In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all’esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; se si è proceduto a giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale, il momento entro il quale far valere la dedotta nullità va individuato nella presentazione dell’atto di opposizione al decreto penale di condanna. Cass. pen. sez. IV 16 febbraio 2018, n. 7686
In tema di mandato di arresto europeo, l’inosservanza del termine minimo di ventiquattro ore previsto dall’art. 10, comma secondo, della L. n. 69 del 2005, per l’avviso al difensore della data fissata per l’audizione del consegnando, integra una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita al momento dell’audizione, a norma dell’art. 182, comma secondo, c.p.p.. Cass. pen. sez. VI 16 febbraio 2012, n. 6255
La violazione da parte della polizia giudiziaria dell’obbligo di avvertire l’indagato, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p.della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di una perquisizione o sequestro, integra una nullità generale a regime intermedio che va eccepita, ai sensi dell’art. 182, c.p.p.o prima del compimento dell’atto o immediatamente dopo, ossia subito dopo la nomina del difensore, ovvero entro il termine di cinque giorni che l’art. 366 c.p.p. concede a quest’ultimo per l’esame degli atti. Cass. pen. sez. II 1 aprile 2011, n. 13392
La nullità d’ordine generale e a regime intermedio, che vizia l’ordinanza di revoca di una misura cautelare non preceduta dalla richiesta del parere del pubblico ministero, non può essere fatta valere dal pubblico ministero con la proposizione dell’appello, se questi, presente al momento della lettura dell’ordinanza in udienza, non l’abbia tempestivamente eccepita. Cass. pen. sez. II 24 marzo 2011, n. 11765
In tema di nullità a regime c.d. «intermedio», una volta verificatasi la decadenza prevista dall’art. 182, comma 2, c.p.p.rimane preclusa anche la possibilità di rilevazione d’ufficio da parte del giudice, entro il termine di cui all’art. 180 c.p.p.. (Nella specie trattavasi di nullità afferente il provvedimento con il quale, ai sensi dell’art. 104 c.p.p.era stato disposto il differimento dei colloqui tra l’imputato e il suo difensore). Cass. pen. sez. VI 6 novembre 1995, n. 3604
Nel caso in cui la nullità dell’atto derivi da un mancato avviso di una garanzia difensiva, alla cui conoscenza l’avviso stesso è preordinato, la sua deducibilità, da parte dell’indagato o dell’imputato che vi abbia assistito, non è soggetta ai limiti previsti dall’art. 182 comma secondo, cod. proc. pen. Cass. pen. Sezioni Unite 5 febbraio 2015, n. 5396
In tema di notificazioni al difensore, l’inefficacia del tentativo compiuto presso il domicilio risultante agli atti del competente Ordine degli Avvocati, anche se non addebitabile all’ufficio procedente, non integra di per sè il risultato di una negligenza del professionista, valutabile ai fini della sanatoria della nullità per omessa notifica, in difetto di accertamenti da parte del giudice sulla insuperabilità del difetto di diligenza della difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la conseguente nullità non sanabile ai sensi dell’art. 182 comma primo cod. pen. non avendo il giudice accertato da quanto tempo fosse avvenuto il trasferimento dello studio professionale del difensore, nè se la mancata registrazione del tramutamento presso l’Ordine degli avvocati, fosse addebitabile o meno ad una sua negligenza). Cass. pen. sez. V 30 ottobre 2013, n. 44247
La nullità derivante dall’omesso avviso all’indagato, da parte della polizia giudiziaria che procede ad un atto indifferibile ed urgente qual è la sottoposizione a test alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere dal difensore è di natura intermedia e deve ritenersi sanata se non dedotta prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell’atto . Cass. pen. sez. IV 22 luglio 2013, n. 31358
La nullità derivante dall’omessa citazione della persona offesa non può essere eccepita dall’imputato, poiché egli manca di interesse all’osservanza della disposizione violata, il cui unico scopo è quello di consentire l’eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione. Cass. pen. sez. II 29 marzo 2011, n. 12765
La nullità dell’interrogatorio del collaboratore di giustizia tenutosi in assenza del suo difensore, non avvisato del suo compimento, può essere eccepita esclusivamente dall’interessato e non anche dal soggetto raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie rese nel corso dell’atto. Cass. pen. sez. IV 13 febbraio 2008, n. 6743
