Art. 178 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Nullità di ordine generale

Articolo 178 - codice di procedura penale

1. È sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti:
a) le condizioni di capacità del giudice (33) e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario (179);
b) l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale (50, 179) e la sua partecipazione al procedimento;
c) l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato (60, 61) e delle altre parti private (74 ss., 83 ss., 89) nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato (90 ss.) e del querelante (336 ss.).

Articolo 178 - Codice di Procedura Penale

1. È sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti:
a) le condizioni di capacità del giudice (33) e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario (179);
b) l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale (50, 179) e la sua partecipazione al procedimento;
c) l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato (60, 61) e delle altre parti private (74 ss., 83 ss., 89) nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato (90 ss.) e del querelante (336 ss.).

Massime

L’omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può in.uire sulla congruità e correttezza logico – giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive. Cass. pen. sez. VI 7 gennaio 2014, n. 269

 

Non sussiste alcuna violazione del principio di immutabilità del giudice qualora, successivamente al provvedimento di ammissione delle prove ma prima dell’inizio dell’istruttoria dibattimentale, muti l’organo giudicante, in assenza di obiezione o esplicita richiesta delle parti di rivisitazione dell’ordinanza ex art. 495 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio di immutabilità, funzionale al rispetto dei principi di oralità ed immediatezza, esige soltanto che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all’istruttoria). Cass. pen. sez. VI 24 aprile 2013, n. 18615

 

È illegittimo il provvedimento del Tribunale del riesame che abbia confermato l’ordinanza cautelare utilizzando gli esiti delle operazioni di intercettazione, qualora la difesa non abbia previamente ottenuto la copia delle registrazioni tempestivamente richiesta ed autorizzata dal pubblico ministero a causa di ritardi imputabili alla segreteria di quest’ultimo. Cass. pen. sez. V 6 marzo 2012, n. 8921

 

La celebrazione dell’udienza prima dell’ora stabilita (nella specie dieci minuti) determina una nullità d’ordine generale per palese lesione dei diritti difensivi e di assistenza dell’imputato. Cass. pen. sez. II 13 gennaio 2012, n. 857

 

Non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M. (Fattispecie in cui il P.M.a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice di pace, aveva emesso il decreto penale di condanna, senza procedere alla previa notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p.). Cass. pen. sez. IV 15 aprile 2010, n. 14579

 

Non dà luogo alla nullità prevista dall’art. 178 lett. a) c.p.p. l’inosservanza delle norme riguardanti la sostituzione del giudice astenuto. (Nel caso di specie, relativo ad ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione di misura coercitiva, il G.U.P.rilevata la propria incompatibilità, aveva omesso di investire il presidente del tribunale a norma dell’art. 36, comma terzo, c.p.p.trasmettendo gli altri ad altro giudice). Cass. pen. Sez. V 5 novembre 2008, n. 41261

 

Le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo per il dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente all’esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti. (Mass. redaz.). Cass. civ. Sezioni Unite 20 settembre 2005, n. 33748

 

Integra la nullità prevista dall’art. 178, comma 1 lett. a), c.p.p. il provvedimento di assegnazione degli affari o di sostituzione del giudice impedito, adottato in violazione di specifiche disposizioni delle leggi di ordinamento giudiziario attinenti alle condizioni di capacità del giudice, mentre, ai sensi dell’art. 33, comma 2, c.p.p. non dà luogo a nullità l’inosservanza delle disposizioni di natura amministrativa regolatrici della materia ordinamentale, quali quelle contenute nelle tabelle di organizzazione degli uffici, configurabile come mera irregolarità di rilievo disciplinare. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non integrare nullità bensì mera irregolarità, eventualmente rilevante sotto il profilo amministrativo e disciplinare, il provvedimento del presidente della sezione Gip del tribunale, titolare del potere di assegnazione dell’affare, di assegnazione a sè medesimo di un procedimento cautelare in sostituzione del magistrato incaricato, motivato con riguardo sia all’impedimento personale di quest’ultimo che all’impossibilità di seguire nel periodo feriale l’ordinaria procedura sostitutiva prescritta tabellarmente). (Mass. redaz.). Cass. pen. sez. VI 26 luglio 2005, n. 27856   in Arch. nuova proc. pen. 2006, 82.

 

Integra una particolare ipotesi di competenza funzionale quella del giudice investito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 e segg. c.p.p.dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, e la violazione della relativa disciplina determina ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. a), e 179, comma primo,

c.p.p. una nullità assoluta e insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, e, quindi, anche nel giudizio di cassazione. Cass. pen. Sezioni Unite 8 febbraio 2005, n. 4419  .

 

In tema di rogatorie internazionali, la partecipazione del giudice italiano all’esecuzione di atti richiesti con rogatoria (c.d. rogatoria concelebrata) non costituisce esercizio all’estero del potere giurisdizionale, in quanto l’espletamento della prova viene comunque mediato dal giudice straniero nel rispetto della ex loci. Ne consegue che, venendo il risultato della rogatoria acquisito agli atti del procedimento solo in un momento successivo avanti all’autorità giudiziaria italiana nel corso del dibattimento, ai fini della sua validità non rilevano le disposizioni prescritte, a pena di nullità dall’art. 178 lett. a) c.p.p.relative alle condizioni di capacità del giudice e alla costituzione dei collegi. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che la prova testimoniale assunta davanti al giudice tedesco con la presenza della sola componente togata della corte di assise richiedente fosse viziata da nullità assoluta). Cass. pen.,sez. VI 30 gennaio 2002, n. 3383   in Arch. nuova proc. pen. 2002, 299.

 

In tema di capacità del giudice, non dà luogo alla nullità prevista dall’art. 178 lett. a)

c.p.p. l’inosservanza delle norme riguardanti la procedura per la sostituzione del giudice astenuto, atteso che l’art. 33 comma secondo c.p.p. stabilisce che non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sull’assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici. (Principio affermato con riguardo alla decisione di designazione del nuovo giudice adottata dal presidente di sezione anziché dal presidente del tribunale). Cass. pen. sez. IV 16 gennaio 2002, n. 1589  .

