Art. 175 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Restituzione nel termine

Articolo 175 - codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza (173), se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore (1).
2. L’imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato (2).

2.1. L’imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall’articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. (5)
2 bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato (3).
3. [La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza (173), entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza dell’atto (4). La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
4. Sulla richiesta decide con ordinanza (125) il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell’esercizio dell’azione penale (405) provvede il giudice per le indagini preliminari (328). Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.
5. L’ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.
6. Contro l’ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione (606 ss.).
7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell’imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine (670).
8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato (157 c.p.), del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale (548) o del decreto di condanna (460) e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione.
8-bis. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2.1, non si tiene conto, ai fini della improcedibilità di cui all’articolo 344-bis, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione. (5)

Articolo 175 - Codice di Procedura Penale

1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza (173), se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore (1).
2. L’imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato (2).

2.1. L’imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall’articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. (5)
2 bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato (3).
3. [La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza (173), entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza dell’atto (4). La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
4. Sulla richiesta decide con ordinanza (125) il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell’esercizio dell’azione penale (405) provvede il giudice per le indagini preliminari (328). Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.
5. L’ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.
6. Contro l’ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione (606 ss.).
7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell’imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine (670).
8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato (157 c.p.), del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale (548) o del decreto di condanna (460) e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione.
8-bis. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2.1, non si tiene conto, ai fini della improcedibilità di cui all’articolo 344-bis, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione. (5)

Note

(1) Questo periodo è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, nella L. 22 aprile 2005, n. 60.
(2) Questo comma è stato, da ultimo, così sostituito dall’art. 11, comma 6, della L. 28 aprile 2014, n. 67. A norma dell’art. 15 bis, comma 1, della L. 28 aprile 2014, n. 67, inserito dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 – con decorrenza dal 22 agosto 2014, le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità.
(3) Questo comma è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, nella L. 22 aprile 2005, n. 60.
(4) Il periodo tra parentesi quadrate è stato soppresso dall’art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito, con modificazioni, nella L. 22 aprile 2005, n. 60.
(5) Il presente comma è stato inserito dall’art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

Massime

La competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre istanza di ammissione al giudizio abbreviato spetta, ex art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. al giudice che procede e, quindi, nel caso in cui sia emesso il decreto che dispone il giudizio immediato, al tribunale, quale giudice che procede al dibattimento, e non al giudice per le indagini preliminari. Cass. pen. sez. I 29 marzo 2017, n. 15771

La previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 175 cod. proc. pen. – secondo cui, nell’ipotesi di restituzione nel termine concessa ai sensi del comma secondo del predetto articolo nella versione antecedente le modi.che operate dalla legge n. 67 del 2014, non si tiene conto, nel computo della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione – non è suscettibile di estensioni analogiche “in malam partem”, non potendo in particolare ricomprendere, ai fini della sterilizzazione dei tempi di prescrizione, l’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione accerti, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. che la sentenza non è esecutiva per omessa notificazione, disponendone la rinnovazione. Cass. pen. sez. III 22 febbraio 2017, n. 8713

La restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della l. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell’art. 15-bis della legge citata, comporta la facoltà per l’imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, di chiedere al giudice di appello di essere ammesso a un rito alternativo al dibattimento. Cass. pen. Sezioni Unite 7 dicembre 2016, n. 52274

La persona offesa, non essendo “parte” del processo in senso tecnico, non può chiedere ed ottenere, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile. Cass. pen. sez. V 10 marzo 2015, n. 10111

La restituzione nel termine per proporre appello avverso una sentenza contumaciale non comporta la necessità di ordinare una nuova notifica del relativo estratto, che avrebbe la funzione di informare l’interessato circa l’esistenza e il contenuto di un provvedimento di cui egli ha già effettiva conoscenza, tanto da averlo indicato al giudice dell’impugnazione o, a seconda dei casi, dell’opposizione come oggetto del gravame che ha inteso proporre. Cass. pen. sez. VI 15 luglio 2014, n. 31141

