Art. 192 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Valutazione della prova

Articolo 192 - codice di procedura penale

1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati (546, lett. e), 606, lett. e).
2. L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti (2729 c.c.).
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (110 ss. c.p.) o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 (210) sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall’art. 371 comma 2 lett. b).

Articolo 192 - Codice di Procedura Penale

1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati (546, lett. e), 606, lett. e).
2. L’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti (2729 c.c.).
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (110 ss. c.p.) o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 (210) sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall’art. 371 comma 2 lett. b).

Massime

Ai fini dell’applicazione dell’art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen.è necessaria la partecipazione del difensore dell’imputato all’assunzione della prova, ancorché differente dalla persona del difensore che assiste l’imputato nel processo nel quale le prove vengono utilizzate. Cass. pen. sez. V 18 luglio 2019, n. 32023

Le regole dettate dall’art. 192 comma terzo cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia altresì costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi). Cass. pen. Sezioni Unite 24 ottobre 2012, n. 41461

E illegittima la sentenza d’appello che, in riforma di quella assolutoria, condanni l’imputato sulla base di una alternativa, e non maggiormente persuasiva, interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio, in quanto tale inidonea a far cadere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’imputato. Cass. pen. sez. VI 9 febbraio 2012, n. 4996

Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell’imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, piancora, con altri dati o elementi certi. Cass. pen. sez. VI 31 gennaio 2012, n. 3882

In tema di criminalità organizzata, se per un verso il fatto che taluno occupi una posizione gerarchicamente dominante nell’ambito di un’associazione per delinquere non può costituire elemento di per sé solo sufficiente a far ritenere provata la sua responsabilità in ordine a tutti i reati-fine commessi nell’ambito del programma associativo, per altro verso non può neppure ritenersi che esso sia da considerare del tutto privo di rilevanza ai fini della prova in ordine alla responsabilità del medesimo soggetto relativamente a specifici fatti criminosi, sempre rientranti nell’ambito di quel programma, di cui egli venga accusato da altro partecipe del sodalizio. Nulla impedisce, quindi, che il suddetto ruolo dominante, a condizione che sia stato autonomamente accertato per altra via, possa assumere rilevanza come semplice elemento di riscontro rispetto alle dichiarazioni accusatorie riguardanti quei fatti, una volta che di tali dichiarazioni sia stata anche verificata la intrinseca credibilità, oggettiva e soggettiva. Cass. pen. sez. I 16 aprile 2004, n. 17886

In materia di valutazione della prova il giudice può trarre il proprio convincimento da ogni elemento purché acquisito non in violazione di uno specifico divieto: in tal senso anche l’individuazione fotografica cui abbia proceduto la polizia giudiziaria può essere legittimamente assunta come prova, la cui certezza non dipende dal riconoscimento in sè, ma dalla attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell’imputato, si dice certo della sua identificazione. Cass. pen. sez. IV 9 aprile 2004, n. 16902

L’affermazione con la quale taluno nel corso di una conversazione regolarmente intercettata, dichiarandosi partecipe di un reato, indichi come corresponsabile anche un terzo, non è equiparabile ad una chiamata in correità e, pertanto, pur dovendo essere attentamente interpretata sul piano logico e valutata su quello probatorio, non è però soggetta, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all’art. 192, comma 3, c.p.p. Cass. pen. sez. fer. 8 novembre 2002, n. 37695

È legittimamente valutato, come elemento di prova integrativo, il rifiuto ingiustificato dell’imputato a sottoporsi al prelievo necessario per l’esame comparativo del DNA (nella specie sui residui piliferi rinvenuti in un passamontagna utilizzato dall’autore di una rapina a mano armata), in quanto tale rifiuto può essere liberamente apprezzato dal giudice nella formazione del suo convincimento e anche utilizzato come riscontro individualizzante alla chiamata di correo. Cass. pen. sez. I 5 novembre 2002, n. 37108

