L’assunzione dell’esame di persone che abbiano già reso dichiarazioni nei casi previsti dall’art. 190 bis cod. proc. pen. non deve essere disposto solo perchè la parte interessata lo abbia richiesto, gravando su quest’ultima l’onere di prospettare le ragioni che rendano necessaria la reiterazione della prova e spettando comunque al giudice di apprezzarne il merito anche alla luce di elementi di fatto eventualmente sopravvenuti. Cass. pen. sez. V 26 marzo 2012, n. 11616
La disciplina di cui all’art. 190 bis c.p.p. è applicabile anche nell’ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice. Cass. pen. sez. VI 3 giugno 2010, n. 20810
La disciplina dell’art. 190 bis c.p.p.secondo cui, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati dall’art. 51 comma terzo bis c.p.p. l’esame di un testimone o di un soggetto ex art. 210 c.p.p.che abbia già reso dichiarazioni « in dibattimento nel contraddittorio» è ammesso solo se il giudice lo ritenga necessario, si applica anche nell’ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice. Cass. pen. sez. VI 16 febbraio 2006, n. 6221
La disciplina di cui al comma primo dell’art. 190 bis c.p.p. per la quale, nei procedimenti di cui al comma terzo bis dell’art. 51 stesso codice, l’esame dei testimoni o delle persone indicate nell’art. 210 che abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento (nel contraddittorio con la persona nei cui confronti dette dichiarazioni dovranno essere utilizzate) è ammissibile solo quando riguardi fatti diversi o sia necessario sulla base di specifiche esigenze – si applica anche nell’ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell’istruttoria per il sopravvenuto mutamento della persona del giudice. Cass. pen. sez. VI 18 giugno 2003, n. 26119
La disciplina dettata dall’art. 190 bis c.p.p. secondo la quale l’esame di soggetti i quali abbiano già reso dichiarazioni acquisite in sede di incidente probatorio o in dibattimento, ovvero acquisite ai sensi dell’art. 238 c.p.p. può aver luogo solo in presenza di determinate condizioni, trova applicazione – non trattandosi di norma quali.cabile come eccezionale – anche nel caso di dichiarazioni rese nell’ambito del medesimo procedimento dinanzi a giudice al quale sia poi subentrato altro giudice, con conseguente necessità di rinnovazione del dibattimento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente, in giudizio svoltosi prima della parziale riformulazione dell’art. 190 bis c.p.p. introdotta dall’art. 3 della legge 1 marzo 2001 n. 63, il giudice di merito, in sede di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, avesse disposto, nonostante l’opposizione di taluna delle parti, la semplice lettura delle dichiarazioni rese in precedenza da alcuni «collaboranti», non avendo ravvisato l’assoluta necessità che costoro venissero sottoposti a nuovo esame). Cass. pen. sez. V 9 agosto 2001, n. 31072
In tema di istruzione dibattimentale, allorché si proceda per un reato diverso da quelli espressamente previsti dall’art. 190-bis cod. proc. pen. è consentita la lettura delle dichiarazioni rese dal testimone nel corso dell’incidente probatorio solo successivamente alla rinnovazione del suo esame, ove richiesto dalle parti e possibile. Cass. pen. sez. I 17 maggio 2019, n. 21731
In materia di reati sessuali in danno di minori, non si applica la disposizione di cui al comma primo bis dell’art. 190 bis c.p.p. quando è richiesta la ripetizione in dibattimento dell’esame della persona offesa, già sentita in sede di incidente probatorio, divenuta nel frattempo maggiorenne. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in applicazione delle disposizioni generali di cui all’art.190 c.p.p.il riascolto è comunque inammissibile per manifesta superfluità della prova quando le circostanze dedotte nella richiesta di esame coincidono con quelle oggetto della precedente escussione). Cass. pen. sez. III 10 febbraio 2014, n. 6095
La notifica del decreto di citazione (nella specie per il giudizio d’appello) in luogo diverso dal domicilio dichiarato dall’imputato integra, ove non inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto, una nullità solo relativa che resta sanata se non eccepita immediatamente dopo l’accertamento della costituzione delle parti. Cass. pen. sez. III 28 maggio 2010, n. 20349