In tema di notificazione al difensore dell’avviso di celebrazione del dibattimento, nell’ipotesi di omonimia fra più difensori dello stesso Foro aventi nome e cognome identici, è compito della cancelleria e dell’ufficiale giudiziario provvedere alla corretta notificazione così da consentire al difensore di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all’imputato di irregolarità cui non ha dato colpevolmente corso. (Nell’affermare tale principio la Corte ha annullato la sentenza emessa al termine di un giudizio viziato dalla nullità assoluta e insanabile della notificazione effettuata al difensore diverso da quello effettivamente nominato). Cass. pen. sez. III 14 febbraio 2002, n. 5982
In tema di interrogatorio di garanzia conseguente ad applicazione di custodia cautelare, la mancata presentazione da parte dell’imputato dell’eccezione relativa all’omesso avviso dovuto al suo difensore di fiducia non produce l’effetto di sanare la nullità ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.p.per la presenza della parte all’assunzione dell’atto, in quanto la previsione della necessità della difesa tecnica porta a dover escludere che l’imputato abbia le conoscenze tecniche indispensabili per apprezzare le conseguenze di tale omissione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non sanata la nullità dell’interrogatorio di garanzia nonostante l’imputato fosse assistito dal difensore d’ufficio). Cass. pen. sez. VI 1 febbraio 2002, n. 3927
Qualora, sulla prospettata eccezione di nullità concernente il mancato avviso ad uno dei difensori, il tribunale del riesame abbia ordinato procedersi all’udienza camerale tenendo conto di erronee informazioni secondo le quali il difensore medesimo sarebbe risultato, contrariamente al vero, essere stato tempestivamente notiziato, la nullità che consegue all’omissione dell’avviso non può dirsi sanata e la relativa eccezione è legittimamente proponibile in sede di ricorso per cassazione. Cass. pen. sez. V 7 settembre 1998, n. 4009
L’omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia per l’interrogatorio di garanzia integra una nullità generale a regime intermedio, che rimane sanata, ex art. 182 secondo comma c.p.p.se la parte che assiste all’atto non la eccepisce prima del suo compimento. (Fattispecie relativa ad interrogatorio in cui l’indagato, pur essendo assente uno dei due difensori di fiducia, niente ebbe a rilevare in proposito). Cass. pen. sez. II 4 giugno 1998, n. 2204
L’art. 182, comma 2, c.p.p. nel prevedere che, quando la parte vi assiste, la nullità di un atto possa essere eccepita, al più tardi, «immediatamente dopo» il compimento dell’atto stesso, non pone affatto il detto termine in relazione alla necessaria effettuazione di un successivo atto cui intervenga la stessa parte o il difensore, ben potendo, in realtà, la formulazione dell’eccezione aver luogo anche al di fuori dell’espletamento di specifici atti, mediante lo strumento delle «memorie o richieste» che, ai sensi dell’art. 121 c.p.p.possono essere inoltrate «in ogni stato e grado del procedimento». Ne consegue che non può essere considerata tempestiva la proposizione di una eccezione di nullità (nella specie asseritamente derivante dalla violazione dell’art. 114 att. c.p.p. per mancato avviso, da parte della polizia giudiziaria, della facoltà per l’indagato di farsi assistere da un difensore nel compimento di un rilievo sulla persona dello stesso indagato), quando detta proposizione sia intervenuta a distanza di parecchi giorni dal compimento dell’atto, in occasione del primo atto successivo del procedimento (costituito, nel caso in esame, dall’interrogatorio dell’indagato). Cass. pen. sez. I 24 giugno 1997, n. 4017
In tema di interrogatorio di garanzia, conseguente ad applicazione di custodia cautelare, qualora venga omesso l’avviso dovuto al difensore di fiducia dell’indagato, la nullità derivante da tale omissione è sanata, ove l’indagato stesso rinunci all’assistenza del detto difensore, accettando di essere assistito da un legale d’ufficio. Questo principio opera anche nell’ipotesi in cui la nomina del difensore di fiducia, poi non avvisato, sia stata effettuata da un prossimo congiunto dell’indagato, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.p.a condizione, per che l’indagato risulti con certezza (e non soltanto in via presuntiva), preventivamente informato (anche nei preliminari dell’interrogatorio), dell’avvenuta effettuazione dell’anzidetta nomina. Cass. pen. sez. I 6 novembre 1996, n. 5167 .