 

La destinazione a funzioni monocratiche dibattimentali di magistrato che non abbia esercitato – come prescritto dall’art. 7 bis R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, inserito dall’art. 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999 n. 479 – per almeno tre anni funzioni collegiali non integra un vizio attinente alla capacità del giudice e, pertanto, non dà luogo alla nullità prevista dall’art. 178 lett. a) c.p.p.atteso che la violazione di disposizioni riguardanti l’assegnazione di giudici a determinate funzioni o uffici, ricade nella disciplina di cui all’art.

33, comma 2, dello stesso codice, per il quale non si considerano attinenti alla capacità le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari ed alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici, la cui inosservanza, da assimilare a quella delle disposizioni in materia tabellare, comporta mera irregolarità. Cass. pen. sez. VI 11 luglio 2001, n. 27862  .

 

Nella ipotesi di annullamento per vizi formali di un’ordinanza cautelare da parte del tribunale del riesame, rispetto all’adozione del nuovo provvedimento de liberate non sussiste per il giudice delle indagini preliminari che ha emesso il provvedimento annullato alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 34 c.p.p. (così come risultante dalle plurime decisioni assunte dalla Corte costituzionale). Ne consegue che per l’ordinanza cautelare emessa nuovamente dal giudice delle indagini preliminari non può ravvisarsi alcuna delle ipotesi di nullità disciplinate dagli artt. 178 e 179 c.p.p.mentre può sussistere motivo di ricusazione del giudice, che deve essere fatto valere nei termini e nelle forme previsti dall’art. 38 c.p.p. Cass. pen. sez. I 19 giugno 2001, n. 24810  .

 

In tema di capacità del giudice, non dà luogo alla nullità prevista dall’art. 178, lett. a) c.p.p.ostandovi l’espresso disposto di cui all’art. 33 comma secondo dello stesso codice, il fatto che uno dei componenti del collegio sia stato applicato all’ufficio senza l’osservanza dei criteri fissati in sede tabellare secondo il congiunto disposto degli artt. 110 e 7 bis del

R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modi.che, in quanto il mancato rispetto di tali disposizioni non attiene alla capacità generica del giudice, cui puconseguire in caso di inosservanza la nullità degli atti compiuti, ma solo alla sua capacità specifica. Cass. pen. sez. VI 13 giugno 2001, n. 24077  .

 

La capacità del giudice deve sussistere all’atto della deliberazione del provvedimento giurisdizionale, nulla rilevando che essa venga meno successivamente, sì da risultare mancante all’atto in cui il provvedimento stesso, ancorché tardivamente, viene depositato in cancelleria. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che fosse affetto da nullità ex art. 178, comma 1, lett. a, e 179 c.p.p. un provvedimento che figurava sottoscritto da un magistrato il quale, ancora in servizio al momento in cui aveva concorso alla deliberazione, era stato già collocato a riposo allorché era stato effettuato il deposito). Cass. pen. sez. I 11 giugno 1999, n. 2974  .

 

Il giudice per le indagini preliminari, una volta pronunciato il decreto che dispone il giudizio, perde la propria competenza funzionale in ordine ad atti che non siano quelli urgenti attinenti alla libertà personale dell’imputato. Ne consegue che ove detti atti siano comunque compiuti essi risultano affetti da nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 178, comma 1, lett. A) e 179, comma 1, c.p.p. (Fattispecie in cui la S.C.in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto l’incompetenza funzionale del giudice per le indagini preliminari in ordine al decreto con cui veniva disposta dallo stesso una perizia diretta a realizzare la trascrizione delle registrazioni magnetiche di intercettazioni telefoniche o ambientali). Cass. pen. sez. IV 10 giugno 1999, n. 7439  .

b-1) In genere.

 

Non dà luogo ad alcune nullità la celebrazione del giudizio di rinvio davanti ad un collegio, in diversa composizione, della medesima sezione della corte d’appello che aveva emesso la decisione annullata. Cass. pen. sez. VI 24 giugno 2013, n. 27738

 

In tema di capacità del giudice, non dà luogo alla nullità prevista dall’art. 178 lett. a)

c.p.p. l’inosservanza delle norme riguardanti la procedura per la sostituzione del giudice astenuto, atteso che l’art. 33 comma secondo c.p.p. stabilisce che non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sull’assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici. (Principio affermato con riguardo alla decisione di designazione del nuovo giudice adottata dal presidente di sezione anziché dal presidente del tribunale). Cass. pen. sez. IV 16 gennaio 2002, n. 1589  .

 

In tema di capacità del giudice, non dà luogo alla nullità prevista dall’art. 178, lett. a) c.p.p.ostandovi l’espresso disposto di cui all’art. 33 comma secondo dello stesso codice, il fatto che uno dei componenti del collegio sia stato applicato all’ufficio senza l’osservanza dei criteri fissati in sede tabellare secondo il congiunto disposto degli artt. 110 e 7 bis del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modi.che, in quanto il mancato rispetto di tali disposizioni non attiene alla capacità generica del giudice, cui puconseguire in caso di inosservanza la nullità degli atti compiuti, ma solo alla sua capacità specifica. Cass. pen. sez. VI 13 giugno 2001, n. 24077  .

 

La disposizione di cui all’art. 50 dell’ordinamento giudiziario, secondo la quale il tribunale per i minorenni è presieduto da un magistrato di corte d’appello, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce alla presidenza della struttura complessiva dell’ufficio e non anche alle sue articolazioni (eventuali sezioni o singoli collegi); ne consegue che la destinazione dei magistrati all’interno del tribunale predetto, compresa la presidenza dei collegi, rileva esclusivamente sotto il profilo tabellare ai sensi dell’art. 7 bis dell’ordinamento medesimo, e non incide, secondo il disposto dell’art. 33, comma 2, c.p.p.sulla capacità del giudice di esercitare il potere giurisdizionale, la cui mancanza è prevista come causa di nullità assoluta dagli artt. 178, lett. a) e 179 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto infondato il motivo con il quale si deduceva la nullità della sentenza per essere stato presieduto il collegio che l’aveva pronunciata da un magistrato di tribunale). Cass. pen. sez. II 16 settembre 1998, n. 9085  .

