Art. 18 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Separazione di processi

Articolo 18 - codice di procedura penale

1. La separazione di processi (19, 491, 610) è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti:
a) se, nell’udienza preliminare (416 ss.), nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell’art. 422;
b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento (3, 41, 47, 71, 344, 479);
c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell’atto di citazione o della sua notificazione (171, 178, lett. c), 429, 487), per legittimo impedimento (486, 487) o per mancata conoscenza incolpevole dell’atto di citazione (485, 487);
d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento (486, 487);
e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l’istruzione dibattimentale (496 ss.) risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione;
e bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione (1).
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì disposta, sull’accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.

Articolo 18 - Codice di Procedura Penale

1. La separazione di processi (19, 491, 610) è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti:
a) se, nell’udienza preliminare (416 ss.), nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell’art. 422;
b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento (3, 41, 47, 71, 344, 479);
c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell’atto di citazione o della sua notificazione (171, 178, lett. c), 429, 487), per legittimo impedimento (486, 487) o per mancata conoscenza incolpevole dell’atto di citazione (485, 487);
d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento (486, 487);
e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l’istruzione dibattimentale (496 ss.) risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione;
e bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione (1).
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì disposta, sull’accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.

Note

(1) Questa lettera è stata aggiunta dall’art. 1, comma 1, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4. Ai sensi dell’art. 5 del predetto provvedimento, questa disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 341/2000.

Massime

La separazione dei processi ai sensi dell’art. 18, comma primo, lett. c), c.p. p. può essere disposta anche nel caso di procedimento oggettivamente, e non solo soggettivamente, cumulativo. Cass. pen. sez. VI 13 aprile 2011, n. 15080

I provvedimenti che dispongono la riunione o la separazione dei processi, se non sono abnormi, sono normalmente inoppugnabili, anche perché la violazione degli artt. 17, 18 e 19 c.p.p. non determina invalidità, salvo quando risulti applicabile l’art. 178, lett. c), c.p.p.ove il giudice non abbia sentito alcuno degli interessati. Ne consegue che non è impugnabile neppure il provvedimento di rigetto della richiesta di riunione, in quanto la mancata riunione non può incidere sulla decisione del merito essendo possibile sia l’acquisizione di prove di altro procedimento (art. 238 c.p.p.), sia l’escussione di persone imputate in procedimento connesso o collegato (art. 210 c.p.p.). Cass. pen. sez. V 8 marzo 1999, n. 225

Quando il tribunale ritenga illegittimamente instaurato il giudizio immediato per una parte delle imputazioni di cui al giudizio, può disporre lo stralcio degli atti relativi a tali contestazioni e deve valutare la necessità della unitarietà del giudizio alla stregua di quanto stabilito dal primo comma dell’art. 18, che esclude la separazione solo quando la riunione sia «assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti» mentre non ha nessun rilievo il principio fissato dall’art. 453 n. 2, per il quale la separazione va evitata quando possa determinare grave pregiudizio per le indagini in corso, poiché per «indagini in corso» vanno intese esclusivamente le indagini connesse relative ad altri imputati o altri reati per i quali si procede nelle forme ordinarie e con stretto riferimento alla fase delle indagini preliminari. Cass. pen. sez. III 12 gennaio 1996, n. 273

Non sono abnormi il decreto del presidente della corte d’appello che autorizzi il presidente di sezione della medesima corte ad astenersi limitatamente a uno solo tra più imputati del medesimo procedimento, precisando che la posizione di tale imputato “formerà oggetto di stralcio”, e la successiva ordinanza della corte che disponga, conseguentemente, lo stralcio. Infatti, da un lato un’astensione parziale non è preclusa da alcuna norma, ma costituisce statuizione obbligata dell’organo decidente, poiché l’accoglimento della istanza di astensione non può che essere riferita alla prospettata causa di incompatibilità, nei suoi limiti soggettivo e oggettivo, senza la possibilità di prendere in esame “ex officio” situazioni diverse da quella denunciata; dall’altro deve ritenersi che l’inciso “la cui posizione formerà oggetto di stralcio” contenuta nel decreto non integri il provvedimento di separazione ex art. 18 c.p.p. e che costituisca un semplice suggerimento del rimedio utile, per un verso, a realizzare gli effetti dell’astensione nei limiti autorizzati e, per altro verso, a consentire la prosecuzione del processo in ordine alle altre posizioni. Cass. pen. sez. VI 22 dicembre 1998, n. 28233  .

Il provvedimento di separazione dei procedimenti non può ritenersi atto abnorme in quanto l’art. 18, comma primo lett. e), c.p.p. prevede la possibilità di separazione come soluzione normale, mentre la esclude solo in via eccezionale quando il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti. Cass. pen. sez. III 31 luglio 1998, n. 1862  .

Non è abnorme, e non è quindi ricorribile direttamente in Cassazione, il provvedimento con il quale il tribunale avanti al quale sia presentata richiesta di rimessione, ordina la separazione della posizione dell’imputato che chiede la rimessione e la prosecuzione del procedimento per gli altri. In ogni caso gli altri imputati che non hanno presentato la richiesta di rimessione non possono aver interesse a sollevare la questione relativa alla separazione dei procedimenti in quanto questi non potrebbero comunque partecipare all’udienza camerale in cassazione che decide la rimessione. Inoltre non è possibile in linea di principio ipotizzare l’abnormità di un provvedimento non con riferimento al contenuto positivo di esso, ma in relazione a quanto in esso non è compreso eccependo, nel caso di specie, che il provvedimento, per quanto abnorme, avrebbe dovuto disporre la sospensione del procedimento per tutti e non, in modo surrettizio (attraverso la separazione), solo per l’istante. Cass. pen. sez. VI 4 giugno 1996, n. 1429  .

In tema di separazione dei processi, la norma dell’art. 18 comma 1 lett. e) c.p.p. disciplina l’ipotesi in cui per una imputazione l’istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre per altra imputazione è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione. La norma prevede la separazione come soluzione normale, mentre la esclude solo in via eccezionale, quando «il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti». Ne consegue che la motivazione dell’ordinanza di separazione deve limitarsi a mettere in evidenza il fatto che per una imputazione l’istruzione è conclusa mentre per l’altra sono necessari ulteriori accertamenti. Solo se il giudice ritenga eccezionalmente di dover tenere uniti i processi, deve indicare specificamente i motivi per i quali la riunione è «assolutamente necessaria». Cass. pen. sez. I 12 giugno 1996, n. 5943  .

 

Istituti giuridici

Novità giuridiche