L’omessa notifica al difensore di fiducia dell’avviso di fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto integra una nullità d’ordine generale a regime intermedio, che è sanata qualora né l’indagato né il difensore nominato d’ufficio la eccepiscano tempestivamente. Cass. pen. sez. V 11 marzo 2014, n. 11817
La nullità relativa dell’ordinanza, emessa dal GIP, che dispone la misura cautelare della custodia in carcere, può essere eccepita dal P.M. entro il termine stabilito dall’art. 181, comma secondo, c.p.p. per le nullità concernenti gli atti dell’udienza preliminare avanti al GIP che ha emesso il provvedimento, senza obbligo di avvalersi dei mezzi di impugnazione. Il GIP è competente a dichiarare la nullità e a rinnovare l’ordinanza. Cass. pen. sez. VI 30 luglio 1991
Nel corso del giudizio abbreviato non condizionato, il riconoscimento di una circostanza aggravante oggetto di una contestazione suppletiva, effettuata in violazione del divieto di cui all’art. 441, comma primo cod. proc. pen. determina una nullità a regime intermedio della sentenza, sanabile ex art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. non potendo essere dedotto dalla parte che vi ha assistito senza eccepirla. (Fattispecie relativa alla contestazione suppletiva dell’aggravante delle più persone riunite, di cui all’art. 629 comma secondo cod. pen. effettuata dal P.M.presente l’imputato ed il difensore che nulla eccepirono). Cass. pen. sez. II 13 marzo 2014, n. 11953
La nullità del provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato richiesto tardivamente non può essere dedotta dall’imputato che vi ha dato causa. Cass. pen. sez. II 4 dicembre 2008, n. 45144
Qualora l’imputato non sia comparso nel giudizio di primo grado celebrato con il rito abbreviato perché latitante e la sentenza sia stata impugnata dal suo difensore di fiducia, presente in udienza senza eccepire la nullità della stessa per mancata notifica al prevenuto ai sensi degli artt. 442, comma 3, e 165, comma 1, c.p.p.la nullità detta non può essere dedotta in quanto sanata ex art. 183, lettera b), c.p.p. Ed infatti, la proposizione dell’appello a mezzo del difensore per motivi attinenti al merito della decisione dimostra non solo che l’imputato ha avuto conoscenza dell’atto ma che ha esercitato rispetto ad esso il diritto di difesa sicché non è più configurabile il danno che poteva derivare dall’omessa comunicazione della sentenza. Cass. pen. sez. IV 16 aprile 1996, n. 3852 .