In tema di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l’adozione di misure cautelari personali, la disposizione dell’art. 273, comma 1 bis c.p.p. (introdotta dall’art. 11 della legge 1 marzo 2001, n. 63) che rinvia ai criteri di valutazione della prova di cui all’art. 192, comma 3 c.p.p.si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di tale legge ed anche nei giudizi di cassazione, atteso che la regola derogatoria stabilita dall’art. 26, comma 5, della legge n. 63 del 2001 è limitata al dibattimento. Ne discende che, anche nel giudizio di legittimità, la gravità del quadro indiziario richiede, oltre alla credibilità intrinseca del dichiarante e l’oggettiva attendibilità di ogni singola dichiarazione, la verifica di riscontri «parzialmente individualizzanti» che consentano di collocare la condotta del chiamato in correità nello specifico fatto dell’imputazione provvisoriamente elevata, restando pur sempre nell’ambito di un giudizio limitato all’apprezzamento dei presupposti indispensabili per la cautela personale e non nel giudizio di cognizione. Cass. pen. sez. VI 24 settembre 2001, n. 34534

Le dichiarazioni – captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata – con le quali un soggetto si accusa della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria. (In motivazione la Corte ha chiarito che dette dichiarazioni non possono avere rilievo probatorio inferiore rispetto alla chiamata in correità che, pur bisognevole di altri elementi che ne confermino la attendibilità, è qualificata dal legislatore quale prova piena). Cass. pen. sez. V 9 luglio 2001, n. 27656

In tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, la prova logica costituisce il fondamento della prova dell’esistenza del vincolo associativo. Ed invero, occorre procedere all’esame delle condotte criminose, ciascuna delle quali può non essere dimostrativa del vincolo associativo: sicché solo attraverso un ragionamento logico può desumersi correttamente che le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati costituisce espressione del programma delinquenziale, oggetto della stessa associazione. Cass. pen. sez. V 11 febbraio 2000, n. 1631

Il terzo comma dell’art. 192 c.p.p. non introduce una deroga o una restrizione quantitativa allo spazio del libero convincimento del giudice, e neppure è volto a porre divieti di utilizzazione, ancorché impliciti, o ad indicare una gerarchia di valore delle acquisizioni probatorie, ma si limita unicamente a indicare il criterio argomentativo che il giudice deve seguire nel portare avanti l’operazione intellettiva di valutazione delle dichiarazioni rese da determinati soggetti. Cass. pen. sez. I 11 dicembre 1998, n. 13008

È manifestamente infondata, in riferimento all’art. 24, comma secondo, Cost. e all’art. 6, comma terzo, lett. d) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 192 e 513 c.p.p. nella parte in cui esso consente al giudice di acquisire, in determinati casi, gli interrogatori resi dall’imputato di reato connesso al di fuori del contraddittorio delle parti, in quanto, dopo le sentenze n. 254 del 1992, nn. 60 e 381 del 1995 della Corte costituzionale, il testo dell’art. 513 c.p.p. rappresenta la norma base per il recupero dibattimentale di dichiarazioni rese precedentemente al fine di contemperare il rispetto del principio guida dell’oralità con l’esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede. (In motivazione, la S.C. nel sottolineare che, ai fini del profilo di legittimità costituzionale della norma in questione, appare del tutto irrilevante la circostanza che penda in Parlamento un disegno di modificazione legislativa di essa, ha affermato che le dichiarazioni rese nel quadro di cui all’art. 210 c.p.p. provengono da una posizione di inviolabilità di difesa e di garanzia posta ad esclusivo presidio del dichiarante e che, pertanto, esse sono sottoposte dalla legge al canone valutativo di cui all’art. 192, commi terzo e quarto, c.p.p.il quale non solo non consente, ma addirittura vieta al giudice di fondare il convincimento di responsabilità penale esclusivamente sulla chiamata in correità, imponendogli di valutarla unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità). Cass. pen. Sezioni Unite 2 luglio 1997, n. 6402

Non può essere ritenuto rilevante a fini probatori il fallimento o la mancanza di alibi da parte dell’imputato, in quanto essi costituiscono elementi di segno neutro, inidonei a sorreggere la deduzione indiziaria. Cass. pen. sez. I 5 febbraio 2008, n. 5631

