contraddittorio, l’applicazione dell’art. 401, commi 1 e 2, dello stesso codice.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza n. 173 del 22 aprile 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non esclude dal divieto di fare riferimento al contenuto dei documenti, supporti e atti, nella redazione del verbale previsto dalla stessa norma, le circostanze inerenti l’attività di formazione, acquisizione e raccolta degli stessi documenti, supporti e atti.

Massime

La dichiarazione di rinuncia alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, formulata dall’imputato nel procedimento principale, non si estende automaticamente a quello incidentale di riesame, nel quale è tuttavia ammissibile una rinuncia implicita, che deve essere desumibile da indicatori chiari ed univoci, in mancanza dei quali la stessa presentazione del ricorso nel periodo feriale evidenzia la volontà di una sollecita trattazione del procedimento. Cass. pen. sez. III 24 febbraio 2012, n. 7380

L’assoluta inutilizzabilità dei documenti anonimi, sancita dall’art. 240 c.p.p.si riferisce ai documenti rappresentativi di dichiarazioni, sicché la norma non trova applicazione in relazione ai documenti fotografici. Cass. pen. sez. V 21 novembre 2003, n. 4486

Il documento anonimo che integra comunque il corpo di un reato si sosttrae al divieto di utilizzabilità enunciato nella prima parte dell’art. 240 c.p.p. Trib. Ferrara 15 novembre 1999,.

Una dichiarazione accusatoria dal contenuto frammentario, perché documentata in un verbale coperto da vari omissis, e anonima in ordine alla identità della persona che l’ha resa, può essere valutata quale fonte di prova, agli effetti della applicazione di una misura cautelare, soltanto nella ipotesi in cui le omissioni, sia relative alla identità del dichiarante che al relativo contenuto, siano state giustificate da obiettive e dichiarate esigenze di cautela processuale, tali da poter essere positivamente valutate dal giudice che deve controllarne la valenza processuale, e che il contenuto residuo della dichiarazione possa essere proficuamente utilizzato per un giudizio da parte del giudice in ordine alla sua credibilità oggettiva. In mancanza di tali caratteristiche, la dichiarazione è equiparabile ad un documento anonimo, la cui utilizzazione processuale è espressamente vietata dall’art. 240 c.p.p. Cass. pen. sez. I 10 maggio 1999, n. 1872

È nullo il decreto di perquisizione e sequestro emanato in seguito a denuncia anonima e, quindi, utilizzato come mezzo di acquisizione di una notizia di reato e non come mezzo di ricerca della prova. Infatti, la denuncia confidenziale o anonima – non inseribile negli atti ed inutilizzabile – non può qualificarsi notizia di reato idonea a dare inizio alle indagini preliminari: se tale notizia è specifica e verosimile, il Pubblico Ministero può disporre accertamenti per verificare la sua fondatezza, ma queste investigazioni – volte allo scopo di acquisire elementi di prova utilizzabili – si pongono fuori delle indagini preliminari in quanto sfornite di pregressa notitia criminis, sicché l’accusa non può procedere a perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità. (Nella specie la S.C. ha osservato che la circostanza che la perquisizione abbia avuto esito positivo – perché conclusasi con il reperimento di documenti utili alle successive indagini – è evento irrilevante a neutralizzare l’originaria illegittimità; inoltre, in conseguenza dello stretto rapporto funzionale tra l’atto di ricerca della prova – perquisizione – e la sua materiale apprensione – sequestro – l’illegittimità del primo si estende al secondo provvedimento). Cass. pen. sez. III 26 settembre 1997, n. 2450

Le denunce anonime o le notizie confidenziali possono dar luogo all’effettuazione di attività investigativa, ma non possono legittimare l’adozione di provvedimenti incidenti sui diritti della persona, fra i quali anche perquisizioni, sequestri o intercettazioni telefoniche. Cass. pen. sez. III 26 settembre 1997, n. 2450

Se delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso processuale e probatorio, ai sensi dell’art. 333, comma 3, c.p.p.gli elementi che tali denunce contengono possono stimolare l’attività di indagine nella fase processuale volta ad espletare quella iniziativa di acquisizione di notitiae criminis e di preliminare verifica conoscitiva di elementi a tal fine utili che il vigente codice di rito riferisce al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio eseguito nel corso delle indagini sulla base di una denuncia anonima). Cass. pen. sez. VI 16 agosto 1994, n. 2087  . Conforme, Cass. pen. sez. VI, 15 maggio 1998, n. 5843

Al solo pubblico ministero è riconosciuta la competenza esclusiva di chiedere al gip, ai sensi dei commi secondo e ss. dell’art. 240 c.p.p.la distruzione della documentazione formata attraverso la raccolta illegale di informazioni o attraverso intercettazioni illegali, trattandosi di competenza accessoria all’attività di raccolta delle prove. (In applicazione di tale principio è stata ritenuta inammissibile la richiesta di un indagato di procedere alla distruzione di documentazione contenente le informazioni bancarie di migliaia di correntisti, formata abusivamente da un ex dipendente infedele). Cass. pen. sez. III 10 luglio 2013, n. 29433

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