 

Per analogia con quanto disposto dall’art. 33 comma 2 c.p.p.in ordine alle condizioni di capacità del giudice – alla cui stregua non devono considerarsi ad esse attinenti le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sull’assegnazione dei processi a sezioni, giudici e collegi – egualmente deve ritenersi estranea alla materia della capacità o legittimazione del pubblico ministero, e quindi non riconducibile nell’ambito della nullità di cui all’art. 178, lett. b) c.p.p.la violazione di disposizioni relative alla individuazione concreta del rappresentante della pubblica accusa nel procedimento, una volta che chi svolga tali funzioni sia comunque in generale un soggetto investito delle relative attribuzioni e che sia garantita la partecipazione di detto organo al procedimento medesimo. (Nella fattispecie il P.M. aveva proposto ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata dal Gip presso il tribunale – nonché avverso le ordinanze emesse nel corso della relativa udienza preliminare – deducendo l’irritualità, con conseguente nullità, della delega, conferita ad un magistrato appartenente alla Procura della Repubblica di quel tribunale da parte del procuratore generale che aveva a suo tempo esercitato il potere di avocazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso enunciando il principio di cui in massima). Cass. pen. sez. I 12 giugno 1996, n. 5976  .

 

Il giudizio di assise sospeso per pregiudiziale di costituzionalità legittimamente riprende dinanzi a collegio diversamente composto, una volta definita la questione di legittimità costituzionale e ritornati gli atti al giudice remittente. (In motivazione la Suprema Corte ha chiarito che non è applicabile all’ipotesi in questione l’art. 33, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, che tende solo a disciplinare lo svolgimento dei dibattimento, stabilendo che quest’ultimo deve essere comunque concluso dallo stesso collegio, e non a interferire sull’istituto della sospensione processuale, anche se questa, dal punto di vista strumentale si realizza con il rinvio del dibattimento a tempo indeterminato). Cass. pen. sez. V 22 gennaio 1993, n. 541

Il giudice militare astenuto, la cui dichiarazione sia stata già accolta, non può concorrere alla pronunzia del provvedimento declinatorio della competenza, con il quale, accertata l’impossibilità di sostituzione dello stesso, il procedimento è rimesso ad altro giudice, configurandosi, in tal caso, un vizio di capacità del giudice astenuto, derivante da sopravvenuta carenza di potestà giurisdizionale nel processo: la sanzione di inosservanza del divieto è quella della nullità di ordine generale e assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, del provvedimento di rimessione del procedimento, ai sensi degli artt. 178, lett. a) e 179, comma primo, c.p.p. Cass. pen. sez. I 4 luglio 1998, n. 3500

In tema di composizione dei collegi giudicanti nell’ambito della giurisdizione militare, il criterio al quale si è ispirato il legislatore è quello di impedire che l’imputato abbia un grado superiore a quello del giudice, prescrivendo che, nei tribunali, il giudice abbia il medesimo grado dell’imputato, quando questi è un ufficiale e, nelle corti di appello, il giudice abbia il medesimo grado dell’imputato, quando questi è un ufficiale di grado pari o superiore a tenente colonnello. Ne consegue che le estrazioni a sorte vanno effettuate, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L. n. 180 del 1981, tra gli ufficiali aventi il grado minimo prescritto in relazione al grado dell’imputato solo quando questi è un ufficiale. In tal modo il numero degli ufficiali tra i quali si effettua il sorteggio è tanto più circoscritto, quanto più alto è il grado del giudicabile. (Fattispecie nella quale si era lamentato che, nel giudizio contro imputato avente il grado di maresciallo maggiore, il sorteggio non fosse stato limitato ai soli ufficiali inferiori. La Suprema Corte, nell’enunciare il principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso). Cass. pen. sez. I 28 maggio 1996, n. 2049

Non causa nullità l’errore nell’indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di giudizio immediato, se pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse nullo il decreto nel quale come data di celebrazione dell’udienza era indicata quella corrispondente al giorno e mese effettivamente stabiliti ma riferiti all’anno precedente). Cass. pen. sez. V 5 marzo 2015, n. 9669

Nell’ambito del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, non è consentito al P.M. di procedere a modificazioni dell’imputazione o a contestazioni suppletive, in quanto l’art. 441 cod. proc. penfinel richiamare le disposizioni previste per l’udienza preliminare, esclude l’applicazione dell’art. 423 cod. proc. pen. con la conseguenza che la violazione della predetta norma determina un’ipotesi di nullità a regime intermedio della sentenza pronunciata all’esito di tale giudizio. Cass. pen. sez. IV 27 gennaio 2015, n. 3758

È viziata dalla nullità di ordine generale di cui all’art. 178, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che dichiara l’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità senza procedere a fissare l’udienza prevista dall’art. 186, comma nono bis, cod. strada, in quanto tale omissione incide sulla partecipazione del P.M. al procedimento. Cass. pen. sez. I 15 maggio 2014, n. 20336

Il provvedimento di revoca dell’indulto, che sia adottato d’ufficio dal giudice dell’esecuzione, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. perché il procedimento di esecuzione, salvo che per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto, richiede l’impulso di parte. Cass. pen. sez. I 29 marzo 2012, n. 11766

Il pubblico ministero, a cui viene richiesto dall’indagato l’interrogatorio a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini, ha l’obbligo di procedervi a pena di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, anche se è stato espletato un precedente interrogatorio a seguito di emissione di ordinanza cautelare. Cass. pen. sez. II 27 maggio 2011, n. 21416

L’accordo per l’applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il P.M. dal sostituto processuale nominato dal difensore, al quale l’imputato abbia rilasciato procura speciale, è nullo in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano “intuitu personae” e non possono essere compresi fra quelli esercitabili dal sostituto processuale del difensore a norma dell’art. 102 c.p.p.. Cass. pen. sez. II 5 maggio 2011, n. 17381

In tema di misure cautelari personali, l’ordinanza con cui il G.i.p. dispone la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la meno grave misura degli arresti domiciliari senza acquisire il parere del P.M. previsto dall’art. 299, comma terzo bis, c.p.p.è nulla ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. b ), c.p.p.per violazione della disciplina concernente la partecipazione del P.M. al procedimento. Cass. pen. sez. VI 6 ottobre 2008, n. 38138

Presupposto dell’adozione di misure cautelari, sia nella fase di indagini preliminari sia nelle ulteriori fasi del giudizio, è la richiesta del P.M.la cui mancanza integra l’ipotesi di nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett. b ), c.p.p.insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell’art. 179 c.p.p. Cass. pen. sez. VI 25 agosto 2008, n. 33858

