Art. 174 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Prolungamento dei termini di comparizione

Articolo 174 - codice di procedura penale

1. Se la residenza dell’imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a norma dell’art. 161 è fuori del comune nel quale ha sede l’autorità giudiziaria procedente, il termine per comparire è prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni cinquecento chilometri di distanza, quando è possibile l’uso dei mezzi pubblici di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento dei termini ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento del termine non può essere superiore a tre giorni. Per l’imputato residente all’estero il prolungamento del termine è stabilito dall’autorità giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili.
2. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale l’autorità procedente emette ordine o invito.

Articolo 174 - Codice di Procedura Penale

1. Se la residenza dell’imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a norma dell’art. 161 è fuori del comune nel quale ha sede l’autorità giudiziaria procedente, il termine per comparire è prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni cinquecento chilometri di distanza, quando è possibile l’uso dei mezzi pubblici di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento dei termini ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento del termine non può essere superiore a tre giorni. Per l’imputato residente all’estero il prolungamento del termine è stabilito dall’autorità giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili.
2. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale l’autorità procedente emette ordine o invito.

Massime

Il prolungamento dei termini, previsto dall’art. 174 c.p.p. nel caso di diversità del luogo di residenza da quello in cui ha sede l’autorità procedente, non trova applicazione quanto all’avviso al difensore, il quale non rientra nel novero delle persone, diverse dall’imputato, per le quali l’autorità giudiziaria procedente emette «ordine o invito». Cass. pen. sez. IV 4 agosto 1999, n. 2202

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