In tema di restituzione nel termine per l’impugnazione delle sentenze contumaciali, qualora l’imputato abbia avuto conoscenza del procedimento che lo riguarda è onerato ad attivarsi per conoscere le eventuali sentenze contro di lui emesse e, qualora non alleghi circostanze riconducibili a caso fortuito o a forza maggiore che gli abbiano impedito di assumere le predette informazioni, il termine di trenta giorni, previsto dai commi 2 e 2 bis dell’art. 175 cod. proc. pen. deve ritenersi che decorre dal momento dell’accertata notizia del procedimento. (Fattispecie relativa ad imputato latitante, cui era stato notificato all’estero un mandato di cattura europeo, emesso sulla scorta di un’ordinanza cautelare di cinque anni prima, e che aveva nominato un difensore 40 giorni dopo la notifica predetta ed aveva appreso, dopo altri 10 giorni, dell’irrevocabilità della sentenza sui fatti oggetto del MAE, in cui la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione del giudice di merito che in assenza di giustificazioni sulle ragioni del ritardo della nomina del difensore, aveva individuato il “dies a quo” per l’impugnazione della sentenza contumaciale dalla notifica del mandato). Cass. pen. sez. I 23 dicembre 2013, n. 51773

L’effettiva conoscenza del procedimento, ai fini della richiesta di restituzione nel termine per l’impugnazione della condanna contumaciale, non può farsi coincidere con quella di un atto posto in essere di iniziativa dalla polizia giudiziaria anteriormente alla formale instaurazione dello stesso procedimento, attesa la coincidenza di essa con l’iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.. (Nella specie l’istante aveva nominato il difensore di fiducia dopo l’esecuzione di un sequestro e quest’ultimo, in qualità di domiciliatario, aveva accettato gli atti da quel momento notificatigli senza effettuare alcuna comunicazione all’Autorità giudiziaria). Cass. pen. sez. II 9 febbraio 2012, n. 4987

Il condannato contumaciale che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento ha diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione benchè la sentenza di condanna, a suo tempo emessa, sia stata impugnata dal difensore di fiducia e sia passata in giudicato ben prima della dichiarazione di parziale illegittimità dell’ art. 175, comma secondo, c.p.p. per effetto della sentenza n. 317 del 2009 della Corte costituzionale. Cass. pen. sez. I 21 gennaio 2011, n. 2226

Il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, non può essere fondato sul solo fatto che la sentenza sia stata notificata al difensore d’ufficio presso cui egli aveva in precedenza eletto domicilio e che questi avesse nel corso del giudizio avanzato istanza di rinvio al fine di valutare la possibilità di accedere a riti alternativi, essendo invece necessaria la prova positiva che lo stesso difensore sia effettivamente entrato in contatto con il suo assistito. Cass. pen. sez. VI 22 febbraio 2010, n. 7080

Deve essere restituito nel termine per impugnare la sentenza contumaciale l’imputato che non abbia avuto conoscenza effettiva del processo a suo carico, nonostante il suo difensore abbia tempestivamente presentato appello avverso la medesima sentenza. Cass. pen. sez. VI 3 febbraio 2010, n. 4695

Anche in presenza delle modi.che dell’art. 175 c.p.p. introdotte dalla legge n. 60 del 2005, rimane valido il principio secondo cui, ove si deducano vizi determinanti nullità della notifica dell’estratto contumaciale, non può essere avanzata richiesta di rimessione in termini per l’impugnazione ma va proposta impugnazione tardiva, sorretta dalla prova che il termine per impugnare non è decorso proprio a causa della suddetta nullità. Cass. pen. sez. V 21 settembre 2009, n. 36517

In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, ove l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore venga annullata dalla Corte di cassazione per inosservanza del termine di quarantotto ore, decorrente dalla notifica del provvedimento stesso e finalizzato a consentire la presentazione di memorie e deduzioni, il giudice di rinvio è tenuto a restituire nel predetto termine l’interessato, non potendo decidere prima che lo stesso sia nuovamente decorso. Cass. pen. sez. III 16 gennaio 2009, n. 1461

In tema di restituzione in termine, condizione ostativa alla restituzione è la coesistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, ovvero la conoscenza del procedimento, la rinuncia volontaria a comparire e la rinuncia volontaria ad impugnare, sicchè, in difetto di una sola di esse, il giudice deve accogliere la richiesta. (Fattispecie nella quale risultava solo la prova della conoscenza del procedimento). Cass. pen. sez. III 13 gennaio 2009, n. 837