La sentenza di non doversi procedere emessa de plano, per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità, dal Gup, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell’imputato, non è abnorme, ma viziata da nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, lett. b) e c) c.p.p.in quanto incide negativamente sulla partecipazione al procedimento del P.M.al quale viene precluso l’esercizio delle facoltà tese eventualmente a meglio definire e suffragare l’accusa, nonchè la violazione del diritto di difesa dell’imputato, al quale viene interdetto l’esercizio di facoltà esperibili solo nell’ambito dell’udienza preliminare. (Nella specie, in cui il Gup aveva prosciolto l’imputato con formula ampiamente liberatoria, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza, disponendo «la trasmissione degli atti allo stesso ufficio» rappresentato da persona diversa da quella che aveva emesso la decisione annullata, con l’obbligo di celebrazione dell’udienza preliminare per la decisione sulla richiesta del P.M.). Cass. pen. Sezioni Unite 30 marzo 2005, n. 12283

Il giudice, qualora debba provvedere, anche d’ufficio, in ordine alla revoca o alla sostituzione della misura coercitiva, ha l’obbligo di rivolgere al pubblico ministero richiesta di parere, il cui inadempimento comporta la nullità prevista dall’art. 178 lett. b) c.p.p. per inosservanza delle disposizioni concernenti la partecipazione del pubblico ministero al procedimento. (Nell’enunciare tale principio, la Corte ha chiarito che l’avviso della data dell’interrogatorio spedito al P.M. non sostituisce la richiesta di parere in ordine alla modi.ca o revoca della misura e che l’uso dell’avverbio “immediatamente” nell’art. 299, comma 1, c.p.p. sottolinea l’esigenza di celere definizione della procedura, ma non implica la possibilità di una revoca o sostituzione della misura ex officio). Cass. pen. sez. I 26 marzo 2003, n. 13981

In tema di archiviazione, qualora il giudice per le indagini preliminari non accolga la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero e provveda a fissare la data dell’udienza in camera di consiglio ex art. 409, comma 2, c.p.p. omettendo di darne avviso al procuratore generale, in violazione dell’art. 409, comma 3, c.p.p.detta omissione determina la nullità della successiva ordinanza di archiviazione ex art. 178, comma 1, lett. b), in quanto viene impedita l’iniziativa del procuratore generale nell’esercizio dell’azione penale con riferimento allo specifico potere di avocazione previsto dall’art. 412, comma 2, c.p.p. e in tale ipotesi il provvedimento di archiviazione è ricorribile per cassazione dal P.G. il quale è «parte interessata» all’udienza camerale, a norma dell’art. 127, comma 1, c.p.p.con la conseguenza che l’omessa comunicazione integra anche la specifica nullità contemplata dall’art. 127, comma 5, c.p.p.a sua volta richiamato dall’art. 409, comma 6. Cass. pen. sez. VI 8 novembre 2002, n. 37725

Non è configurabile la nullità di cui all’art. 178, comma primo, lett. b) c.p.p.concernente l’inosservanza dell’iniziativa del P.M. nell’esercizio dell’azione penale e la sua partecipazione al procedimento, nell’ipotesi di conferimento, in assenza dei presupposti che lo consentono, da parte del procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello a un magistrato della procura della Repubblica, della delega all’esercizio delle funzioni di pubblico ministero nel giudizio di appello. Cass. pen. sez. I 30 agosto 2002, n. 30190

La mancata acquisizione del parere del pubblico ministero in ordine alla istanza di revoca della misura cautelare, richiesto dall’art. 299 comma 3 bis c.p.p. non determina la nullità del provvedimento ex art. 178 lettera b) dello stesso codice, a condizione che il rappresentante della pubblica accusa sia stato messo in condizione di esprimere le proprie conclusioni, ancorché in concreto non lo abbia fatto. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la nullità del provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca della misura cautelare proposta, in pubblica udienza, alla presenza del P.M.il quale si era poi spontaneamente allontanato prima di concludere). Cass. pen. sez. II 28 febbraio 2002, n. 8392

È abnorme, in quanto determina la stasi del processo, il provvedimento con il quale il tribunale dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato, con contestuale restituzione degli atti al P.M.per l’avvenuta trasmissione della relativa richiesta oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 454 c.p.p.giacché tale termine non è previsto a pena di decadenza. Cass. pen. sez. I 16 giugno 2001, n. 24617

Non è configurabile la nullità di cui all’art. 178 lett. b) c.p.p. nel caso in cui il pubblico ministero, che partecipa all’udienza camerale, non concluda su tutte le questioni, atteso che l’obbligo di partecipazione al procedimento non implica che il P.M. debba svolgere le sue conclusioni su tutte le questioni prospettate in relazione alle possibili statuizioni del giudice. Cass. pen. sez. I 9 giugno 2001, n. 23594

Qualora il decreto di inammissibilità della richiesta, previsto dall’art. 666, comma 2, c.p.p. nel procedimento di esecuzione, non sia stato preceduto dall’acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, quella che si configura è una nullità a regime «intermedio», riconducibile alle previsioni di cui all’art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p. e non deducibile dalla parte privata ma soltanto dallo stesso pubblico ministero, per violazione del contraddittorio cartolare alla cui realizzazione è finalizzata l’audizione di detto organo. Cass. pen. sez. I 23 maggio 2000, n. 2420

Il sequestro preventivo disposto di urgenza dal P.M. o dalla polizia giudiziaria è provvedimento precario, destinato o ad essere implicitamente caducato ovvero ad essere sostituito dal decreto del giudice, il quale, tuttavia, non può agire motu proprio, dovendo sempre operare su richiesta del P.M. Ne consegue che un provvedimento adottato in assenza di tale richiesta dà luogo a nullità assoluta, insanabile e rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, per violazione del principio posto dall’art. 178 lettera b) c.p.p. (Fattispecie nella quale il Gip aveva emesso decreto di sequestro preventivo, pur in assenza di esplicita istanza del P.M. che, in relazione a provvedimento ablativo, emesso di urgenza da personale del Corpo forestale dello Stato, si era limitato a chiedere la convalida dello stesso e non anche la emissione del decreto di sequestro preventivo. La Suprema corte, rilevando che la richiesta di convalida è diretta ad ottenere unicamente la convalida del provvedimento emesso in via di urgenza, ma che esso non contiene – nemmeno implicitamente – l’istanza di emissione da parte del giudice della misura cautelare reale, ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Riesame che aveva rigettato la richiesta dell’imputato, il quale aveva impugnato il provvedimento di convalida del sequestro). Cass. pen. sez. V 1 aprile 1999, n. 1050

In materia cautelare è precluso al Gip di applicare una misura cautelare più grave di quella richiesta dal P.M. e, ove cisi veri.chi, si configura nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 lett. b) c.p.p.riferita alla partecipazione del pubblico ministero ad una fase del procedimento in cui il Gip non ha plena cognitio ed interviene nei limiti devoluti dalle istanze di parte conformemente alla previsione generale dell’art. 328, primo comma, c.p.p. Il riconoscimento della possibilità di applicazione di una misura cautelare più grave contrasterebbe infatti con la natura accusatoria del nuovo processo penale, con la configurazione del giudice quale organo super partes, nonché con il principio del favor libertatis. Cass. pen. sez. III 25 novembre 1998, n. 2554  .

