Art. 201 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Segreto di ufficio

Articolo 201 - codice di procedura penale

1. Salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria (331), i pubblici ufficiali (357 c.p.), i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (204; 326 c.p.).
2. Si applicano le disposizioni dell’art. 200 commi 2 e 3 (256).

Articolo 201 - Codice di Procedura Penale

1. Salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria (331), i pubblici ufficiali (357 c.p.), i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti (204; 326 c.p.).
2. Si applicano le disposizioni dell’art. 200 commi 2 e 3 (256).

Istituti giuridici

Novità giuridiche