Art. 239 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Accertamento della provenienza dei documenti

Articolo 239 - codice di procedura penale

1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il riconoscimento alle parti private (60, 61, 74 ss., 83 ss., 89) o ai testimoni.

Articolo 239 - Codice di Procedura Penale

1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il riconoscimento alle parti private (60, 61, 74 ss., 83 ss., 89) o ai testimoni.

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