È nullo per violazione di norma processuale concernente l’iniziativa del pubblico ministero (art. 178, lett. b, c.p.p.) il provvedimento con il quale il tribunale ri.uta di acquisire al fascicolo del dibattimento, ai sensi dell’art. 513, secondo comma, c.p.p.il verbale delle dichiarazioni rese da un soggetto imputato in un procedimento connesso (nella specie: concorrente minorenne) che si è avvalso della facoltà di non rispondere; ne consegue che il predetto vizio può essere denunciato anche con il ricorso immediato per cassazione ai sensi degli artt. 569 e 606, lett. c), c.p.p. Cass. pen. sez. VI 8 gennaio 1997, n. 8

Atteso il principio secondo il quale l’ufficio del procuratore della Repubblica si incarna in tutti i suoi componenti, senza che occorra, verso i terzi, una delega formale del titolare, è da escludere che costituisca causa di nullità del dibattimento e della conseguente sentenza la mancanza di una formale designazione, da parte del procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art. 70 dell’ordinamento giudiziario, del magistrato del pubblico ministero che ha partecipato all’udienza dibattimentale. Cass. pen. sez. VI 17 dicembre 1996, n. 10851

Nessuna nullità della sentenza è configurabile nel rifiuto del pubblico ministero, presente in udienza, di concludere nel merito; non rileva sul punto, infatti, il disposto di cui all’art. 178, lett. b) c.p.p.che sanziona con la nullità la violazione delle disposizioni concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e la sua «partecipazione al procedimento»: l’obbligo di partecipazione al procedimento, invero, non implica che il pubblico ministero debba svolgere le sue conclusioni, orali o scritte, su tutte le questioni che si possono prospettare in relazione alle possibili statuizioni del giudice. (Nella specie il pubblico ministero, pur invitato nel giudizio d’appello a presentare le sue richieste anche nel merito, aveva ritenuto di non concludere in ordine ai temi principali dell’impugnazione e si era limitato a rinnovare il proprio assenso alla proposta di patteggiamento formulata dall’imputato ai sensi dell’art. 599 c.p.p. non accolta dal giudice).Cass. pen. sez. II 8 luglio 1996, n. 6916

In tema di procedimento di esecuzione, l’omessa notifica dell’avviso dell’udienza al tutore del condannato interdetto per infermità mentale determina una nullità di ordine generale dell’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen. Cass. pen. sez. I 24 ottobre 2019, n. 43523

In tema di responsabilità da reato degli enti, la mancata nomina di un difensore d’ufficio in sostituzione del difensore di fiducia dell’ente, nominato dal rappresentante legale incompatibile in violazione del divieto ex art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, comporta la nullità degli atti successivi ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha ritenuto che la nomina del difensore di fiducia in violazione dell’art.39, d.lgs. n.231 del 2001, deve ritenersi inesistente, in quanto effettuata da soggetto non legittimato perché privo della rappresentanza legale della società). Cass. pen. sez. VI 8 aprile 2019, n. 15329

In tema di ordine europeo di indagine passivo, avente ad oggetto la richiesta di atti di perquisizione e sequestro, la tardiva comunicazione al difensore, oltre i termini previsti dall’art. 4, comma 4, d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, del decreto di riconoscimento dell’ordine europeo di indagine integra una violazione del diritto di difesa, in quanto non consente all’indagato ed al suo difensore di proporre tempestiva opposizione al giudice per le indagini preliminari, eccependo la presenza di ragioni ostative all’esecuzione degli atti richiesti, e di impedire in tal modo la trasmissione, in caso di accoglimento dell’opposizione stessa, dei risultati di prova acquisiti sul territorio dello Stato. Cass. pen. sez. VI 25 febbraio 2019, n. 8320

Nel procedimento di prevenzione, la mancata concessione del rinvio dell’udienza in presenza di una dichiarazione del difensore di adesione all’astensione dalle udienze legittimamente proclamata dall’organismo rappresentativo della categoria, effettuata o comunicata dal difensore medesimo nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3 primo comma del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità assoluta per violazione del diritto di difesa. Cass. pen. sez. I 13 novembre 2015, n. 45387

Nel procedimento di esecuzione, è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena se l’avviso di udienza non contiene l’indicazione, sia pure in forma succinta, di tale oggetto del procedimento, per la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena su richiesta formulata in udienza dal pubblico ministero nell’ambito di procedimento attivato dal condannato per l’applicazione della continuazione tra reati oggetto di più sentenze). Cass. pen. sez. I 9 ottobre 2015, n. 40688

In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore per concomitante impegno professionale, qualora la valutazione dell’istanza di rinvio sia effettuata all’udienza immediatamente successiva rispetto a quella della quale era chiesto il rinvio e detta istanza sia rigettata, non si determina un difetto di assistenza dell’imputato, di talché non è configurabile alcuna nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen. (In motivazione la S.C. ha precisato che, se il giudice di merito ritenga, sia pure ex post, meritevole di accoglimento l’istanza medesima, dovrebbe dichiarare la nullità dell’attività istruttoria compiuta in assenza del difensore di fiducia e procedere alla rinnovazione degli atti). Cass. pen. sez. IV 16 aprile 2015, n. 15814