In tema di restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale ai sensi dell’art. 175, comma secondo, c.p.p. non sussiste preclusione alla presentazione della relativa istanza da parte dell’imputato, quando una precedente richiesta sia stata dichiarata inammissibile per essere stata proposta da soggetto non legittimato. (Fattispecie in cui la precedente istanza di restituzione era stata presentata da un difensore cui l’imputata aveva conferita una procura generale alle liti ). Cass. pen. sez. VI 7 ottobre 2008, n. 38306

Con la novella legislativa entrata in vigore il 24 aprile 2005, oltre a introdurre un’esigenza di “conoscenza effettiva” ai fini dell’articolo 175, comma 2, Codice di procedura penale, ha scelto di privilegiare il ruolo del difensore di fiducia accentuandone ulteriormente la valenza (rispetto alla difesa d’ufficio) e riconoscendo al relativo rapporto professionale (“fiduciario” nel senso più rigoroso del termine) un inedito rilievo specifico e concreto sotto il profilo del soddisfacimento reale di tale esigenza di “conoscenza effettiva”. Tuttavia, operando tale scelta il legislatore ha finito con il riconoscere implicitamente l’intrinseca debolezza delle cosiddette “presunzioni di conoscenza” legate alle notificazioni effettuate a norma degli articoli 161, comma 4 e 165, Codice di procedura penale a mani di un difensore nominato di ufficio all’imputato processato in contumacia in quanto irreperibile o latitante. Pertanto tali notificazioni al difensore d’ufficio sono, di per sé, inidonee a dimostrare la “effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento” in capo all’imputato (a meno che, nel caso specifico, la conoscenza non emerga aliunde, ovvero non si dimostri che il difensore d’ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare un effettivo rapporto professionale con lui). Cass. pen. sez. I 10 maggio 2006, n. 16002

L’accoglimento dell’istanza di restituzione nei termini per l’impugnazione della sentenza pronunciata in contumacia, in base alla novella dell’art. 175 c.p.p. introdotta con il D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif. dalla L. n. 60 del 2005, è condizionata all’assenza di prova positiva della effettività della conoscenza del procedimento o del provvedimento, e quindi anche la sola conoscenza del procedimento impedisce all’imputato di avvalersi della restituzione in termini, pur se la sentenza sia poi stata notificata con i previsti meccanismi della mera conoscenza «legale», che non sono di per sé inidonei ad assicurare l’effettività della conoscenza. (La Corte ha rilevato che l’imputato era pienamente a conoscenza del procedimento, essendo stato tratto in arresto ed essendo stato sottoposto, per un periodo di tempo apprezzabile, alla misura della custodia cautelare, sia in carcere che agli arresti domiciliari, e che aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, ove poi gli era stato notificato l’estratto contumaciale della sentenza, con conseguente effettiva conoscenza del provvedimento per mezzo del domiciliatario, a lui legato, in forza dell’elezione, da uno stretto rapporto fiduciario). Cass. pen. sez. II 9 maggio 2006, n. 15903

Nel procedimento per decreto la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione spetta al giudice per le indagini preliminari. (Nel risolvere il conflitto di competenza la Corte ha escluso che in tali casi la competenza possa essere riconosciuta al giudice del dibattimento). Cass. pen. Sezioni Unite 3 febbraio 2006, n. 4445

In tema di restituzione in termini per l’impugnazione delle sentenze contumaciali, la novella introdotta con il D.L. n. 17 del 2005, conv. con L. n. 60 del 2005, con cui si è adeguato un istituto processuale già esistente alle indicazioni della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulle garanzie della difesa nel procedimento in absentia non soggiace per la sua natura processuale al criterio applicativo della retroattività della legge più favorevole al reo, e quindi non determina la riapertura dei termini per la proposizione dell’istanza, con la conseguenza che resta ferma la decadenza dal diritto verificatasi per mancata proposizione tempestiva dell’istanza nel vigore della disciplina precedente. Cass. pen. sez. III 16 gennaio 2006, n. 1434