Nel giudizio abbreviato manca la possibilità di qualsiasi modi.ca del capo di imputazione perché, avendo l’imputato rinunziato al dibattimento ed essendo il consenso delle parti al rito abbreviato formato sulla base degli atti assunti, il giudice deve decidere allo stato degli atti. La violazione del divieto di modificazione, nel predetto giudizio, della contestazione originaria è causa di nullità della contestazione stessa che, ai sensi dell’art. 182, comma secondo, del nuovo c.p.p.deve essere eccepita, a pena di decadenza, dalla parte che vi ha assistito, immediatamente dopo la modi.ca. L’omissione di tale eccezione si risolve nell’accettazione tacita degli effetti dell’atto e ne determina la sanatoria, ai sensi dell’art. 183, lett. a) del suddetto codice (fattispecie in cui il pubblico ministero, dopo aver espresso il suo consenso al giudizio abbreviato, aveva contestato la recidiva senza che il difensore eccepisse, immediatamente dopo, la nullità di tale contestazione). Cass. pen. sez. II 8 novembre 1990, n. 14631
In tema di riesame, la violazione del termine di tre giorni liberi di cui agli artt. 309, comma ottavo, e 324, comma sesto, cod. proc. pen. non determina una nullità di carattere assoluto, con la conseguenza che essa è assoggettata ai termini di deducibilità di cui all’art. 182 cod. proc. pen. ed alla sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.e che tale vizio non può essere comunque eccepito da chi vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la reiterata assenza presso il domicilio eletto dell’indagata o di altre persone in grado di ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza potesse costituire concorso nella causazione della nullità o rappresentare una forma di sanatoria della notifica tardivamente eseguita). Cass. pen. sez. III 23 ottobre 2014, n. 44075
L’omessa audizione dell’indagato, il quale sia comparso nel procedimento di appello avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, è sanzionata da nullità (artt. 310 e 127, commi 3 e 5, c.p.p.), peraltro a regime cosiddetto «intermedio» (art. 180 stesso codice). Tale nullità, quindi, deve essere dedotta immediatamente dopo il mancato compimento dell’atto, stante la presenza dell’interessato e del suo difensore all’udienza camerale. Ne consegue che deve considerarsi tardiva l’eccezione sollevata soltanto con il ricorso per cassazione. Cass. pen. sez. I 26 agosto 1994, n. 3181
In tema di misure cautelari, l’indagato detenuto in altra circoscrizione ha diritto alla traduzione innanzi al giudice del riesame, per l’espletamento del relativo procedimento incidentale, ove ne abbia fatto esplicita richiesta. La violazione di tale diritto dà luogo ad una nullità a regime intermedio, che deve essere dedotta, a norma dell’art. 182, comma 2, c.p.p.prima del compimento dell’atto da parte di chi vi assista. Pertanto, la nullità riguarda le sole dichiarazioni dell’indagato e deve essere dedotta nel corso della loro assunzione, se vi procede il magistrato di sorveglianza; riguarda l’intero procedimento di riesame e dev’essere dedotta dal difensore presente all’udienza camerale, se l’atto viene del tutto omesso. Cass. pen. sez. V 18 aprile 1994, n. 1559
Non sussiste nullità, per violazione dell’art. 324 c.p.p.della notifica all’indagato dell’avviso relativo alla data fissata per l’udienza di riesame – dedotta per essere stata la notifica medesima effettuata al difensore in quanto tale e non anche allo stesso nella qualità di domiciliatario– nel caso in cui la richiesta di riesame sia stata in concreto proposta dal predetto difensore, al riguardo pienamente legittimato (art. 99 c.p.p.), il quale, pertanto, per essere il soggetto che, nella veste suindicata ha «proposto la richiesta» è unico destinatario della notifica anche per conto del suo assistito. (Nella specie la Suprema Corte ha altresì osservato che, in ogni caso, l’asserita nullità era sanata, poiché nessun pregiudizio, sotto il profilo del diritto di difesa, era derivato all’indagato dall’omessa consegna al difensore domiciliatario anche dell’avviso per lui; ciò in quanto, in concreto, a mezzo del difensore, si era avvalso «della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo era preordinato» (art. 183, lettera b, c.p.p.), producendo tutta la documentazione utile e svolgendo nel merito le ragioni addotte a sostegno della richiesta di riesame). Cass. pen sez. III 31 gennaio 1994, n. 2733