L’acquisizione della relazione di consulenza tecnica di parte (nella specie, del pubblico ministero) in assenza della previa audizione del suo autore non ne comporta l’inutilizzabilità, ma integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p.soggetta ai limiti di deducibilità di cui all’art. 182 e alla sanatoria di cui all’art. 183, comma primo, lett. a), c.p.p.; ne deriva che, in tal caso, la parte presente al compimento di detta nullità deve dolersene immediatamente nelle forme prescritte, pena la decadenza dal potere di deducibilità e la conseguente sanatoria dovuta all’accettazione degli effetti dell’atto. Cass. pen. sez. VI 16 giugno 2014, n. 25807

L’omessa valutazione di una memoria difensiva determina la nullità di ordine generale prevista dall’art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p.in quanto impedisce all’imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell’imputato stesso, oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie, in relazione al necessario vaglio delibativo delle questioni devolute con l’atto di impugnazione. Cass. pen. sez. VI 20 marzo 2014, n. 13085

Nel dibattimento di appello, lo svolgimento della relazione introduttiva prevista dall’art. 602 c.p.p.mediante invio alle parti tramite posta elettronica e contestuale messa a disposizione dei componenti del Collegio, anche se tale attività è compiuta prima della costituzione del rapporto processuale non determina alcuna nullità ai sensi dell’art. 178, lett. c), c.p.p.. Cass. pen. sez. I 26 febbraio 2014, n. 9284

L’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità d’ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio, non potendo l’imputato essere privato del diritto di affdare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione. Cass. pen. sez. IV 19 febbraio 2014, n. 7968

Il diniego alla richiesta dell’imputato di accedere ai supporti magnetici di un’intercettazione non dà luogo alla nullità della richiesta di rinvio a giudizio, poiché detta sanzione – oltre a non essere espressamente comminata dall’articolo 416 cod. proc. pen. ­non può derivare dalla previsione generale dell’art. 178, comma primo lett. c) cod. proc. pen. considerato che gli adempimenti relativi all’acquisizione delle conversazioni intercettate (art. 268 cod. proc. pen.) non costituiscono condizione né antecedente procedimentale necessario dell’esercizio dell’azione penale. Cass. pen. sez. I 30 gennaio 2014, n. 4429

L’omissione dell’informazione di garanzia prima dell’adozione del decreto di sequestro preventivo, ovvero la mancata indicazione degli elementi di essa nello stesso decreto, in caso di contestualità, in tanto comportano la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p.in quanto determinino la violazione del diritto di difesa per la mancata possibilità di partecipazione del difensore alle operazioni di esecuzione del sequestro. Cass. pen. sez. V 17 febbraio 2012, n. 6519

La designazione, quale difensore di ufficio, di un difensore diverso da quello di turno secondo la tabella formata dal Consiglio dell’ordine forense d’intesa con il Presidente del Tribunale non configura una nullità sussumibile nella previsione dell’art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p.. Cass. pen. sez. III 19 gennaio 2012, n. 2176

Nel procedimento camerale l’omessa citazione del codifensore comporta una nullità a regime intermedio, la quale va eccepita prima della deliberazione della sentenza che definisce il grado, senza che rilevi la presenza o meno in udienza dell’imputato o del codifensore ritualmente citato. (Fattispecie relativa all’omessa notifica dell’avviso di udienza del giudizio d’appello ad uno dei codifensori dell’imputato). Cass. pen. sez. VI 17 marzo 2010, n. 10607

Non è abnorme l’ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, investito della richiesta di giudizio immediato formulata con riferimento a reato per il quale l’azione penale doveva essere esercitata mediante citazione diretta a giudizio, ordini la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, in quanto dall’omissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari può derivare una lesione della facoltà di intervento dell’imputato rilevante a norma dell’art. 178, lett. c) c.p.p. (In motivazione la S.C. ha affermato che il giudice del dibattimento può sindacare i presupposti e le condizioni per l’ammissione del giudizio immediato qualora essi si risolvano in violazioni di norme procedimentali concernenti l’intervento, l’assistenza o la rappresentanza dell’imputato). Cass. pen. sez. I 2 marzo 2010, n. 8227

La nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c) – conseguente alla pronuncia dell’ordinanza con cui il giudice revochi, senza sentire la difesa, l’ammissione di testi indicati da quest’ultima e tempestivamente eccepita – può essere, in presenza di una già dichiarata prescrizione del reato, dedotta e rilevata anche in sede di legittimità, qualora la sentenza di merito contenga la pronuncia di statuizioni in favore della parte civile. Cass. pen. sez. V 21 ottobre 2008, n. 39395

In tema di atti processuali, integra una nullità d’ordine generale per violazione del diritto di difesa (art. 178, comma primo, lett. c ) c.p.p. ) la totale assenza di documentazione degli atti dibattimentali di raccolta della prova. (Fattispecie nella quale il giudice aveva posto a fondamento della decisione prove dichiarative sprovviste di documentazione, sia per l’assenza di trascrizioni dovuta a malfunzionamento dell’apparecchio di fonoregistrazione, sia per la mancata redazione del verbale riassuntivo in violazione dell’art. 139, comma terzo, c.p.p. ). Cass. pen. sez. III 2 ottobre 2008, n. 37463

Costituisce una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, lett. c) c.p.p. la illegittima esclusione della parte civile nel giudizio di appello, sul presupposto che tale parte non aveva autonomamente impugnato la sentenza di primo grado, atteso che la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale si riflette sulla decisione relativa alla responsabilità civile anche in mancanza di impugnazione del capo concernente l’azione civile. Cass. pen. sez. IV 11 marzo 2004, n. 11468

In tema di notificazione al difensore dell’avviso di celebrazione del dibattimento, nell’ipotesi di omonimia fra più difensori dello stesso Foro aventi nome e cognome identici, è compito della cancelleria e dell’ufficiale giudiziario provvedere alla corretta notificazione così da consentire al difensore di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all’imputato di irregolarità cui non ha dato colpevolmente corso. (Nell’affermare tale principio la Corte ha annullato la sentenza emessa al termine di un giudizio viziato dalla nullità assoluta e insanabile della notificazione effettuata al difensore diverso da quello effettivamente nominato). Cass. pen. sez. III 14 febbraio 2002, n. 5982

Integra una nullità a regime intermedio, ad una lettura correlata degli artt. 178, lett. c) e 179 c.p.p.la nomina quale difensore d’ufficio, effettuata nel decreto di citazione a giudizio, di un avvocato cancellato dall’Albo professionale che non sia comparso nel dibattimento, atteso che tale ipotesi va parificata a quella di mancato avviso e non alla diversa ipotesi, che darebbe luogo a nullità assoluta, di assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Cass. pen. sez. III 14 febbraio 2002, n. 5990  .

In tema di udienza preliminare, il mancato rispetto del termine di dieci giorni entro il quale deve essere notificato il relativo avviso integra nullità a regime intermedio che, se dedotta, non comporta l’obbligo, per il giudice, di fissare una nuova udienza con la concessione dell’intero termine, potendo essere quest’ultimo integrato mediante rinvio dell’udienza di tanti giorni quanti sono necessari ad assicurarne il rispetto, giacché è sufficiente che l’imputato abbia a disposizione, per l’esercizio dell’attività difensiva, un periodo di tempo che, computato dalla data del primo avviso, risulti complessivamente corrispondente a quello prescritto. Cass. pen. sez. I 8 gennaio 2002, n. 427

Non è abnorme e, quindi, non può essere autonomamente impugnata l’ordinanza con cui il giudice del dibattimento, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, constatata la mancata comparizione dell’imputato e verificata la violazione del termine minimo di comparizione di cui all’art. 552, comma 3, c.p.p.restituisce gli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della citazione, dovendosi escludere che in tale ipotesi la rinnovazione possa essere disposta dal giudice a norma dell’art. 143 disp. att. c.p.p.in quanto il termine di comparizione è funzionale a garantire il diritto di difesa e la sua inosservanza incide direttamente sulla validità del decreto di citazione, configurando una nullità generale a regime intermedio, rilevabile anche d’ufficio, con conseguente regressione del procedimento allo stato in cui si è verificata la nullità. Cass. pen. sez. II 7 novembre 2001, n. 39687

La dichiarazione di contumacia dell’imputato è viziata da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 178, lett. c) c.p.p.con nullità di tutti gli atti successivi, se il giudice, ritenuto legittimo l’impedimento del difensore a comparire, anziché provvedere a norma dell’art. 486, comma 3, c.p.p. e sospendere o rinviare anche d’ufficio il dibattimento, fissare con ordinanza una nuova udienza e disporne la notificazione all’imputato non comparso, abbia, invece, nominato un difensore d’ufficio e dichiarato la contumacia dell’imputato, in assenza del difensore di fiducia. Cass. pen. sez. VI 26 ottobre 2001, n. 38464  .

In tema di riesame, qualora l’imputato sia assistito da due difensori, l’avviso della data dell’udienza camerale deve essere dato ad entrambi e non solo al difensore che abbia sottoscritto la relativa richiesta, con la conseguenza che l’omesso avviso ad uno solo dei due difensori dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale, pronunciata nonostante l’altro difensore, presente all’udienza, avesse dedotto la relativa eccezione entro i termini fissati dall’art. 182, comma 2, c.p.p.). Cass. pen. Sezioni Unite 11 settembre 2001, n. 33540

L’omessa notifica alla parte civile dell’avviso di fissazione del giudizio di rinvio davanti alla Corte d’Appello, disposto a seguito di annullamento di una sentenza di assoluzione impugnata ai soli effetti civili, determina una nullità a regime intermedio, di cui all’art. 178, comma primo, cod. proc. pen. che, ove tempestivamente dedotta, comporta l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice di rinvio competente per valore in grado d’appello. Cass. pen. sez. IV 11 aprile 2017, n. 18152

L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo c.p.p.quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, c.p.p.. (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato “ad avere un difensore di sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo). Cass. pen. Sezioni Unite 10 giugno 2015, n. 24630

L’omessa notifica all’imputato, dichiarato contumace, dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado con l’estratto del provvedimento comporta la nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza emessa all’esito del relativo giudizio. Cass. pen. sez. V 27 gennaio 2015, n. 3881

In tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, il pubblico ministero può introdurre nuovi elementi probatori a carico, all’udienza di riesame, ma il tribunale, al fine di assicurare la piena applicazione del contraddittorio, deve assegnare all’indagato un congruo termine a difesa, in difetto del quale si configura un’ipotesi di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’assistenza del medesimo. Cass. pen. sez. VI 24 dicembre 2014, n. 53720

Qualora il decreto che dispone il giudizio destinato all’imputato venga per errore notificato presso lo studio del difensore di fiducia invece che al domicilio validamente eletto, sussiste una nullità non assoluta, ma a regime intermedio, come tale deducibile a pena di decadenza nei termini previsti dall’art. 491 c.p.p.in quanto l’atto deve ritenersi comunque giunto a conoscenza dell’interessato (Fattispecie nella quale, pur essendo intervenuta la revoca dell’elezione di domicilio, il difensore di fiducia, la cui nomina non era stata del pari revocata, non aveva formulato alcuna osservazione sulla regolarità della notificazione del decreto che dispone il giudizio emesso dal g.u.p.). Cass. pen. sez. VI 8 luglio 2014, n. 29677

L’ordinanza con la quale il G.U.P. rigetti la richiesta difensiva di accedere ai supporti audiovisivi di una conversazione fra presenti, indicata fra gli elementi probatori a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, è affetta da nullità assoluta, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. per il pregiudizio arrecato al diritto di difesa dell’imputato a cui è sottratta la conoscenza di una prova a carico. Tale nullità è sanabile, ex art. 183, comma primo, lett. b), cod. proc. pen.con la richiesta di giudizio abbreviato e non è comunque più deducibile, per carenza di interesse, ex art. 182 cod. proc. pen. qualora nel corso del giudizio abbreviato il supporto sia acquisto e su di esso espletata perizia audiovisiva nel contraddittorio delle parti. Cass. pen. sez. I 30 gennaio 2014, n. 4429

Non sussiste la nullità di cui all’art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. qualora la formazione del fascicolo del dibattimento avvenga in assenza del contraddittorio delle parti, considerato che l’udienza di cui all’art. 431 cod. proc. pen. non comporta preclusioni di sorta e non pregiudica in alcun modo le esigenze della difesa, in quanto tutte le questioni in essa proponibili possono essere riproposte nella fase preliminare del dibattimento, ex art. 491 cod. proc. pen. Cass. pen. sez. II 23 dicembre 2013, n. 51740

L’omessa notifica all’imputato, già assente, del provvedimento, non richiesto, di anticipazione di un’udienza fissata per la trattazione del giudizio, con nuova emissione del decreto di citazione, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio. Cass. pen. sez. I 20 maggio 2011, n. 20121

