Il sequestro probatorio nei confronti di un giornalista avente ad oggetto atti e documenti relativi all’esercizio della sua attività professionale deve conformarsi con rigore al criterio di proporzionalità tra il contenuto del provvedimento ablativo e le esigenze di accertamento dei fatti oggetto delle indagini ex art. 200, comma 3 cod. proc. pen. e art. 10 CEDU come interpretato dalla Corte EDU, evitando quanto più é possibile interventi invasivi nella sfera professionale. (Fattispecie in cui é stato ritenuto illegittimo il sequestro indiscriminato di supporti telefonici ed informatici ad un giornalista, alla sua convivente ed alla sua ex moglie). Cass. pen. sez. VI 5 marzo 2018, n. 9989
In tema di sequestro probatorio, l’esecuzione di una perquisizione e sequestro nei confronti di una delle persone indicate dagli art. 200 e 201 cod. proc. pen. non deve essere preceduta dall’avvertimento della facoltà di opporre il segreto professionale ( nella specie connesso all’attività di giornalista) o di ufficio e può dunque essere eseguita nelle forme ordinarie, senza ulteriori limitazioni sino all’opposizione per ” iscritto” del limite. Cass. pen. sez. VI 5 marzo 2018, n. 9989
È illegittimo il ricorso alla perquisizione e al sequestro di sistema informatico in uso ad un giornalista al fine di acquisire i nomi delle persone dalle quali il medesimo ha avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della sua professione, salvo che non siano contestualmente esplicitate le ragioni per le quali si ritenga che tali notizie siano indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e che la loro veridicità possa essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte di esse, atteso quanto disposto dall’art. 200, comma terzo, cod. proc. pen.e dall’art. 10 C.E.D.U. come interpretato dalla Corte E.D.U. Cass. pen. sez. VI 10 giugno 2015, n. 24617
In materia di assistenza giudiziaria penale, sono utilizzabili le deposizioni testimoniali rese in sede di rogatoria all’estero da soggetti che, secondo la legge italiana, avrebbero potuto avvalersi del segreto professionale ex art. 200 c.p.p. Cass. pen. Sezioni Unite 21 aprile 2010, n. 15208
Il segreto dei giornalisti professionisti è circoscritto all’indicazione del nome della fonte, nel cui ambito rientra qualsiasi indicazione che possa portare ad individuare la stessa. Cass. pen. sez. I 4 luglio 2007, n. 25755 .
La perquisizione e il sequestro eseguiti presso lo studio legale che difende l’indagato in procedimento diverso da quello in cui essi sono disposti non violano il segreto professionale, che trova la sua esplicita regolamentazione solo in tema di testimonianza, mentre, in tema di perquisizione e sequestro, è solo indirettamente tutelato dalle limitazioni oggettive all’acquisizione di tali mezzi di prova con riguardo al difensore. Cass. pen. sez. VI 20 marzo 1991
È legittimo il sequestro, eseguito presso lo studio di libero professionista (nella specie medico) al fine di accertare il reato di irregolare tenuta di scritture contabili finalizzata all’evasione .scale, di documentazione contenente i nominativi dei clienti e i compensi percepiti, giacché il segreto professionale può essere opposto solo dal testimone, e l’unico segreto opponibile al magistrato penale è quello di Stato. Cass. pen. sez. III 27 agosto 1990, n. 3288