Nel caso di procedimento svoltosi davanti al tribunale del riesame, qualora l’indagato non sia stato sentito dal magistrato del luogo ove era detenuto, pur avendone fatto espressa istanza la nullità prevista dall’art. 127, quinto comma, c.p.p.speciale perché contemplata espressamente in relazione a tale situazione, è, tuttavia, una nullità relativa, sanabile ai sensi degli artt. 182 e 183 stesso codice. Cass. pen. sez. I 10 luglio 1993, n. 2233
Nel caso di riesame di un provvedimento che dispone una misura cautelare personale, l’omesso avviso all’indagato della data fissata per l’udienza in camera di consiglio è causa di una nullità che, in quanto non definita assoluta dall’art. 127, quinto comma, c.p.p. e non attinente ad una ipotesi in cui è obbligatoria la presenza del difensore, soggiace alla disciplina di cui agli artt. 180, 181 e 182 c.p.p. Ne consegue che la omessa eccezione da parte del difensore della detta nullità di fronte al tribunale del riesame produce la non deducibilità dell’eccezione stessa innanzi alla Cassazione. Cass. pen. sez. I 8 giugno 1993, n. 1930
Nel procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura cautelare, le garanzie difensive fondamentali non possono superare lo stesso concreto interesse della parte manifestatosi attraverso il suo comportamento. Ne consegue pertanto, che quando sia stato assicurato il contraddittorio sulla valutazione di un atto addotto dal P.M. nel corso dell’udienza a norma dell’art. 309 comma nono c.p.p.la difesa non può dolersi in sede di legittimità per la mancata concessione di un termine sia pure brevissimo per l’esame dell’atto, quando tale termine non sia stato richiesto, atteso che l’eventuale nullità è da ritenere sanata a norma dell’art. 182 comma secondo c.p.p. Cass. pen. sez. V 2 settembre 1992, n. 1381
La nullità derivante dall’inosservanza del termine di cui all’art. 309, ottavo comma, c.p.p.pur essendo di ordine generale, non ha, tuttavia, carattere assoluto ed è quindi soggetta ai limiti di deducibilità di cui all’art. 182 c.p.p.come pure alla sanatoria di cui all’art. 184 dello stesso codice. Cass. pen. sez. I 21 maggio 1992, n. 1897
Nel caso in cui il difensore abbia regolarmente presentato i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado, egli non può dolersi della mancata notificazione dell’avviso di deposito della sentenza stessa, atteso che, essendosi la parte avvalsa della facoltà al cui esercizio l’avviso di deposito era preordinato, e cioè la presentazione dei motivi di appello, la nullità conseguente a tale mancata notificazione deve ritenersi sanata ai sensi dell’art. 183, lett. b) c.p.p. Cass. pen. sez. I 29 ottobre 1993, n. 9852
L’inosservanza del termine di venti giorni per la comparizione dell’imputato stabilito dall’art. 601 c.p.p. – e preordinato allo svolgimento del giudizio di appello, sia nelle forme del pubblico dibattimento sia in quelle del rito camerale – comporta una nullità non «assoluta» ed insanabile (artt. 178, lettera c e 179, n. 1, ultima parte, c.p.p.concernenti l’omessa ma non la tardiva citazione dell’imputato) bensì «relativa» e sanabile, ex art. 181 c.p.p. Detta nullità deve considerarsi sanata, ai sensi dell’art. 183, lettera a), c.p.p.quando non sia stata eccepita dall’imputato o dal suo difensore in quel giudizio. Cass. pen. sez. I 29 dicembre 1995, n. 12730
La disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale opera anche con riferimento al processo di esecuzione e a quello di sorveglianza, sicché la trattazione degli stessi in tale periodo deve ritenersi illegittima. Tuttavia, nel caso in cui le parti si siano avvalse della facoltà di trattazione della richiesta formulata nell’udienza fissata nel suddetto periodo, può ritenersi verificata la sanatoria generale di cui all’art. 183, lettera b), c.p.p. (Con riferimento al caso di specie la Cassazione ha rilevato che l’interessato ed il suo difensore avevano posto in essere un comportamento processuale univocamente significativo, nel senso di sollecitare una adozione immediata dei provvedimenti invocati, e conseguentemente, ha ritenuto essersi verificata la succitata sanatoria generale). Cass. pen. sez. I 8 marzo 1994, n. 146
