Art. 24 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Decisioni del giudice di appello sulla competenza

Articolo 24 - codice di procedura penale

1. Il giudice di appello (596) pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell’art. 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l’incompetenza sia stata eccepita a norma dell’art. 21 e l’eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello (1) (2).
2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile (593).

Articolo 24 - Codice di Procedura Penale

1. Il giudice di appello (596) pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell’art. 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l’incompetenza sia stata eccepita a norma dell’art. 21 e l’eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello (1) (2).
2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile (593).

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 214 del 5 maggio 1993, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui dispone che, a seguito dell’annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi a giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso quest’ultimo.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 15 marzo 1996, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui dispone che, a seguito dell’annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest’ultimo.

Massime

Il giudice dell’appello avverso un provvedimento di confisca di prevenzione, il quale si riconosca incompetente, deve, a norma dell’art. 24 cod. proc. pen. annullare il decreto impugnato e ordinare la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente, in quanto, nei procedimenti di prevenzione patrimoniale, si applica la disciplina relativa alle impugnazioni delle misure di sicurezza prevista dall’art. 680 cod. proc. pen. che, a sua volta, rinvia alle disposizioni generali in materia di impugnazioni. Cass. pen. sez. I 25 marzo 2015, n. 12564

La Corte di appello, qualora riqualifica un fatto giudicato dal tribunale, riconducendo lo stesso ad una fattispecie di reato di competenza del giudice di pace, pudecidere nel merito l’impugnazione ex art. 24, comma secondo, c.p.p. senza dover trasmettere gli atti al pubblico ministero e dichiarare contestualmente la competenza del giudice di pace, anche fuori dai casi previsti dall’art. 6 del d.l.vo n. 74 del 2000, secondo cui tra i procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di competenza di altro giudice si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione. (Fattispecie in tema di derubricazione del reato di maltrattamenti in famiglia in quello di ingiuria). Cass. pen. sez. III 26 maggio 2014, n. 21257

L’art. 568, comma secondo, c.p.p. dispone che sono sempre soggette a ricorso per cassazione le sentenze «salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’art. 28». Ne consegue che avverso la sentenza con la quale, ai sensi dell’art. 24, comma primo, c.p.p.il giudice di appello, riconosciuta l’incompetenza per materia del primo giudice per qualsiasi causa (violazione delle norme sulla competenza o diversa definizione giuridica del fatto contestato), annulla la sentenza di primo grado ed ordina la trasmissione degli atti al P.M.è inammissibile il ricorso per cassazione. Cass. pen. sez. VI 3 marzo 1993, n. 2037  . Conforme, Cass. pen. sez. I, 25 luglio 1996, n. 3768

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