Art. 226 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Conferimento dell'incarico

Articolo 226 - codice di procedura penale

1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli artt. 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale (373 c.p.) e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali».
2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici (230, 233), il pubblico ministero e i difensori presenti (att. 76).

Articolo 226 - Codice di Procedura Penale

1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli artt. 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale (373 c.p.) e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali».
2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici (230, 233), il pubblico ministero e i difensori presenti (att. 76).

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