La disciplina della sospensione dei termini processuali per il periodo feriale opera anche con riferimento al procedimento di sorveglianza. Tuttavia, nel caso in cui all’udienza svoltasi in violazione di tale disciplina abbiano presenziato sia l’interessato che il suo difensore, e non sia stata sollevata alcuna eccezione circa la legittimità del processo, la relativa nullità deve ritenersi sanata. Cass. pen. sez. I 22 febbraio 1994, n. 5517
L’ordinanza con la quale il giudice dichiara, ai sensi dell’art. 240 bis att. c.p.p.l’urgenza del processo per essere prossimi a scadere i termini di custodia cautelare, ponendosi come causa ablativa del divieto di trattazione del processo stesso durante il periodo feriale, deve essere notificata a tutti i soggetti nei confronti dei quali la deroga possa avere una qualche incidenza e, quindi, anche al difensore in relazione al processo. L’omissione della notifica produce l’effetto di precludere l’utile decorso del termine stabilito a favore o a carico del soggetto nei confronti del quale la notifica non è stata eseguita e, per conseguenza, l’effetto di legittimare l’applicabilità del regime predisposto per la mancata osservanza di norme processuali, vale a dire, quello di precludere il decorso del termine dilatorio di almeno venti giorni stabilito dall’art. 601, quinto comma, c.p.p. Tale violazione – non sanzionata specificamente (a differenza di quanto avveniva nel sistema del codice abrogato) come vizio del decreto di citazione dall’art. 601, ultimo comma, nuovo c.p.p.in relazione all’art. 429 dello stesso codice – dà luogo a nullità di ordine generale a norma dell’art. 178, lettera c), c.p.p.in quanto si riflette sull’assistenza e rappresentanza della difesa. La detta nullità è suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 184 c.p.p. qualora la parte interessata si presenti ugualmente all’udienza e la comparizione non sia determinata dal solo intento di far valere l’irregolarità. Peraltro, la parte, ove voglia evitare la produzione della sanatoria, deve adempiere all’onere di accompagnare l’eccezione con espressa e formale dichiarazione di essere comparsa al solo scopo di far rilevare l’irregolarità e di ottenere i termini a difesa. Cass. pen. sez. VI 23 giugno 1993, n. 6330
Sulla revoca dell’indulto condizionato l’art. 674 c.p.p. nulla dispone in relazione al tipo di procedimento che deve essere adottato dal giudice dell’esecuzione competente a provvedere in tutti quei casi in cui la revoca stessa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato; tuttavia, poiché la decisione è assunta su richiesta del pubblico ministero non avendo il giudice il potere di provvedere d’ufficio, è inevitabile l’integrazione del contraddittorio con la parte interessata. Deve quindi ritenersi necessario il procedimento di esecuzione, l’omissione delle cui formalità (ed in particolare dell’avviso al condannato e della presenza del difensore) è causa di nullità assoluta. Cass. pen. sez. I 24 novembre 1993, n. 4131
La nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall’omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a opera dell’altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all’eccezione. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che non è possibile far valere successivamente l’interesse dell’imputato non comparso ad essere assistito anche dal difensore non avvisato, in quanto tale interesse non è riconoscibile in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo del giudice). Cass. pen. Sezioni Unite 8 ottobre 2009, n. 39060
La nullità a regime intermedio, derivante dall’omesso avviso dell’udienza a uno dei due difensori dell’imputato, è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell’altro difensore comparso, pur quando l’imputato non sia presente. (In motivazione la Corte ha precisato che è onere del difensore presente, anche se nominato d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche l’altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice). Cass. pen. Sezioni Unite 8 ottobre 2009, n. 39060
La mancata o irregolare citazione della parte offesa non determina alcuna nullità, ove sia solo l’imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto. Cass. pen. sez. I 17 dicembre 1998, n. 13291
