Art. 163 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto

Articolo 163 - codice di procedura penale

1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli artt. 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 148 e 157. (1)

Articolo 163 - Codice di Procedura Penale

1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli artt. 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 148 e 157. (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato così modificato dall’art. 10, comma 1, lett. q), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

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