Per «effettiva conoscenza» del provvedimento, ai fini della decorrenza del termine per la richiesta, da parte dell’imputato giudicato in contumacia, di restituzione in termine per la proposizione di impugnazione, deve intendersi la sicura cognizione dell’esistenza e degli estremi essenziali (autorità, data, oggetto) di detto provvedimento, acquisita a seguito di notizia certa o di notificazione di un atto formale (nella specie, ordine di carcerazione contenente gli estremi della sentenza di condanna) che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui la conoscenza si è verificata, senza che sia, peraltro, a tal fine richiesto che la stessa si estenda all’intero contenuto dell’atto ed ai suoi eventuali vizi. Cass. pen. sez. II 8 luglio 2005, n. 25041

La notifica della sentenza contumaciale effettuata mediante consegna al difensore presuppone l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato e richiede, ai fini della restituzione nel termine, la dimostrazione che il contumace non si sia volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento. Qualora tale impossibilità derivi da un comportamento volontario dell’imputato – allontanatosi dal domicilio dichiarato o eletto senza adempiere l’onere di comunicare la variazione – ricorrono gli estremi della volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti che, ai sensi dell’art. 175, comma secondo, c.p.p.è preclusiva della restituzione in termini per l’impugnazione della sentenza contumaciale. Cass. pen. sez. VI 24 gennaio 2004, n. 2547

In tema di restituzione in termini, qualora la sentenza contumaciale sia stata ritualmente notificata, il richiedente ha l’onere di provare le ragioni che gli hanno impedito di conoscere il provvedimento da impugnare e la diversa epoca in cui ne è venuto a conoscenza, onde consentire il riscontro del rispetto del termine di dieci giorni previsto dall’art. 175, comma 3 c.p.p.dovendosi, in difetto, ritenere verificata la decadenza dal termine. Cass. pen. sez. II 17 aprile 2003, n. 18652

In tema di restituzione in termini, se la sentenza è stata notificata personalmente al contumace, l’imputato ha l’onere di provare la propria incolpevole ignoranza del provvedimento da impugnare, mentre, se vi è stata la notifica al difensore ai sensi degli artt. 159, 161, comma 4 e 169 c.p.p.è compito del giudice verificare se l’imputato contumace si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti. Cass. pen. sez. II 16 aprile 2003, n. 18107

Qualora venga presentato davanti al giudice dell’esecuzione un atto formalmente qualificato come istanza di incidente di esecuzione, con il quale sia in realtà chiesta la restituzione nel termine per impugnare ex art. 175 c.p.p.spetta al giudice dare l’esatta qualificazione dell’atto sottoposto al suo esame. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretto l’operato della Corte di merito che, investita dell’incidente di esecuzione promosso dal difensore, aveva qualificato l’atto come istanza di riammissione in termini, trasmettendo gli atti alla Suprema Corte per la decisione). Cass. pen. sez. VI 26 febbraio 2003, n. 9088

In tema di restituzione nel termine, il rimedio previsto dall’art. 175, comma secondo c.p.p. è applicabile solo nell’ipotesi di imputato contumace, non potendo invece beneficiarne l’imputato assente. Cass. pen. sez. VI 17 febbraio 2003, n. 7768

Sulla richiesta di restituzione nel termine, ai sensi dell’art. 175 comma 1 c.p.p.il giudice è tenuto ad osservare le forme del procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 127 c.p.p.assicurando, attraverso il contraddittorio, il diritto delle parti di partecipare al procedimento. (Nel caso di specie, non era stato dato l’avviso alla parte civile della presentazione della richiesta dell’imputato di essere rimesso in termini per proporre appello). Cass. pen. sez. VI 27 giugno 2002, n. 24723

Il giudice dell’esecuzione investito sia da incidente inteso ad ottenere la declaratoria di non esecutività di un provvedimento, ai sensi dell’art. 670, comma 1 c.p.p.sia da istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione, decide su quest’ultima solo ove non debba dichiarare la non esecutività del provvedimento contestato, in quanto, nel caso contrario, l’interesse alla restituzione in termine resta assorbito nella declaratoria di non esecutività, che comporta una nuova decorrenza del termine per impugnare. Cass. pen. sez. II 5 aprile 2001, n. 14150