Avuto riguardo al principio dell’autonomia delle azioni penali, a ciascuna delle quali corrisponde un rapporto processuale del tutto indipendente dagli altri, deve escludersi che l’eventuale nullità, anche assoluta, concernente una delle parti private possa estendersi alle altre, nei cui confronti il rapporto si è regolarmente costituito e, conseguentemente, che la stessa nullità possa da queste essere fatta valere. (Applicazione in tema di giudizio di prevenzione). Cass. pen. sez. I 14 aprile 1993, n. 415
Anche nel procedimento di sorveglianza, giusto il rinvio operato dall’art. 678, primo comma, c.p.p. al disposto dell’art. 666, terzo comma, stesso codice, l’avviso della fissazione dell’udienza in camera di consiglio deve essere comunicato o notificato alle parti almeno dieci giorni prima della data dell’udienza. All’inosservanza di tale disposizione consegue la nullità, assoluta ed insanabile, per violazione del diritto di difesa, dell’udienza nondimeno tenuta e degli atti successivi, compresa l’ordinanza conclusiva del procedimento. Cass. pen. sez. I 3 febbraio 1994, n. 5305
Poiché, per espressa formulazione del quinto comma dell’art. 127 c.p.p.la disposizione concernente l’audizione, da parte del magistrato di sorveglianza, del detenuto che ne faccia richiesta, non è prevista a pena di nullità assoluta, ma a pena di nullità, l’inosservanza di detta disposizione soggiace ai limiti di deducibilità di cui agli artt. 182, 180 e 181 c.p.p. Ne consegue che se l’eccezione di nullità non è proposta all’udienza camerale, la nullità stessa resta definitivamente sanata. Cass. pen. sez. I 21 luglio 1992, n. 2566
Sebbene l’art. 178 c.p.p. preveda a pena di nullità la citazione in giudizio della persona offesa, tuttavia, a norma di quanto disposto dall’art. 182 c.p.p.una tale nullità non può essere eccepita da chi non ha interesse all’osservanza della disposizione violata. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la Suprema Corte ha osservato che all’imputato non poteva essere riconosciuto un interesse alla citazione della persona offesa poiché, altrimenti, ne avrebbe richiesto la citazione quale teste). Cass. pen. sez. III 15 luglio 1994, n. 8088
La nullità del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore prevista dall’art. 555, secondo comma, c.p.p. per la mancata indicazione delle norme di legge che si assumono violate, non può integrare un’ipotesi di nullità assoluta, ex art. 179 c.p.p. non essendo riconducibile tra quelle di cui all’art. 178 del medesimo codice né essendo espressamente definita tale dal predetto art. 555. La relativa eccezione, pertanto, deve essere formulata nella fase degli atti introduttivi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, perché ricompresa tra le questioni preliminari che, se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti per essere immediatamente decise, sono altrimenti precluse. Cass. pen. sez. III 2 febbraio 1994, n. 1222
La mancata citazione a giudizio della parte offesa costituisce, per espressa previsione degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p. una nullità di ordine generale e a regime intermedio, rilevabile di ufficio e deducibile nel giudizio di primo grado fino alla deliberazione della relativa sentenza. (Fattispecie in tema di giudizio pretorile). Cass. pen. sez. VI 19 aprile 1993, n. 116
Integra una nullità a regime intermedio, da dedursi quindi nel termine di cui all’art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. la revoca di un consulente tecnico precedentemente ammesso ma non citato, nè comparso all’udienza dibattimentale fissata per il suo esame in ragione dell’omesso deposito della relazione scritta da parte del perito nominato dal giudice. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sanata la nullità, in quanto la parte che aveva chiesto l’ammissione del consulente non aveva formulato alcuna eccezione nell’udienza in cui era stata pronunciata l’ordinanza di revoca, né in quella successiva, dedicata all’esame del perito). Cass. pen. sez. VI 18 marzo 2015, n. 11400
L’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini non è rilevabile d’ufficio, ma soltanto su eccezione di parte immediatamente dopo il compimento dell’atto o nella prima occasione utile. (Nella specie, veniva eccepita per la prima volta in Cassazione, anziché in sede di riesame, l’inutilizzabilità di dichiarazioni assunte oltre il termine stabilito dall’art. 407 c.p.p. e valutate dal gip nell’ordinanza cautelare). Cass. pen. sez. I 6 settembre 2013, n. 36671 ( 14 giugno 2013)