Ai fini della validità del decreto d’irreperibilità, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza “ex post” sulla legittimità della procedura. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi l’ordinanza con cui è stato valutato irrilevante, ai fini della richiesta di rimessione in termini per impugnare l’ordinanza di carcerazione, il fatto, successivamente emerso, che il condannato, dopo due anni dalle ricerche, fosse divenuto reperibile e che, al momento dell’emissione del decreto di irreperibilità, fosse verosimilmente detenuto all’estero). Cass. pen. sez. III 16 aprile 2018, n. 16708
L’irregolare emissione del decreto di irreperibilità dell’imputato ai fini della notifica dell’estratto della sentenza contumaciale determina una nullità generale a regime intermedio dell’atto, da ritenersi sanata laddove l’imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa. Cass. pen. sez. V 21 agosto 2013, n. 35241
Il decreto di irreperibilità emesso dal P.M. ai fini della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari è efficace anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, salvo che il P.M. effettui ulteriori indagini dopo la notifica di detto avviso. Cass. pen. Sezioni Unite 20 giugno 2012, n. 24527
L’efficacia del decreto di irreperibilità, emesso nel corso delle indagini preliminari, permane sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, risultando irrilevante il sopravvenuto stato di detenzione dell’imputato per altra causa. Cass. pen. sez. III 17 maggio 2007, n. 19029 .
Il decreto di irreperibilità dell’imputato emesso nel corso delle indagini preliminari non spiega efficacia ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio disposta dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 552 c.p.p.in quanto la chiusura delle indagini di cui all’art. 160, comma 1, stesso codice ha luogo con l’emissione di quest’ultimo decreto, sicché, ai fini della vocatio in iudicium, che segna l’inizio della fase dibattimentale e si realizza con la notificazione del provvedimento, è necessario un nuovo decreto di irreperibilità. (Fattispecie nella quale, avendo il giudice del merito ritenuto operante il primo decreto di irreperibilità anche per la notificazione della citazione a giudizio, la Corte ha annullato sia la sentenza di primo grado, sia quella di appello, con rinvio al tribunale perché rinnovasse la citazione per l’ulteriore giudizio). Cass. pen. sez. I 6 febbraio 2003, n. 5698
Il decreto di irreperibilità emesso nella fase delle indagini preliminari ha efficacia anche ai fini dei procedimenti di riesame che si collochi in detta fase. Cass. pen. sez. I 18 ottobre 1994, n. 3410
La notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello all’imputato già dichiarato irreperibile deve essere preceduta, a pena di nullità assoluta, dalla emissione di un nuovo decreto di irreperibilità anche quando la persistenza dello stato di irreperibilità è stata accertata – con la emissione di un nuovo decreto- in occasione della notifica dell’estratto della sentenza contumaciale, in applicazione del principio pe il quale le ricerche devono essere rinnovate ad ogni mutamento di fase. Cass. pen. sez. V 30 marzo 2015, n. 13560
Il decreto di irreperibilità, previo espletamento delle prescritte ricerche, deve essere nuovamente emesso prima della notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello, in ossequio al principio in base al quale le ricerche devono essere rinnovate ad ogni mutamento di fase, determinandosi, in difetto, una nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) proc. pen. Cass. pen. sez. IV 15 gennaio 2015, n. 1863
La mancata emissione di decreto di irreperibilità dell’imputato ai fini della notifica dell’estratto della sentenza contumaciale determina una nullità generale a regime intermedio dell’atto, da ritenersi sanata laddove l’imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa. Cass. pen. sez. III 7 gennaio 2008, n. 181
Nel momento in cui si ha notizia del domicilio dell’imputato dichiarato irreperibile, le notificazioni devono essere effettuate nelle forme ordinarie, senza che sussista la necessità di una revoca formale del decreto di irreperibilità, che ha natura meramente dichiarativa. Cass. pen. sez. V 6 febbraio 2015, n. 5641