In tema di restituzione in termini, posto che l’art. 175, comma 2, c.p.p. accorda all’imputato, ai fini dell’impugnazione di pronunce di condanna, un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto, in via generale, per le altre parti processuali, dal precedente comma 1 dello stesso articolo, ponendo come necessaria condizione solo quella che la mancata conoscenza del provvedimento impugnabile non sia riconducibile a fatto o colpa dello stesso imputato (senza richiedere anche il caso fortuito o la forza maggiore), deve ritenersi illegittima la mancata restituzione in termini di un imputato al quale – essendosi egli allontanato dalla propria residenza per prestare assistenza alla madre, gravemente ammalata e successivamente deceduta – si sia soltanto addebitato, genericamente, da parte del giudice di merito, di non aver adottato, prima di allontanarsi, gli accorgimenti dettati dalla «normale diligenza per la ricezione della corrispondenza», laddove sarebbe stata necessaria una più approfondita e specifica valutazione, sia pur nei limiti imposti dalla sommarietà del rito, delle concrete possibilità che l’imputato avrebbe avuto di adottare i suddetti accorgimenti, tenendo conto, in particolare, della composizione del suo nucleo familiare, dell’ubicazione della casa di abitazione e dell’eventuale presenza di vicini, come pure della maggiore o minore prevedibilità di una futura notifica di atti giudiziari. Cass. pen. sez. III 9 febbraio 2001, n. 5465

L’inesatto adempimento della prestazione professionale da parte del difensore di fiducia, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione nel termine, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione; né può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di restituzione in termini per proporre impugnazione, non ravvisando caso fortuito o forza maggiore nell’omesso controllo del deposito della sentenza da parte del difensore di fiducia, e nella conseguente mancanta verifica del decorso del termine per impugnare). Cass. pen. sez. II 17 novembre 2016, n. 48737

Integra fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l’impugnazione, l’errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l’omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito; tuttavia, l’istante ha l’onere di provare rigorosamente – mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo – il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi ad allegare a sostegno del proprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati. Cass. pen. sez. II 4 novembre 2015, n. 44509

Non integra il caso fortuito o la forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine per proporre impugnazione, l’errore del difensore anche se determinatosi con il concorso della cancelleria, se evitabile con l’impiego della media diligenza. (Fattispecie in cui, dopo il deposito della sentenza nel termine indicato nel dispositivo letto in udienza alla presenza delle parti, la cancelleria aveva provveduto alla notificazione non dovuta dell’avviso di deposito del provvedimento privo della precisata prescrizione cronologica). Cass. pen. sez. I 27 settembre 2013, n. 40282

L’accoglimento dell’istanza di restituzione nei termini per l’impugnazione della sentenza pronunciata in contumacia, in base alla novella dell’art. 175 c.p.p. introdotta con il D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif. dalla L. n. 60 del 2005, è condizionata all’assenza di prova positiva della effettività della conoscenza del procedimento o del provvedimento, e quindi anche la sola conoscenza del procedimento impedisce all’imputato di avvalersi della restituzione in termini, pur se la sentenza sia poi stata notificata con i previsti meccanismi della mera conoscenza «legale», che non sono di per sé inidonei ad assicurare l’effettività della conoscenza. (La Corte ha rilevato che l’imputato era pienamente a conoscenza del procedimento, essendo stato tratto in arresto ed essendo stato sottoposto, per un periodo di tempo apprezzabile, alla misura della custodia cautelare, sia in carcere che agli arresti domiciliari, e che aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, ove poi gli era stato notificato l’estratto contumaciale della sentenza, con conseguente effettiva conoscenza del provvedimento per mezzo del domiciliatario, a lui legato, in forza dell’elezione, da uno stretto rapporto fiduciario). Cass. pen. sez. II 9 maggio 2006, n. 15903

