1. È consentita l’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale (688), della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonché delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano (648) e delle sentenze straniere riconosciute (730 ss.) ai fini del giudizio sulla personalità dell’imputato (60, 61) o della persona offesa dal reato (90), se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa.
2. Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la credibilità di un testimone.