Mentre il fallimento dell’alibi non può essere posto a carico dell’imputato come elemento sfavorevole, non essendo compito di quest’ultimo dimostrare la sua innocenza, ma onere dell’accusa di provarne la colpevolezza, l’alibi falso, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, può essere posto in correlazione con le altre circostanze di prova e valutato come indizio, nel contesto delle complessive risultanze probatorie, se appaia finalizzato alla sottrazione del reo alla giustizia. Cass. pen. sez. II 11 marzo 2004, n. 11840

Ai fini della formazione del convincimento del giudice, non è possibile considerare elemento a carico dell’imputato, e assumere così la rilevanza di indizio idoneo a sorreggere una dichiarazione indiretta priva di ulteriori riscontri, la mancata coltivazione di un alibi equiparando la mancata coltivazione alla prova positiva della sua falsità. Cass. pen. sez. V 18 dicembre 1997, n. 11957

In tema di valutazione della prova l’alibi falso, in quanto sintomatico, a differenza di quello non provato, del tentativo dell’imputato di sottrarsi all’accertamento della verità, deve essere considerato come un indizio a carico il quale, pur di per sé inidoneo – in applicazione della regola di cui al secondo comma dell’art. 192 c.p.p. – a fondare il giudizio di colpevolezza, costituisce tuttavia un riscontro munito di elevata valenza dimostrativa dell’attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità, ai sensi del terzo comma del predetto art. 192 c.p.p. Cass. pen. sez. II 6 dicembre 1996, n. 10469

L’accertamento della causale del delitto, quando si tratti di elementi probatori di natura soltanto indiziaria, deve essere puntualmente perseguito, in quanto l’identificazione della causale assume, nei processi di carattere indiziario, specifica rilevanza per la valutazione e per la coordinazione logica delle risultanze processuali ai fini della formazione del convincimento del giudice in ordine a una ragionata certezza della responsabilità dell’imputato. (Fattispecie relativa a delitto di strage). Cass. pen. sez. I 7 febbraio 1996, n. 1428

Nei processi indiziari deve ritenersi rilevante, ai fini dell’accusa, l’accertamento della causale del delitto, non già quale ulteriore indizio, ma quale elemento di raccordo e di potenziamento della efficienza probatoria degli indizi; tale obbligo di accertamento della causale, per il giudice di merito, si attenua, peraltro, in misura proporzionale alla ritenuta gravità, precisione e concordanza degli indizi e, quindi, alla loro complessiva efficienza probatoria. Cass. pen. sez. I 15 dicembre 1995, n. 12422

Mentre il fallimento dell’alibi non può essere posto a carico dell’imputato come elemento sfavorevole, non essendo compito di quest’ultimo dimostrare la sua innocenza, ma onere dell’accusa di provarne la colpevolezza, l’alibi falso, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, può essere posto in correlazione con le altre circostanze di prova e valutato come indizio, nel contesto delle complessive risultanze probatorie, se appaia finalizzato alla sottrazione del reo alla giustizia. Cass. pen. sez. II 5 ottobre 1995, n. 10141

La sussistenza del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso può essere desunta, oltre che da prove dirette, anche da indizi precisi e concordanti, nonché dalla causale dei comportamenti delittuosi (reati-fine) in quanto il movente ha non solo la capacità di esaltare gli elementi indiziari di carattere oggettivo facendoli convergere in un quadro indiziario di riferimento, ma è esso stesso dotato dell’autonoma capacità di rilevare ciche senza la sua identificazione resterebbe privo di significato. Cass. pen. sez. VI 19 settembre 1995, n. 9712

In tema di valutazioni probatorie, la causale (o movente) – in quanto elemento orientativo della ricerca della prova – costituisce valido elemento sussidiario in presenza di una situazione di incertezza probatoria; ne consegue che l’individuazione della causale stessa non è indispensabile quando sia stata raggiunta la prova certa della responsabilità dell’imputato. Cass. pen. sez. I 25 maggio 1995, n. 6024

L’allegazione di un alibi con contestuale proposizione di elementi atti ad inficiarne la veridicità, costituendo alibi diverso, non può automaticamente ritorcersi quale indizio a carico dell’imputato se non escludendo qualsiasi causale diversa dallo sviamento della giustizia. Cass. pen. sez. I 26 gennaio 1993, n. 682

In considerazione della presunzione di non colpevolezza che accompagna ogni cittadino sino alla condanna definitiva (art. 27, secondo comma, Cost.) solo l’alibi sicuramente falso può essere valutato come indizio a carico dell’imputato, mentre la mancanza di alibi, od il suo fallimento, sono probatoriamente neutri. Cass. pen. sez. I 11 giugno 1992, n. 6935

La funzione dell’alibi è quella di screditare le prove di accusa dimostrando quella che deve essere una vera e propria impossibilità di commissione del fatto da parte di chi ne è accusato. Cass. pen. sez. I 11 giugno 1992, n. 6992

In tema di reati tributari, il tribunale del riesame, chiamato a decidere sul sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, non può rideterminare l’ammontare della imposta evasa (nella specie, calcolata induttivamente mediante studi di settore) e, quindi, il “quantum” da sottoporre al vincolo reale trattandosi di valutazione riservata al giudizio di merito. Cass. pen. sez. III 4 ottobre 2013, n. 40992

In tema di modalità di determinazione del reddito d’impresa per i soggetti ammessi ai regimi forfetari e che si avvalgono della c.d. contabilità semplificata (D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 art. 2 comma 9, convertito con modificazioni in L. 17 febbraio 1985, n. 17, esteso all’anno 1988 dal D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni in L. 13 maggio 1988, n. 154), il criterio presuntivo, stabilito dalla disposizione .scale, costituisce il fondamento della stessa previsione penale, in quanto non si tratta di un metodo di calcolo seguito in concreto dalla polizia tributaria per individuare il reddito medesimo, ma di un sistema espressamente stabilito dalla legge come contropartita, che serve a bilanciare la particolare facilitazione accordata nella tenuta della contabilità, ridotta all’essenziale. L’interessato, in altri termini, scegliendo questa modalità conosce preventivamente che il suo reddito sarà, poi, valutato sulla base di precise presunzioni. Ne deriva che la previsione tributaria ha valenza sostanziale e non trova applicazione la regola processuale stabilita dall’art. 192 c.p.p. in ordine ai caratteri che devono presentare gli indizi e, quindi, anche le c.d. presunzioni tributarie, utilizzate a fini processuali. (Fattispecie relativa a rigetto di motivo di ricorso con il quale l’imputato aveva dedotto mancanza di prova, in quanto i calcoli presuntivi, validi in sede .scale, non avrebbero rilevanza nel campo penale). Cass. pen. sez. III 14 luglio 1997, n. 6937

L’autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario non esclude che, ai fini della formazione del suo convincimento, il giudice penale possa avvalersi degli stessi elementi che determinano presunzioni secondo la disciplina tributaria, a condizione perche gli stessi siano assunti non con l’efficacia di certezza legale, ma come dati processuali oggetto di libera valutazione ai fini probatori. Inoltre dette presunzioni hanno il valore di un indizio sicché per assurgere a dignità di prova devono trovare oggettivo riscontro o in distinti elementi di prova ovvero in altre presunzioni, purché siano gravi, precise e concordanti. (Nella fattispecie il giudice di merito ha fatto emergere l’elemento oggettivo del reato «dal semplice raffronto tra le scritture contabili e le fatture afferenti i beni venduti, il cui costo si rileva di gran lunga superiore a quello contenuto nella dichiarazione» senza indicare se, in tal modo, si superassero le soglie di punibilità stabilite sia quella quantitativa sia quella percentuale). Cass. pen. sez. III 1 marzo 1996, n. 2246

Anche gli elementi su cui si fondano le presunzioni, in materia di accertamento tributario, possono essere valutati in sede penale; ma, per l’autonomia dei due giudizi, l’utilizzazione è possibile solo a condizione che gli elementi predetti debbano, da un canto, poter essere liberamente valutati dal giudice e, dall’altro, rappresentare l’indizio che può giustificare un più penetrante accertamento sempre al fine di verificare la presenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. (Nella specie, relativa ad annullamento di sentenza di condanna perché il fatto non sussiste, l’affermazione di responsabilità riposava sul solo elemento-indizio costituito da una annotazione, rinvenuta in sede di perquisizione di una società e memorizzata su floppy disk, contenente un estratto conto relativo a vendita di pezzi di ricambio al ricorrente). Cass. pen. sez. III 29 dicembre 1994, n. 12945  .

La documentazione contabile, acquisita nel corso di una ispezione a carico di un contribuente, può costituire valido elemento di prova nei confronti di altro contribuente, al quale l’incartamento si riferisca, quando i dati riscontrati per la loro precisione intrinseca, per la congruità e la completezza, siano ritenuti pienamente attendibili. In tal caso la valutazione compiuta dal giudice del merito, se opportunamente e logicamente motivata, è incensurabile in cassazione. Cass. pen. sez. III 23 marzo 1994, n. 3519

Ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, sussiste un effettivo contrasto fra le opposte versioni rese dall’imputato e dalla persona offesa, oggetto di valutazione da parte del giudice anche al fine di verificare l’attendibilità di quest’ultima, solo nel caso in cui sia l’imputato personalmente ad aver fornito la contrastante versione dei fatti, non essendo sufficiente invece una mera prospettazione da parte del suo difensore. (In applicazione di questo principio la S.C. ha rigettato il ricorso dell’imputato, accusato di violenza sessuale, rilevando che la tesi del rapporto sessuale consensuale era stata prospettata dal solo difensore, mentre l’imputato aveva dichiarato invece che il fatto non si era verificato). Cass. pen. sez. III 3 maggio 2017, n. 20884

La dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell’art. 197 bis c.p.p.deve essere valutata “unitamente agli altri elementi che ne confermano l’attendibilità” (art. 192, comma terzo, c.p.p.), e non costituisce, pertanto, da sola, “prova nuova” agli effetti della richiesta di revisione, bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi. Cass. pen. sez. II 28 gennaio 2015, n. 4150

In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti. Cass. pen. sez. VI 15 febbraio 2012, n. 5905

Alle indicazioni di reità provenienti da conversazioni intercettate non si applica la regola di valutazione di cui all’art. 192, comma terzo, c.p.p. ma quella generale del prudente apprezzamento del giudice, non essendo esse assimilabili alle dichiarazioni che il coimputato del medesimo reato o la persona imputata in procedimento connesso rende in sede di interrogatorio dinanzi all’autorità giudiziaria. (Nella specie, in adesione al principio, la S.C. ha ritenuto utilizzabile un colloquio privato oggetto di intercettazione nel corso del quale la persona offesa del reato di estorsione aveva rivelato il nome del responsabile del reato fino ad allora tenuto volutamente celato agli inquirenti). Cass. pen. sez. II 9 febbraio 2012, n. 4976

La valutazione della ricorrenza dell’elemento psicologico del reato richiede ordinariamente il previo esame della condotta, posto che, per ricostruire il fatto psichico interno del soggetto agente, deve farsi ricorso a massime di esperienza che consentano di desumerlo da elementi esterni direttamente accessibili e riscontrabili. Cass. pen. sez. III 12 gennaio 2012, n. 649

Le dichiarazioni rese da persone che conversino tra loro se captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata e a loro insaputa – sono liberamente valutate dal giudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova, anche quando presentino valenza accusatoria nei confronti di terzi che avrebbero concorso in reati commessi dagli stessi dichiaranti: infatti, tali dichiarazioni non sono in alcun modo assimilabili a una chiamata in correità, non trovando pertanto applicazione la regola di valutazione di cui al comma 3 dell’articolo 192 del c.p.p. (Mass. redaz.). Cass. pen. sez. VI 29 marzo 2007, n. 12874

In tema di valutazione della prova testimoniale, il giudice, pur essendo indubbiamente tenuto a valutare criticamente, verificandone l’attendibilità, il contenuto della testimonianza, non è percertamente tenuto ad assumere come base del proprio convincimento l’ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere. In assenza, quindi, di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza. (Principio affermato, nella specie, con riguardo alla deposizione resa dalla madre di .gli minori cui l’imputato, padre degli stessi, aveva fatto mancare, secondo l’accusa, i mezzi di sussistenza). Cass. pen. sez. VI 19 febbraio 2004, n. 7180

Non è applicabile ai «testimoni di giustizia» la nuova disciplina prevista dall’art. 16 quater del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito nella legge 15 marzo 1981, n. 82), come modificata dall’art. 14 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, prevista per i collaboratori di giustizia, che stabilisce a pena di inutilizzabilità, precisi limiti temporali (180 giorni) per la raccolta delle dichiarazioni eteroaccusatorie. (Fattispecie in cui la Corte ha evidenziato la netta distinzione esistente tra le figure del «collaboratore di giustizia» e quella del «testimone di giustizia», in base alla complessiva normativa di riferimento prevista per i secondi, in modo esplicito, nel capo II bis del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, nonché dalla specifica previsione di cui all’art. 16 bis, comma 1, l.c.). Cass. pen. sez. II 18 dicembre 2002, n. 42851

Lo stato di ritardo mentale della persona offesa, e il conseguente riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 c.p non esclude che alla testimonianza della medesima sia attribuito pieno valore probatorio qualora il giudice abbia accertato, ed abbia dato congrua motivazione, che la deposizione non è stata influenzata dal deficit psichico. Cass. pen. sez. III 30 luglio 1999, n. 9734

Affinchè le dichiarazioni parzialmente divergenti rese da due collaboratori ai sensi dlel’art. 192, comma 3, c.p.p. possano ritenersi non in contraddizione e fonte di responsabilità per l’imputato, occorre che il nucleo centrale del racconto non solo coincida ma presenti altresì elementi specifici che, potendo essere conosciuti soltanto da persone che siano state testimoni del fatto o alle quali il fatto è stato raccontato da testimoni diretti, dimostrino una conoscenza «privilegiata», cioè non relativa a notizie di dominio pubblico. Il giudice deve non già fornire la prova negativa della possibilità di conoscere i particolari riferiti attraverso le comuni fonti di informazione, circostanza che sarebbe impossibile da dimostrare, ma indicare gli elementi in base ai quali possa ragionevolmente escludersi che il racconto sia frutto di operazioni manipolatorie di dati di comune esperienza. (Fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di condanna per omicidio volontario basata sulle dichiarazioni di due collaboratori che avevano indicato un diverso movente e modalità di esecuzione in parte diverse). Cass. pen. sez. I 7 luglio 1998, n. 8057

In tema di prova testimoniale, trova applicazione il principio della «scindibilità» della valutazione, da intendersi nel senso che il giudice può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa. Tuttavia, in siffatte ipotesi, il giudicante deve dare conto, con adeguata motivazione, delle ragioni che lo hanno indotto a tale diversa valutazione, e deve anche chiarire i motivi per i quali tale diversa valutazione non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova. Cass. pen. sez. VI 6 luglio 1998, n. 7900

In tema di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da collaboranti, l’interesse a collaborare – che può animare il collaborante, in considerazione della possibilità di beneficiare delle misure previste dalle leggi speciali sui collaboratori di giustizia – non va confuso con l’interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi. Invero, il generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti. (Nella fattispecie, nel ricorso, tra l’altro, si sosteneva che le dichiarazioni accusatorie rivolte contro l’imputato da alcuni collaboranti non potevano ritenersi spontanee e disinteressate in quanto i dichiaranti erano stati allettati a collaborare con la prospettiva della fruizione di vantaggiosi benefici premiali. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha evidenziato che il disinteresse, indicato dai giudici di merito per dedurre la attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti, si riferiva, appunto, alla mancanza, non di un generico interesse alla collaborazione, ma di un interesse specifico ad accusare il chiamato in correità). Cass. pen. sez. I 6 maggio 1998, n. 5270  .

Le dichiarazioni di un testimone, per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltre che avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, sicché, contrariamente ad altre fonti di conoscenza – come le dichiarazioni rese da coimputati o imputati di reati connessi – non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del teste. (Fattispecie in tema di utilizzazione di un’unica testimonianza per l’emissione di ordinanza di custodia cautelare). Cass. pen. sez. I 23 marzo 1994, n. 653

Istituti giuridici

Novità giuridiche