Art. 206 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici

Articolo 206 - codice di procedura penale

1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l’ incaricato di una missione diplomatica all’estero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello Stato, la richiesta per l’esame è trasmessa, per mezzo del Ministero di grazia e giustizia, all’autorità consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall’art. 205 comma 3.
2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno Stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali.

Articolo 206 - Codice di Procedura Penale

1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l’ incaricato di una missione diplomatica all’estero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello Stato, la richiesta per l’esame è trasmessa, per mezzo del Ministero di grazia e giustizia, all’autorità consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall’art. 205 comma 3.
2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno Stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali.

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