1. All’esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli artt. 194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa dall’imputato, quelle previste dall’art. 195 (503). 2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale.
1. All’esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli artt. 194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa dall’imputato, quelle previste dall’art. 195 (503). 2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale.