Art. 191 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Prove illegittimamente acquisite

Articolo 191 - codice di procedura penale

1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
2. L’inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (606, lett. c).
2 bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale (1).

Articolo 191 - Codice di Procedura Penale

1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
2. L’inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (606, lett. c).
2 bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale (1).

Note

(1) Questo comma è stato aggiunto dall’art. 2, comma 1, della L. 14 luglio 2017, n. 110.

Massime

Gli atti d’indagine compiuti dopo la scadenza dei termini stabiliti dall’art. 407 c.p.p. sono inutilizzabili anche con riguardo ad ipotesi di reato che, nell’ambito del medesimo procedimento, abbiano formato oggetto di successive iscrizioni. (Mass. redaz.). Cass. pen. sez. V, 3 ottobre 2019, n. 40500

La sanzione dell’inutilizzabilità prevista in via generale dall’art. 191 cod. proc. pen. si riferisce alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l’osservanza delle formalità prescritte, dovendosi applicare in tal caso la disciplina delle nullità processuali. (Fattispecie in cui è stata esclusa l’inutilizzabilità dell’esito dell’esame dell’indagato sentito inizialmente come persona informata dei fatti, nonostante fosse stato iscritto nel registro degli indagati il giorno precedente, considerata la presenza e assistenza di difensore d’ufficio e l’immediato e successivo avviso dato allo stesso della facoltà di astenersi). Cass. pen. sez. II 2 marzo 2018, n. 9494

L’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato l’ordinanza di rigetto del giudice della riparazione che, sulla base del contenuto di una conversazione telefonica oggetto di captazione, dichiarata inutilizzabile nel giudizio di cognizione, aveva ritenuto la sussistenza di fattori di dolo o colpa grave ostativi al riconoscimento dell’indennizzo). Cass. pen. sez. IV 29 dicembre 2017, n. 58001

L’inutilizzabilità degli atti erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento non è automatica ma consegue alla tempestiva eccezione di parte, anche perché la legge consente l’acquisizione allo stesso, su accordo delle parti, di atti ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 431, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabile un verbale contenente un riconoscimento fotografico). Cass. pen. sez. V 15 aprile 2015, n. 15624

In tema di perizia o di accertamenti tecnici irripetibili, il prelievo del DNA della persona indagata, attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici alla stessa attribuibili, non é qualificabile quale atto invasivo o costrittivo, e, essendo prodromico all’effettuazione di accertamenti tecnici, non richiede l’osservanza delle garanzie difensive, che devono, invece, essere garantite nelle successive operazioni di comparazione del consulente tecnico. Cass. pen. sez. II 19 gennaio 2012, n. 2087

Le dichiarazioni assunte dalla persona offesa nel corso di una rogatoria internazionale non sono inutilizzabili se l’assunzione sia avvenuta alla presenza di un difensore dell’imputato e benché non risultino verbalizzate le domande di detto professionista, trattandosi di prove non nulle, in assenza di una specifica previsione di nullità, ed assunte senza alcuna violazione dei divieti di legge, ma solo con modalità diverse da quelle legalmente previste. Cass. pen. sez. III 16 gennaio 2012, n. 1183

Ai fini dell’utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l’Autorità giudiziaria competente per il «diverso» procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime. Cass. pen. Sezioni Unite 23 novembre 2004, n. 45189

In tema di intercettazioni via Internet dirette a contrastare l’induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione e della pornografia minorili, l’art. 14, comma 2, della legge n. 269 del 1998, richiamando le prescrizioni di cui all’art. 15 Cost.richiede una duplice garanzia: a) che l’attività di polizia giudiziaria avvenga su richiesta dell’autorità giudiziaria; b) che tale richiesta sia motivata; disponendo, inoltre,che la mancanza di essa comporta la nullità delle indagini e dei relativi accertamenti. Ne consegue – ove le predette prescrizioni siano violate – l’inutilizzabilità, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, delle prove illegittimamente acquisite a norma dell’art. 191 c.p.c. Cass. pen. sez. III 11 febbraio 2002, n. 5397

Dalla mancata convalida del fermo non discende, stante l’assenza di una espressa previsione legislativa, l’inutilizzabilità o la nullità degli atti d’indagine compiuti dalla polizia giudiziaria in costanza di esecuzione della misura pre-cautelare. (Fattispecie in cui dopo il fermo – poi non convalidato per carenza del pericolo di fuga – veniva redatto dalla polizia giudiziaria un verbale in cui la persona offesa riconosceva i fermati quali autori del reato poco prima denunciato). Cass. pen. sez. III 22 settembre 2001, n. 34444

L’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la fonte di prova illegittimamente indicata e utilizzata ha avuto una determinante efficacia nella formazione del convincimento del giudice del merito, nel senso che la scelta della soluzione adottata, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l’utilizzazione di una dichiarazione non avesse incidenza decisiva sul complessivo apprezzamento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza). Cass. pen. sez. VI 4 settembre 2001, n. 33300

Nel caso di rinnovazione del dibattimento dovuta a mutamento della persona fisica del giudice, l’eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite nella precedente fase dibattimentale, per la cui lettura sia mancato il consenso delle parti, dev’essere eccepita con il primo atto mediante il quale si abbia la possibilità di farlo, essendo da escludere la sua rilevabilità in ogni stato e grado del procedimento, come si verifica, invece, nell’ipotesi di elementi probatori assunti in violazione di una norma di legge e pertanto affetti da un vizio intrinseco e derivante da una causa originaria. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto che tardivamente fosse stata eccepita, in sede di legittimità, l’inutilizzabilità di dichiarazioni assunte nel dibattimento di primo grado senza che alcuna doglianza sul punto fosse poi stata formulata nei motivi d’appello). Cass. pen. sez. I 22 gennaio 2000, n. 781

Poiché, nel giudizio abbreviato, la specialità del rito comporta la necessaria utilizzazione di tutte le prove in relazione alla consistenza e completezza delle quali il giudice abbia ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, è onere dell’interessato eccepire preliminarmente – e cioè prima dell’introduzione del procedimento – l’eventuale loro illegittima acquisizione, onde impedirne la presa in considerazione da parte del giudice ai fini della valutazione sulla definibilità anticipata, così accettando il rischio che, per la rilevata invalidità o inutilizzabilità di alcune di esse, il processo non possa più essere considerato definibile allo stato degli atti e la richiesta di accesso al rito speciale venga di conseguenza rigettata; ma nel caso in cui nessuna contestazione sia stata sollevata o che questa sia stata ritenuta infondata, ovvero che il giudice non abbia effettuato rilievi d’ufficio, una volta introdotto il rito e quindi delimitato con certezza e con il concorso della volontà delle parti il quadro probatorio per la decisione, non è più consentita la formulazione di eccezioni concernenti la validità degli atti e l’utilizzabilità degli elementi probatori contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. (Fattispecie relativa ad eccezione di inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche formulata in appello da imputato che si era avvalso in primo grado del rito abbreviato). Cass. pen. sez. II 8 luglio 1999, n. 8803

L’art. 191 c.p.p. nel prevedere l’inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita, si riferisce solamente al caso di prove assunte in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, cioè di prove in sè e per sè illegittime perché vietate, e non dall’assunzione di prove previste dalla legge (quale l’esame testimoniale) senza l’osservanza delle regole formali dettate per le modalità di acquisizione. La mancata osservanza delle formalità di acquisizione delle prove può porsi, eventualmente, sul piano della nullità della prova, sempre che tale sanzione sia prevista con riferimento alla singola violazione, in base al principio di tassatività delle nullità sancito dall’art. 177 c.p.p. Cass. pen. sez. VI 19 marzo 1998, n. 3460

La inutilizzabilità di un atto di acquisizione probatoria, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado ai sensi dell’art. 191, è sanzione conseguente al compimento di esso «in violazione dei divieti stabiliti dalla legge». Un atto è, cioè, inutilizzabile quando, nel compierlo, vengano violati specifici divieti previsti dalla legge e non quando, nel porlo in essere, non vengano rispettate determinate disposizioni di legge che lo regolano. (Ha precisato la Corte che, non solo l’assunzione di dichiarazioni testimoniali attraverso un sistema di impianto audiovisivo a circuito chiuso non è affatto vietato, ma essa è addirittura prevista dalla stessa legge, che la autorizza in presenza di determinati presupposti. L’art. 147 bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale prevede infatti la possibilità di disporre che l’esame in dibattimento possa svolgersi mediante un collegamento audiovisivo, anche a distanza, quando si tratti di persone sottoposte a programmi o misure di protezione, ovvero nel caso di gravi difficoltà ad assicurare la comparizione delle persone che devono essere sottoposte ad esame). Cass. pen. sez. I 27 febbraio 1998, n. 2607

L’inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sé, sufficiente a rendere quest’ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dal primo comma dell’art. 191 c.p.p. Ed invero, quest’ultima norma, se ha previsto l’inutilizzabilità come sanzione di carattere generale, applicabile alle prove acquisite in violazione ai divieti probatori, non ha, per questo, eliminato lo strumento della nullità, in quanto le categorie della nullità e dell’inutilizzabilità, pur operando nell’area della patologia della prova, restano distinte e autonome, siccome correlate a diversi presupposti, la prima attenendo sempre e soltanto all’inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova – vizio che non pone il procedimento formativo o acquisitivo completamente al di fuori del parametro normativo di riferimento, ma questo non rispetta in alcuni dei suoi peculiari presupposti – la seconda presupponendo, invece, la presenza di una prova «vietata» per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo, la cui manifesta illegittimità lo pone certamente al di fuori del sistema processuale. (Fattispecie relativa a perquisizione illegittima e a successivo sequestro di cose pertinenti al reato, ritenuto dalla S.C. atto dovuto). Cass. pen. Sezioni Unite 16 maggio 1996, n. 5021

In tema di reati ministeriali, la violazione del divieto, per il procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art. 6, comma secondo, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, di compiere indagini prima della trasmissione delle proprie richieste, con i relativi atti, al collegio di cui all’art. 7 della citata legge costituzionale non comporta l’inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 191 c.p.p.in sede cautelare, degli elementi acquisiti; e ciò in forza della espressa deroga al principio della inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite prevista dall’art. 26 c.p.p. per il caso in cui tale illegittimità derivi dall’inosservanza delle norme sulla competenza per materia (assimilabile a quella per funzione) e le prove siano ripetibili ed utilizzate soltanto nella fase precedente il giudizio. Cass. pen. Sezioni Unite 1 agosto 1994, n. 14

Sono patologicamente inutilizzabili i dati relativi al traffico telefonico contenuti nei tabulati acquisiti dall’Autorità giudiziaria dopo i termini previsti dall’art. 132 d.l.vo 30 giugno 2003 n. 196, atteso il divieto di conservazione degli stessi da parte del gestore al fine di consentire l’accertamento dei reati oltre il periodo normativamente predeterminato. (Fattispecie in cui la richiesta di utilizzare i tabulati era stata formulata dalla difesa di un imputato). Cass. pen. sez. V 15 aprile 2015, n. 15613

Il decorso del termine per il compimento delle indagini non può comportare l’invalidazione dell’atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma soltanto la inutilizzabilità – ad istanza di parte – della prova acquisita attraverso tale atto. (La Corte, nel cassare il provvedimento del giudice del riesame che aveva annullato il decreto di sequestro emesso tardivamente, ha altresì chiarito che la verifica sull’utilizzabilità è in ogni caso riservata al giudice che, sulla base delle prove acquisite in forza di detto decreto, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga pregiudizievole). Cass. pen. sez. VI 5 marzo 2015, n. 9664

In tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, il decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell’art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. il compimento delle operazioni mediante impianti diversi da quelli in dotazione presso la Procura della Repubblica, deve motivare, a pena di inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, sia in ordine al requisito delle eccezionali ragioni di urgenza sia con riguardo all’insufficienza o inidoneità delle apparecchiature installate presso il suo ufficio Cass. pen. sez. V 13 febbraio 2015, n. 6439

Sono utilizzabili nel processo penale, ancorché imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all’interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo per tutelare il patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, in quanto le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non proibiscono i cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto l’esistenza di un divieto probatorio. Cass. pen. sez. II 22 gennaio 2015, n. 2890

Sono inutilizzabili, in quanto acquisite in violazione della norma dell’art. 615 bis cod. pen.le prove ottenute attraverso una interferenza illecita nella vita privata. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inutilizzabile una registrazione illegittimamente effettuata da un coniuge delle conversazioni intrattenute, in ambito domestico, dall’altro coniuge con un terzo). Cass. pen. sez. V 13 agosto 2014, n. 35681

È sempre possibile disporre la rinnovazione di un atto probatorio inutilizzabile, purché l’inutilizzabilità non derivi dalla violazione di un divieto previsto dall’art. 191 c.p.p.. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il richiamo effettuato da un verbale di dichiarazioni rese dall’indagato in presenza di difensore in modo espresso ed inequivocabile al contenuto di un precedente verbale di dichiarazioni spontanee del medesimo soggetto alla polizia giudiziaria in assenza del difensore). Cass. pen. sez. II 19 giugno 2013, n. 26738

La presenza nel fascicolo per il dibattimento di atti inutilizzabili non dà luogo a questioni di nullità o di inutilizzabilità, fino a quando il giudice ne disponga la lettura o manifesti comunque la volontà di avvalersene ai fini della decisione. (Fattispecie relativa alla presenza nel fascicolo per il dibattimento della documentazione della attività della polizia giudiziaria). Cass. pen. sez. V 22 maggio 2013, n. 22003

È illegittimo il provvedimento con cui il P.M. ordini alla direzione di una Casa circondariale l’esibizione della corrispondenza relativa a un detenuto, quando sia stato adottato in violazione della normativa penitenziaria (art. 18-ter L. n. 354 del 1975) che disciplina le forme e le garanzie contemplate per il “visto di controllo”, con la conseguente inutilizzabilità dei relativi risultati probatori, a norma dell’art. 191, comma primo, c.p.p.. Cass. pen. sez. VI 10 dicembre 2009, n. 47009

In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa ad atti asseritamente compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari). Cass. pen. Sezioni Unite 10 giugno 2009, n. 23868

La previsione di inutilizzabilità di cui all’art. 191 c.p.p. riguarda le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non già le prove la cui acquisizione non sia affatto prevista. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto, in fattispecie precedente all’entrata in vigore del d.l. n. 11 del 2009, convertito in legge n. 38 del 2009, utilizzabile, in sede dibattimentale, l’incidente probatorio consistito nell’esame di persona offesa di reato sessuale avente un’età non inferiore ai sedici anni). Cass. pen. sez. III 31 marzo 2009, n. 13920

La sanzione dell’inutilizzabilità prevista in via generale dall’art. 191 c.p.p. si riferisce alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l’osservanza delle formalità prescritte, dovendosi applicare in tal caso la disciplina delle nullità processuali. (Fattispecie in cui si è ritenuta la preclusione della rilevabilità di una nullità a regime intermedio della prova testimoniale ). Cass. pen. sez. VI 31 ottobre 2008, n. 40973

In tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande non pertinenti o suggestive, da un lato, non determina l’inutilizzabilità della testimonianza, in quanto tale sanzione riguarda le prove vietate dal codice di rito e non la regolarità dell’assunzione di quelle consentite, dall’altro, non è sanzionata da nullità in virtù del principio di tassatività. Cass. pen. sez. III 19 settembre 2008, n. 35910

È ammissibile la rinnovazione della prova dichiarata inutilizzabile dal giudice di appello, allorché l’inutilizzabilità non derivi dalla violazione di un divieto probatorio ex art. 191 c.p.p.ma dalla violazione di regole attinenti all’assunzione della prova; ne consegue che il giudice di appello ha il potere, ex art. 603, comma terzo, c.p.p.di disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, allo scopo di assumere detta prova nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva dedotto la illegittimità della rinnovazione delle dichiarazioni che i coimputati nel medesimo reato avevano reso a proprio carico, in assenza dell’avvertimento di cui all’art. 64, comma secondo, lett. c). La Corte, nell’escludere che la fattispecie concreta richiedesse l’avviso e che quindi la rinnovazione dell’atto fosse necessaria, ha enunciato il principio di diritto indicato). Cass. pen. sez. II 6 luglio 2006, n. 23627

La inutilizzabilità cosiddetta « patologica» rilevabile, a differenza di quella cosiddetta « fisiologica» anche nell’ambito del giudizio abbreviato, costituisce un’ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell’ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell’imputato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che non costituisse inutilizzabilità « patologica» quella che si assumeva derivante dal fatto che non era stata ripetuta, contrariamente a quanto stabilito dall’art. 2 D.L.vo n. 123 del 1993, l’analisi di una sostanza alimentare deteriorabile sulla base della quale era stato configurato a carico dell’imputato il reato di cui all’art. 5 lett. a), L. 283 del 1962). Cass. pen. sez. III 22 febbraio 2006, n. 6757

Non è utilizzabile come prova la registrazione fonografica effettuata clandestinamente da personale della polizia giudiziaria e rappresentativa di colloqui intercorsi tra lo stesso ed i suoi con.denti o persone informative dei fatti o indagati, perché urta contro i divieti di cui agli artt. 63, secondo comma, 191, 195, quarto comma e 203 c.p.p. Cass. pen. Sezioni Unite 24 settembre 2003, n. 36747

Il principio dell’inutilizzabilità delle prove ex art. 191, comma 1, c.p.p.sia pure invocabile anche per la fase degli atti di indagine del pubblico ministero, trova applicazione unicamente nelle ipotesi in cui le prove siano state acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge. Ne consegue che detta inutilizzabilità possa discendere, in difetto di espressa e specifica previsione, soltanto dalla illegittimità in sè della prova stessa, desumibile dalla norma o dal complesso di norme che la disciplinano, e non si estenda a quelle prove che siano state solo irritualmente acquisite. Cass. pen. sez. V 25 febbraio 2003, n. 9008

In tema di impugnazioni, incombe su chi denuncia con il ricorso per cassazione l’inutilizzabilità di determinati atti l’onere di indicare se ed in quale misura il giudice di merito li abbia posti a fondamento della sua decisione e le ragioni per le quali questa non sia in grado di resistere senza la loro valorizzazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza con la quale si denunciava genericamente l’inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni telefoniche, senza che fossero specificati i singoli elementi di cui i giudici non avrebbero potuto tenere conto e senza che fosse chiarito il peso che tali elementi avevano avuto nell’economia della decisione impugnata). Cass. pen. sez. II 29 febbraio 2000, n. 669

Nel giudizio abbreviato, anche allorché esso si instauri ex art. 458 c.p.p.e cioè a seguito di richiesta di giudizio immediato, non può essere contestata l’utilizzabilità degli atti che, legalmente compiuti o formati, non sarebbero direttamente utilizzabili in dibattimento nel giudizio ordinario, ma lo diventano proprio per la scelta dell’imputato di procedere con il rito abbreviato. È invece possibile contestare l’utilizzabilità di atti o prove acquisiti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, in quanto il divieto di utilizzazione previsto dall’art. 191 c.p.p. ha, come espressione del principio di legalità, carattere generalissimo e va quindi applicato anche nel giudizio abbreviato. (In motivazione la Corte ha precisato che tale principio vale anche quando il giudizio abbreviato si instauri ex art. 458 c.p.p.e cioè a seguito di richiesta di giudizio immediato, atteso che l’art. 458 non contiene alcuna deroga alle norme che disciplinano il giudizio abbreviato). Cass. pen. sez. IV 1 febbraio 2000, n. 1129

Nell’ipotesi in cui l’attività compiuta dai corpi specializzati di polizia, quali i N.A.S.rientri in quella ispettiva e di vigilanza, le disposizioni del c.p.p. devono esser osservate solo quando già siano emersi indizi che facciano ritenere la configurabilità di un reato. In questo caso le fonti di prova vanno assicurate nel rispetto delle garanzie difensive. Diversamente l’inottemperanza delle statuizioni amministrative non determina alcuna nullità, ipotizzabile soltanto per l’inosservanza delle previsioni processuali. In tal caso si profilano esclusivamente problemi di sostanziale attendibilità della prova. È anche configurabile la sua inutilizzabilità, quando sia stata raccolta in violazione di divieti. Cass. pen. sez. III 29 settembre 1999, n. 11113

L’eventuale mancata trasmissione dei decreti autorizzativi, regolarmente emessi, va eccepita immediatamente con la richiesta di riesame, al fine di consentire alla difesa e al giudice di verificare la legittimità delle intercettazioni e, in tal caso, spetta al tribunale disporne l’acquisizione. Qualora,invece, l’acquisizione della prova sia avvenuta in base a decreti regolarmente emessi e trasmessi, deve escludersi la possibilità per il giudice di rilevarne di ufficio l’inutilizzabilità per asserita incongruità della motivazione, essendo tale potere esercitabile solo in presenza di una inutilizzabilità effettiva, per essere stati i mezzi di prova acquisiti illecitamente, con violazione delle norme poste a tutela dei diritti della difesa. Cass. pen. sez. I 17 luglio 1999, n. 4582

I decreti del Gip di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche (e quelli di proroga di esse) devono essere motivati, e l’inosservanza del relativo obbligo ne comporta l’inutilizzabilità. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che il semplice rinvio, nella motivazione, alle informative di p.g.senza il corredo di un’autonoma, se pur recettizia, motivazione, non fosse idoneo a soddisfare l’obbligo argomentativo incombente al giudice). Cass. pen. sez. I 14 luglio 1999, n. 4028

Rientrano nella categoria delle prove sanzionate dall’inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 191 c.p.p. non solo quelle oggettivamente vietate, ma anche quelle formate o acquisite in violazione dei diritti soggettivi tutelati in modo specifico dalla Costituzione, come nel caso degli artt. 13, 14 e 15, in cui la prescrizione dell’inviolabilità attiene a situazioni fattuali di libertà assolute, di cui è consentita la limitazione solo nei casi e nei modi previsti dalla legge. Cass. pen. Sezioni Unite 24 settembre 1998, n. 21

L’omessa motivazione del provvedimento con il quale il P.M. disponga l’acquisizione del tabulato relativo al traffico telefonico di un telefono cellulare non determina l’inutilizzabilità del tabulato stesso a fini probatori, poiché l’inutilizzabilità non consegue a qualunque violazione di norme che regolano l’atto processuale, ma soltanto a quelle che consistano in un divieto di acquisizione della prova e a quelle per cui la violazione è espressamente prevista dalla legge. (Fattispecie relativa all’utilizzazione, in sede di emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, di tabulati concernenti conversazioni effettuate mediante telefono cellulare). Cass. pen. sez. I 21 gennaio 1998, n. 6767  . Conforme, Cass. pen. sez. IV, 29 dicembre 1994, n. 1541

Sono inutilizzabili, anche a fini cautelari, quegli elementi di prova che siano riferiti nella richiesta di emissione della misura in quanto alla personale conoscenza del pubblico ministero, ma non risultino da atti assunti o acquisiti al procedimento. Ciò tuttavia non vale, oltre che per i fatti notori, anche per quegli accadimenti che, per la loro natura o per la forma con la quale la notizia di essi si manifesta per la provenienza della stessa, sono conosciuti o hanno la potenzialità di essere conosciuti da chiunque. In tale ipotesi l’attestazione del contenuto dell’atto fatta da un pubblico ufficiale o dal P.M.(che oltre che parte è magistrato ed in quanto tale responsabile, anche penalmente, della completa e fedele corrispondenza all’atto originario) che ne trascrive il contenuto nella richiesta rende pienamente utilizzabile l’elemento indipendentemente dall’avvenuta produzione dell’atto. (Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto sufficiente, in un procedimento per omicidio preterintenzionale, la trascrizione del contenuto del certificato di morte con l’indicazione della causa del decesso, anche se il certificato stesso non era acquisito in atti e trasmesso al Gip con la richiesta). Cass. pen. sez. V 27 settembre 1997, n. 2561

Allorquando la perquisizione sia stata effettuata senza l’autorizzazione del magistrato e non nei «casi» e nei «modi» stabiliti dalla legge, come prescritto dall’art. 13 Cost.si è in presenza di un mezzo di ricerca della prova che non è compatibile con la tutela del diritto di libertà del cittadino, estrinsecabile attraverso il riconoscimento dell’inviolabilità del domicilio. Ne consegue che, non potendo essere qualificato come inutilizzabile un mezzo di ricerca della prova, ma solo la prova stessa, la perquisizione è nulla e il sequestro eseguito all’esito di essa non è utilizzabile come prova nel processo, salvo che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 253, primo comma, c.p.p. nella quale il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, costituendo un atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti. (Fattispecie relativa a perquisizione domiciliare, eseguita senza l’autorizzazione della competente A.G nel corso della quale erano stati sequestrati circa trentuno grammi di cocaina. La S.C nell’enunciare il principio di cui in massima, ha escluso che l’ufficiale di P.G.il quale abbia eseguito una perquisizione fuori dei casi e non nei modi consentiti dalla legge, non abbia l’obbligo, a causa dell’abuso compiuto, di sequestrare la cosa pertinente al reato rinvenuta nel corso di essa, quasi che l’arbitrarietà o l’illiceità della condotta possa privare l’autore della qualifica soggettiva da lui rivestita). Cass. pen. Sezioni Unite 16 maggio 1996, n. 5021

L’inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sé, sufficiente a rendere quest’ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dal primo comma dell’art. 191 c.p.p. Ed invero, quest’ultima norma, se ha previsto l’inutilizzabilità come sanzione di carattere generale, applicabile alle prove acquisite in violazione ai divieti probatori, non ha, per questo, eliminato lo strumento della nullità, in quanto le categorie della nullità e dell’inutilizzabilità, pur operando nell’area della patologia della prova, restano distinte e autonome, siccome correlate a diversi presupposti, la prima attenendo sempre e soltanto all’inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova – vizio che non pone il procedimento formativo o acquisitivo completamente al di fuori del parametro normativo di riferimento, ma questo non rispetta in alcuni dei suoi peculiari presupposti – la seconda presupponendo, invece, la presenza di una prova «vietata» per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo, la cui manifesta illegittimità lo pone certamente al di fuori del sistema processuale. (Fattispecie relativa a perquisizione illegittima e a successivo sequestro di cose pertinenti al reato, ritenuto dalla S.C. atto dovuto). Cass. pen. Sezioni Unite 16 maggio 1996, n. 5021

Al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, non si applica la previsione di cui all’art. 186, comma secondo, lett.c) cod. strada nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata qualora il veicolo condotto dall’imputato appartenga a persona estranea al reato. Cass. pen. Sezioni Unite 24 novembre 2015, n. 46624

La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, mediante etilometro, per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza. Cass. pen. Sezioni Unite 24 novembre 2015, n. 46625

La fonoregistrazione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalle persone offese, pur non costituendo prova « diretta» in quanto non è attività tipica di documentazione fornita di una propria autonomia conoscitiva, non rientra tra le prove illegittimamente acquisite di cui è vietata l’utilizzazione (art.191 c.p.p.) ma tra quelle « atipiche» in quanto non disciplinate dalla legge (art.189 c.p.p.), da considerarsi legittima perchè volta ad assicurare l’accertamento idoneo dei fatti, senza pregiudizio per la libertà morale dei dichiaranti. Cass. pen. sez. III 4 ottobre 2007, n. 36390

Ai fini della valutazione dei sufficienti indizi per l’autorizzazione all’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche nell’ambito di un procedimento per delitti di criminalità organizzata, il divieto di utilizzazione delle notizie confidenziali riferite da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, qualora gli informatori non siano stati interrogati o assunti a sommarie informazioni durante le indagini preliminari come previsto dal comma 1 bis dell’art. 203, c.p.p. (introdotto dall’art. 7 della legge 1 marzo 2001, n. 63), espressamente richiamato dall’art. 13, comma 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (come modificato dall’art. 23 della legge 1 marzo 2001, n. 63), non si applica ai procedimenti in cui l’intercettazione sia già stata disposta al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina, dovendosi ritenere che in base al principio tempus regit actum, ribadito dall’art. 26 della legge citata, il discrimine per l’applicazione della normativa processuale sopravvenuta è rappresentato dal momento dell’assunzione della prova, non della sua valutazione, poiché in quel momento si produce l’effetto di introdurre nel processo un elemento di prova utilizzabile ai fini della decisione, come si evince dal coordinamento degli artt. 526 e 191 c.p.p. (La Corte, che in applicazione di tale principio ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni disposte, prima dell’entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n. 63, sulla base di notizie confidenziali acquisite dalla polizia giudiziaria, ha escluso che l’applicazione retroattiva della nuova disciplina possa desumersi dall’art. 26 della legge citata, disposizione transitoria che è diretta ad assicurare la tutela delle esigenze di economia processuale e dell’affidamento dei destinatari delle norme abrogate e che, peraltro, ai commi 3 e 5, esclude espressamente la retroattività delle disposizioni attinenti al regime di utilizzabilità degli atti). Cass. pen. sez. II 8 marzo 2002, n. 9532

L’individuazione fotografica condotta dalla polizia giudiziaria, senza l’assistenza di un interprete, presso un soggetto che non comprenda la lingua italiana, deve considerarsi acquisita contra legem, e dunque viziata da inutilizzabilità patologica, come tale rilevante in ogni fase del processo penale. (In motivazione la Corte, premesso che la legge prescrive la forma linguistica della comunicazione tra interrogato e verbalizzante, ha posto in rilievo come la radicale inidoneità probatoria di un atto basato su scambi di comunicazione gestuale comporti la sostanziale inesistenza dell’atto medesimo). Cass. pen. sez. III 26 febbraio 2002, n. 7432

È legittima, per rientrare nell’ambito dei poteri riconosciuti dall’art. 354 c.p.p. alla polizia giudiziaria, un’ispezione all’interno di una cassetta delle lettere posta in un ufficio postale – senza previa informazione al pubblico ministero e senza redazione di verbale – volta a prendere conoscenza del destinatario di una lettera, subito dopo l’inserimento nella cassetta dell’ufficio postale della stessa – poi inoltrata al destinatario del tutto integra e secondo le vie ordinarie – da parte di persona conosciuta al personale operante. Tutte le attività relative eseguite da detto personale (le quali non si risolvono in una violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza ex art. 616 c.p. o nel sequestro della stessa ai sensi dell’art. 254 c.p.), possono anche essere oggetto di prova testimoniale, le cui risultanze non sono inutilizzabili ai sensi dell’art. 191 c.p.p. (Nella specie l’ispezione è stata eseguita nel corso di indagini su numerosi esposti anonimi concernenti l’attività amministrativa di un comune). Cass. pen. sez. VI 30 luglio 1998, n. 8870

A norma dell’art. 350, comma settimo, c.p.p.le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria da persona indagata, senza assistenza del difensore, possono essere utilizzate nel dibattimento ai sensi dell’art. 503, comma terzo, c.p.p.; le dichiarazioni medesime possono essere altresì utilizzate in fase di indagini preliminari come indizio di reato non ricorrendo né l’inutilizzabilità generale di cui all’art. 191, stesso codice né alcuna ipotesi di inutilizzabilità specifica, e – ai fini della configurabilità delle condizioni richieste per il sequestro probatorio – possono costituire elementi concorrenti a fare ritenere ragionevolmente presumibile il reato ipotizzato, anche attraverso la valutazione di altri elementi logici. (Nella specie la Suprema Corte, nell’annullare l’ordinanza con la quale veniva disposta la revoca di decreto di convalida di sequestro sull’assunto che «la provenienza estera del T.L.E. e dei generi alimentari sequestrati (presupposto dei reati di contrabbando e della conseguente assoggettabilità a confisca del motopeschereccio e dell’autovettura) si fonda esclusivamente sulle indicazioni fornite alla polizia giudiziaria dagli indagati sul luogo e nell’immediatezza del fatto ai sensi dell’art. 350, comma quinto, c.p.p. indicazioni di cui è vietata, ex art. 350, comma sesto, c.p.p.ogni documentazione ed utilizzazione diverse da quella della immediata prosecuzione delle indagini», ha altresì osservato che il sequestro (probatorio) e la confisca sono previste rispettivamente dagli artt. 253 c.p.p. e 301, comma primo, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per il delitto di contrabbando). Cass. pen. sez. III 25 febbraio 1995, n. 166  .

L’Alto Commissario, essendo preposto al coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia connessi alla lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso, non può essere qualificato ufficiale di P.G.sicché le indagini compiute ed il materiale acquisito dallo stesso sono inutilizzabili sia nella fase preprocessuale che processuale. Corte app. pen. Caltanissetta sez. II 31 gennaio 1994, n. 407

Sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa, nei cui confronti penda procedimento per un reato commesso nelle stesse circostanze di tempo e di luogo ai danni dell’imputato, che sia stata sentita quale testimone senza l’osservanza delle garanzie riconosciute dagli artt. 197 bis, 210 e 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la rilevata inutilizzabilità non preclude la riassunzione della stessa prova dichiarativa, con l’osservanza delle predette garanzie, dinanzi allo stesso giudice o in sede di appello). Cass. pen. sez. V 4 luglio 2014, n. 29227

L’assunzione della prova testimoniale direttamente a cura del giudice, pur non essendo conforme alle regole che disciplinano la prova stessa, non dà luogo a nullità, non essendo riconducibile alle previsioni di cui all’art. 178 c.p. né ad inutilizzabilità, trattandosi di prova assunta non in violazione di divieti posti dalla legge, ma con modalità diverse da quelle prescritte. Cass. pen. sez. VI 28 giugno 2013, n. 28247

Il giudice penale che abbia concorso, in camera di consiglio, alla deliberazione collegiale non può essere richiesto – trattandosi di attività coperta da segreto di ufficio – di deporre come testimone in merito al relativo procedimento di formazione (e, se richiesto, ha l’obbligo di astenersi), limitatamente alle opinioni e ai voti espressi dai singoli componenti del collegio, salvo il sindacato del giudice che procede circa l’effettiva pertinenza della domanda formulata alle circostanze coperte da segreto. Ne consegue che la testimonianza eventualmente resa, poiché acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge, è inutilizzabile. (Fattispecie relativa a imputazione di concorso c.d. «esterno» in associazione di tipo mafioso). Cass. pen. Sezioni Unite 21 maggio 2003, n. 22327

L’esame di persona imputata in un procedimento connesso non incontra alcun divieto nel fatto che la stessa sia già stata sentita come testimone e la testimonianza sia stata dichiarata inutilizzabile, pur se le nuove dichiarazioni siano state ottenute mediante la conferma di quelle precedentemente rese. Cass. pen. sez. IV 2 febbraio 1999, n. 1283

La deposizione testimoniale sul contenuto di intercettazioni telefoniche non è inutilizzabile, giacché la sanzione processuale dell’inutilizzabilità discende da espressi divieti di acquisizione probatoria ex art. 191 c.p.p. (inutilizzabilità generali), ovvero da una specifica previsione – che nel caso non è rinvenibile nell’ordinamento – della sanzione in relazione a un’acquisizione difforme dai modelli legali (inutilizzabilità speciali). Tuttavia, tale deposizione testimoniale – in quanto diretta a introdurre nel processo i risultati delle intercettazioni in una maniera difforme da quella desumibile dalla disciplina di cui al capo IV del titolo III del codice di procedura penale, posta a garanzia dei diritti della difesa – deve ritenersi affetta da nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), c.p.p.la cui rilevabilità è soggetta alle preclusioni previste dal capoverso dell’art. 182 e dall’art. 180 c.p.p. Cass. pen. sez. VI 14 gennaio 1999, n. 402

La violazione dell’art. 500 c.p.p. – per non essere stata consentita dal giudice alla difesa, nel corso dell’esame di un teste, la contestazione della deposizione – non può essere presa in considerazione sotto il profilo dell’inutilizzabilità della prova. Tale sanzione infatti, ai sensi dell’art. 191 c.p.p.trova applicazione solo quando un elemento probatorio sia assunto «in violazione dei divieti stabiliti dalla legge» e non quando l’assunzione, pur consentita, venga effettuata senza l’osservanza delle prescritte formalità, potendo trovare applicazione in tale ipotesi, solo il diverso istituto della nullità. Cass. pen. sez. VI 5 settembre 1995, n. 9324

Nel caso in cui i testi, prima del loro esame, non siano stati posti in condizione di non comunicare con le parti, in violazione del disposto di cui all’art. 149 delle norme di attuazione del codice di rito, non puparlarsi di inutilizzabilità, a norma dell’art. 191 c.p.p.che riguarda le «prove illegittimamente acquisite» cioè le prove che contrastino con uno specifico divieto di acquisizione. L’inutilizzabilità non può quindi derivare dalla violazione di qualsiasi norma che detti regole per l’assunzione della prova, ma semmai questa può daree luogo ad una irregolarità dalla quale, in relazione alla sua natura e gravità, può portare alla nullità assoluta o relativa, ad essa ricollegabile secondo il principio di tassatività di cui all’art. 177 stesso codice, conseguenza che non può derivare dall’inosservanza del citato art. 149, che costituisce una norma regolamentare, cui non è collegata alcuna sanzione sul piano processuale. Cass. pen. sez. I 24 giugno 1992, n. 7399

In materia di assistenza giudiziaria penale, sono utilizzabili le deposizioni testimoniali rese in sede di rogatoria all’estero da soggetti che, secondo la legge italiana, avrebbero potuto avvalersi del segreto professionale ex art. 200 c.p.p. Cass. pen. Sezioni Unite 21 aprile 2010, n. 15208

La regola dell’inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti di legge, dettata dall’art. 191 c.p.p.deve essere posta in relazione al principio di sovranità ed indipendenza degli Stati, in ragione del quale la validità degli atti processuali compiuti all’estero in base a convenzioni internazionali non può che essere apprezzata con riferimento alla legge del luogo di esecuzione, fatto salvo unicamente il limite costituzionale dell’eventuale contrasto della stessa con principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che fossero state correttamente utilizzate ai fini cautelari nei confronti del ricorrente le dichiarazioni di un indagato in reato connesso rese davanti all’autorità giudiziaria straniera in presenza del pubblico ministero ma in assenza del difensore e senza l’osservanza delle formalità di cui all’art. 141 bis c.p.p.). Cass. pen. sez. II 8 aprile 1999, n. 1173

Il principio accolto nel vigore del codice abrogato in tema di condizioni di validità delle prove acquisite all’estero, importava che, in applicazione degli artt. 27 e 31 delle preleggi, le rogatorie svolte secondo le leggi del luogo dovevano ritenersi utilizzabili in assenza di contrasto con norme inderogabili del nostro ordinamento relative all’ordine pubblico (norme tra le quali non si ritenevano rientrare quelle che imponevano l’assistenza del difensore). L’introduzione nel nuovo codice del principio di cui al secondo comma dell’art. 191 c.p.p. richiamato dal secondo comma del successivo art. 729, ha «integrato» le condizioni imposte per l’utilizzabilità della prova acquisita all’estero, ma non ha determinato un trasferimento di tutta la normativa procedurale italiana nell’espletamento da parte dell’autorità giudiziaria straniera degli atti richiesti dal giudice italiano. Coordinando, dunque, fra loro il principio locus regit actum e quelli fondamentali del vigente ordinamento processuale, devono ritenersi utilizzabili le prove assunte all’estero allorché, nel rispetto delle norme del luogo, l’assistenza dell’imputato sia stata assicurata da difensore ivi abilitato, poiché in tal modo è comunque assicurata la difesa tecnica. Analogamente deve ritenersi utilizzabile la prova espletata mediante l’esame dei testi condotto direttamente dal giudice, anziché dalle parti, atteso che il nuovo processo penale non realizza integralmente il processo di parti ma conserva, ove esigenze di giustizia lo richiedano, un ruolo del giudice nella raccolta delle prove. Cass. pen. sez. VI 24 agosto 1993, n. 7962

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