In tema di impedimento del difensore dell’imputato, l’omessa valutazione dell’istanza di rinvio dell’udienza per motivi di salute determina il difetto di assistenza dell’imputato, con la conseguente nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, c.p.p. (Fattispecie nella quale il difensore di fiducia ha delegato altro difensore al mero deposito di un’istanza di rinvio, senza attribuirgli altre facoltà ai sensi dell’art. 102 c.p.p.). Cass. pen. sez. VI 6 marzo 2008, n. 10376

L’omessa citazione nel giudizio di impugnazione del responsabile civile che, presente nel giudizio di primo grado, ha proposto appello avverso la sentenza, integra una nullità a regime intermedio che può essere eccepita esclusivamente dalla parte illegittimamente pretermessa e non anche dall’imputato, il quale non vanta un interesse giuridicamente apprezzabile all’osservanza della disposizione violata. Cass. pen. sez. IV 23 gennaio 2008, n. 3462

La mancata emissione di decreto di irreperibilità dell’imputato ai fini della notifica dell’estratto della sentenza contumaciale determina una nullità generale a regime intermedio dell’atto, da ritenersi sanata laddove l’imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa. Cass. pen. sez. III 7 gennaio 2008, n. 181

Nel caso di assenza in dibattimento sia dell’imputato che del difensore risulta preliminare la decisione sull’effettiva rilevanza dell’impedimento a comparire eventualmente prospettato dall’imputato e comunque l’eventuale dichiarazione della sua contumacia, cui il giudice deve provvedere sentito il pubblico ministero e il sostituto designato per il difensore assente; solo dopo avere deciso con riferimento alla posizione dell’imputato, il giudice può prendere in esame la richiesta di rinvio per impedimento del difensore. Di talché non è viziata da nullità ai sensi dell’art. 178 lett. c) c.p.p. la dichiarazione di contumacia dell’imputato, allorché il giudice, a tal fine, abbia nominato d’ufficio un sostituto del difensore assente, che sia stato poi ritenuto legittimamente impedito. Cass. pen. Sezioni Unite 9 marzo 2006, n. 8285

Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell’ordinanza di rinvio, poiché, nel diverso caso di rinvio a udienza .ssa, la lettura dell’ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l’imputato contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, che per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all’udienza. Cass. pen. Sezioni Unite 9 marzo 2006, n. 8285

La notificazione della citazione dell’imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anzichè presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di “omissione” della notificazione ex art. 179 c.p.p.ma dà luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178 lett. c) c.p.p.soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 comma primo, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 stesso codice, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all’art. 179 comma primo c.p.p.rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la notificazione del decreto che disponeva il giudizio, effettuata con le modalità anzidette e seguita da una richiesta di rinvio della udienza per motivi di salute, avanzata dal difensore dell’imputato contumace, non potesse considerarsi inesistente e quindi equiparabile ad una notificazione “omessa” ma dovesse piuttosto reputarsi idonea, in concreto, a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato. Con la conseguenza che la nullità determinatasi, essendo non assoluta ma generale e di natura intermedia, non avrebbe potuto essere eccepita per la prima volta in Cassazione). Cass. pen. Sezioni Unite 7 gennaio 2005, n. 119

Nel caso di nullità non assolute attinenti al diritto di difesa dell’imputato, la deducibilità della relativa eccezione è soggetta alla preclusione di cui all’art. 182, comma 2, prima parte, c.p.p.alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che l’imputato sia presente ed assistito da un difensore, ancorché nominato d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia, non comparso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto operante la suddetta preclusione in un caso in cui, essendo mancato l’avviso dell’udienza d’appello ad uno dei due difensori di fiducia e non essendo comparso l’altro, ritualmente avvisato, l’imputato, presente, era stato assistito da un difensore designato ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p.). Cass. pen. sez. I 28 aprile 2003, n. 19691

In tema di procedimento di esecuzione, l’incompletezza dell’avviso di udienza che non contenga l’oggetto del procedimento costituisce una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. Cass. pen. sez. III 16 aprile 2003, n. 18070

La nullità conseguente all’omessa notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari prima della richiesta di rinvio a giudizio non rientra tra quelle assolute e insanabili, in quanto non riguarda la citazione dell’imputato stesso, le cui facoltà difensive non ne risultano limitate nel corso dell’intero dibattimento, ma tra quelle a regime intermedio, con la conseguenza che va eccepita o rilevata di ufficio fino alla deliberazione della sentenza di primo grado. Cass. pen. sez. III 17 gennaio 2003, n. 2116

Nei giudizi d’appello che si svolgono in camera di consiglio secondo il disposto dell’art. 599 c.p.p.compresi quelli relativi alle impugnazioni delle sentenze pronunciate in primo grado nei giudizi abbreviati, l’imputato ristretto nella libertà ha diritto di comparire personalmente e, quando abbia tempestivamente manifestato la propria volontà in tal senso, la mancata traduzione rileva quale legittimo impedimento anche se si tratti di persona detenuta o internata in un diverso distretto di corte d’appello, conseguendo altrimenti dalla violazione del contraddittorio una nullità riconducibile alla lett. c) dell’art. 178 c.p.p. (In motivazione la Corte ha ritenuto che la disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 599 c.p.p. debba prevalere su quella generale contenuta nel comma 4 dell’art. 127 stesso codice, anche in considerazione del contesto processuale riguardante la colpevolezza dell’imputato). Cass. pen. sez. V 29 luglio 2002, n. 28867

Nel giudizio di appello in camera di consiglio, l’udienza deve essere rinviata quando vi è un legittimo impedimento dell’imputato che, sottoposto alla misura dell’obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello del luogo di svolgimento del giudizio, abbia manifestato la volontà di comparire e non abbia ottenuto autorizzazione dal giudice competente. Ne consegue che la sentenza pronunciata all’esito dell’udienza – celebrata nonostante l’impedimento dell’imputato a comparire – è viziata dalla nullità prevista dall’art. 178 lett. c) c.p.p.a regime intermedio ex art. 180 dello stesso codice. Cass. pen. sez. VI 4 giugno 2002, n. 21561

La nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, qualora incida direttamente sulla vocatio in iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all’omessa citazione dell’imputato medesimo, in quanto impedisce a quest’ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile. Cass. pen. Sezioni Unite 8 maggio 2002, n. 17179

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