In tema di restituzione nei termini, non possono configurarsi come caso fortuito o forza maggiore né la detenzione dell’imputato, né l’errore di fatto commesso da chi ha proposto l’istanza, giudicata inammissibile, essendo all’imputato consentito di proporre le istanze, le dichiarazioni e le impugnazioni autorizzate dalla legge con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento, né l’erroneo espletamento dell’incarico da parte del difensore, salvo che quest’ultimo, come espressamente previsto nell’art. 175, primo comma, c.p.p. non si sia personalmente trovato nella situazione di caso fortuito o forza maggiore. Cass. pen. sez. IV 25 novembre 2003, n. 45364

Costituisce forza maggiore, ai fini della remissione in termini di cui all’art. 175, comma 1 c.p.p.l’impossibilità di conoscere l’avvenuto deposito della sentenza nel termine previsto dall’art. 544, comma 2, c.p.p. per un’erronea informazione ricevuta dalla cancelleria. Tuttavia incombe all’istante di dare la prova rigorosa di tale fatto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto insufficiente a tale scopo la mera dichiarazione dell’istante, affermando che questi avrebbe invece dovuto provare, anche con attestazione scritta dalla cancelleria, che allo scadere dei termini di legge la sentenza non era sta ancora depositata). Cass. pen. sez. VI 26 febbraio 2003, n. 9088

In tema di restituzione nel termine, l’impedimento assoluto del difensore è invocabile quale causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 175 c.p.p. laddove esso abbia inciso sulla presentazione dell’impugnazione di una sentenza, in quanto la complessità e la delicatezza delle scelte che l’imputato deve compiere in ordine alla determinazione e all’illustrazione dei motivi d’impugnazione e la gravità delle conseguenze che l’ordinamento fa discendere da motivi incompleti o mal formulati esigono che sia garantita l’effettività della difesa tecnica per la tempestiva presentazione di un’impugnazione correttamente formulata e argomentata. Cass. pen. sez. III 23 aprile 2002, n. 15187

In tema di restituzione nel termine di restituzione nel termine per forza maggiore, l’impossibilità a lasciare il proprio domicilio, a causa di malattia documentata da certificato medico, costituisce uno stato di assoluta incapacità che impedisce la proposizione dell’impugnazione anche nelle forme della spedizione a mezzo posta o della delega al difensore o della presentazione a mezzo di incaricato. Cass. pen. sez. IV 5 gennaio 2001, n. 4969

Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che legittimano la restituzione in termini. L’ipotesi dell’errore, o di omissione causata da errore, ai fini della restituzione in termini di cui all’art. 175 c.p.p. non può infatti essere assimilata alle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore in quanto queste si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, mentre il primo, consistendo in una falsa rappresentazione della realtà, è vincibile mediante la normale diligenza ed attenzione. Cass. pen. sez. V 28 febbraio 2000, n. 626

In tema di restituzione nel termine, non è consentito all’imputato far valere, sostituendosi al difensore, un impedimento che riguardi il difensore medesimo; ed invero il codice di rito – così innovando rispetto a quello precedente – prevede la legittimazione del difensore in proprio e per causa propria alla richiesta di essere reintegrato in un diritto o facoltà, né può ritenersi sussitente alcuna funzione di rappresentanza del difensore da parte dell’imputato. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento di rigetto, da parte del giudice di merito, dell’istanza di restituzione formulata dall’interessato il quale aveva addotto come causa di forza maggiore la malattia del suo difensore). Cass. pen. sez. II 28 settembre 1999, n. 1763

In tema di restituzione in termini, si verifica forza maggiore quando si manifesti un impedimento tale da rendere vano ogni sforzo umano, impedimento che derivi da cause esterne e che non sia imputabile a chi tale restituzione richiede. Conseguentemente non può invocare la forza maggiore il P.M. che, rappresentando di essere venuto in possesso degli atti in epoca successiva alla scadenza del termine utile per proporre impugnazione, chieda di essere, per tale motivo, rimesso in termini. (Nella fattispecie, la Corte ha rilevato che il P.M.che pure aveva tempestivamente richiesto alla cancelleria del giudice gli atti, avrebbe comunque potuto proporre impugnazione, sulla base della pubblica lettura del provvedimento – in sé compiuto – ovvero avrebbe potuto direttamente attivarsi, nel termine previsto, per acquisire il fascicolo). Cass. pen. sez. V 4 agosto 1999, n. 2103

Il mancato adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre opposizione al decreto penale, dovuto ad impedimento per malattia, non concreta un’ipotesi di forza maggiore al fine di ottenere la restituzione in termini, sia perché il conferimento di procura speciale al difensore di fiducia non sottrae all’imputato l’analogo potere di proporre opposizione sia perché lo stesso difensore, ancorché ammalato, può porre in essere altra attività necessaria per il rispetto dei termini. Cass. pen. sez. IV 24 maggio 1999, n. 1447

La forza maggiore, la quale giusti.ca la restituzione in termini, si configura come un particolare impedimento che si presenta come assoluto – sì da rendere vano ogni sforzo dell’uomo per superarlo – e derivante da cause esterne a lui non imputabili; essa è invocabile anche dal difensore, come chiaramente indicato dall’art. 175 c.p.p.: in tal caso la forza maggiore, oltre che ad essere, come per le altre parti, invincibile, deve presentare natura tale da non permettere a chi ne è raggiunto di avvalersi dei mezzi e degli strumenti che il codice di rito pone a disposizione del difensore per compiere non personalmente una determinata attività processuale. Pertanto il difensore, che richiede la riammissione nel termine per proporre impugnazione, deve allegare – e documentare – l’esistenza di un evento così grave da impedirgli di presentare l’atto di impugnazione nella cancelleria del luogo in cui si trova oppure a mezzo del servizio postale o di nominare un sostituto che seguisse le sue direttive. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha osservato che il dedotto impedimento, pur con la conseguente necessità di assidua presenza nell’ospedale ove era ricoverato il congiunto, aveva determinato per il ricorrente delle difficoltà ad esplicare il suo mandato defensionale, indubbiamente gravi, ma neutralizzabili con gli accorgimenti sopra menzionati). Cass. pen. sez. III 23 maggio 1997, n. 1716

L’effettuazione di lavori nell’abitazione di residenza non equivale ad impossibilità di prendere cognizione della notifica del decreto penale, sicché non è concepibile la restituzione nel termine, di cui all’art. 175 c.p.p.per proporre opposizione avverso il decreto medesimo. (La S.C. ha osservato che l’eventuale restituzione, che ripristina il potere in capo al soggetto che l’ha perso, è – nella disciplina codicistica – rigorosamente correlata all’evenienza in cui l’osservanza del termine sia attribuibile a «caso fortuito o forza maggiore» intesi quali cause non imputabili al decaduto, né basta una difficoltà pio meno elevata di prendere cognizione della corrispondenza, facendo riferimento l’ipotesi legale ad un atto impossibile e richiedendo coerentemente un’ignoranza incolpevole [art. 175 comma 2 c.p.p.] che non ricorre nella specie). Cass. pen. sez. III 10 maggio 1997, n. 1553  .

L’errore, proprio perché costituito da una falsa rappresentazione della realtà, non può mai integrare, ai fini della restituzione nel termine, le ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore, consistendo la prima in un fatto esterno, inatteso e impensabile, che impedisce il compimento dell’atto processuale o ne frustra il risultato ad esso connaturale; la seconda in una forza impeditiva non altrimenti vincibile. (Nella specie, in applicazione di tali principi, è stato escluso che potesse dar luogo a restituzione in termini per la proposizione di impugnazione l’erroneo convincimento, asseritamente nutrito dall’interessato, secondo il quale la rinuncia a presenziare al dibattimento, a suo tempo da lui ritualmente formulata, avrebbe dovuto dar luogo a dichiarazione di contumacia – con successiva notifica, quindi, dell’estratto contumaciale – e non invece, come era avvenuto, a dichiarazione di assenza). Cass. pen. sez. I 27 dicembre 1995, n. 5645  .

Perché la malattia possa costituire un caso di forza maggiore che giusti.chi la restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, occorre che sia di tale gravità da impedire la proposizione dell’opposizione a mezzo della posta o di procuratore speciale. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la Suprema Corte ha osservato, in particolare, che il soggiorno all’estero per cure non costituisce forza maggiore e che il caso fortuito non può essere fondato sulla colpevole dimenticanza del consegnatario dell’atto o sul colpevole smarrimento di questo). Cass. pen. sez. III 9 febbraio 1995, n. 193

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