Art. 159 – Codice di Procedura Penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 - aggiornato al D.Lgs. 08.11.2021, n. 188)

Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità

Articolo 159 - codice di procedura penale

1. Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, se non è possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’articolo 157, l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell’imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l’autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilitàcon il quale, dopo avere designato un difensore all’imputato che ne sia privo, ordina che le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore. (1)
2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L’irreperibile è rappresentato dal difensore.

Articolo 159 - Codice di Procedura Penale

1. Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, se non è possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’articolo 157, l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell’imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l’autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilitàcon il quale, dopo avere designato un difensore all’imputato che ne sia privo, ordina che le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore. (1)
2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L’irreperibile è rappresentato dal difensore.

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 3, D.Lgs. 14.01.1991, n. 12 (G.U. 16.01.1991, n. 13), e poi dall’art. 10, comma 1, lett. m), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

Massime

Nei procedimenti in cui il rinvio a giudizio è disposto in seguito ad udienza preliminare, il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari è inefficace ai fini della notifica del decreto che dispone il giudizio. Cass. pen. sez. V 2 novembre 2017, n. 50080

Le ricerche necessarie ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen. derivando, diversamente, la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni, se attinenti alla citazione dell’imputato. Cass. pen. sez. V 24 ottobre 2014, n. 44374

Il decreto di irreperibilità emesso senza verifica presso l’autorità di polizia dell’eventuale rilascio di un permesso di soggiorno dal quale desumere il recapito dell’imputato straniero è affetto da nullità assoluta, che si estende agli atti successivamente compiuti, per incompleto svolgimento delle ricerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen. atteso che questa disposizione non contiene un’elencazione tassativa dei luoghi in cui debbono essere assunte le informazioni necessarie, ma impone di compiere tutti quegli accertamenti che, sulla base delle circostanze emergenti agli atti, si rivelino logicamente utili e oggettivamente praticabili. Cass. pen. sez. V 7 agosto 2014, n. 35103

L’impugnazione tardiva di un provvedimento notificato ex art. 159 c.p.p. impone al giudice investito del gravame di verificare, prima di dichiarare l’inammissibilità, la regolare emissione del decreto di irreperibilità, accertando la completezza delle ricerche effettuate ovvero l’eventuale oggettiva impraticabilità degli accertamenti, indicando specificamente da quali atti processuali risulti tale ultima condizione. (Fattispecie in cui il Tribunale di sorveglianza si era limitato a constatare che dalla relata di notifica, effettuata ex art. 159 c.p.p.del provvedimento che applicava una misura di sicurezza risultava decorso il termine di impugnazione). Cass. pen. sez. I 31 gennaio 2014, n. 4742

Ai fini dell’utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal testimone divenuto irreperibile non è sufficiente l’infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall’art. 159 c.p.p.ma è altresì necessario che il giudice compia tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale dello stesso, quale risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle parti, nonché dall’esito dell’istruttoria svolta nel corso del giudizio ovvero dia conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o contraddittoria, dell’apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante. Cass. pen. sez. VI 15 giugno 2011, n. 24039

È abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che, sulla base della ritenuta illegittimità della revoca, da parte del giudice per le indagini preliminari, del decreto penale di condanna per irreperibilità dell’imputato, cui aveva fatto seguito la citazione a giudizio del medesimo imputato davanti al tribunale, abbia disposto la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari. Cass. pen. sez.I 5 novembre 2009, n. 42469

In tema di liquidazione degli onorari e delle spese al difensore dell’imputato irreperibile, secondo quanto stabilito dall’art. 117 del T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (e, in precedenza, dall’ora abrogato art. 32 bis att. c.p.p.), deve ritenersi che, attesa la totale equiparabilità, quoad effectum, nel vigente sistema processuale, tra irreperibilità formalmente dichiarata ai sensi dell’art. 159 c.p.p. ed irreperibilità non dichiarata, ma presunta ex lege, ai sensi dell’art. 161, comma 4, stesso codice, sarebbe illogico limitare solo al caso in cui si veri.chi la prima di dette ipotesi la sfera di operatività del citato art. 117 del T.U.dovendosi, al contrario, considerare come «irreperibile», ai fini dell’applicabilità di tale norma, tanto l’imputato formalmente dichiarato tale quanto quello nei cui confronti sia stata ugualmente disposta la notifica degli atti mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p.con l’unica eccezione, tuttavia, nel caso che tale ultima disposizione abbia trovato applicazione per la riscontrata impossibilità di notifica degli atti al domicilio che era stato eletto presso lo stesso difensore d’ufficio che poi avanza la richiesta di liquidazione del compenso a carico dell’erario; e ciò per l’evidente ragione che il difensore d’ufficio, non essendo in alcun modo tenuto ad assumere anche la veste di domiciliatario dell’imputato, qualora liberamente vi acconsenta, non può poi pretendere di far ricadere, sic et simpliciter, a carico dello Stato le conseguenze economicamente negative derivante da tale scelta, ma deve soggiacere all’onere, previsto dall’art. 116, comma 1, del T.U. (e, in precedenza, dall’art. 32, comma 2, att. c.p.p.), di fornire dimostrazione del previo, infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito. Cass. pen. sez. I 31 luglio 2003, n. 32284

In tema di notificazione all’imputato, l’irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo, in quanto rappresenta una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui eseguite le ricerche imposte dall’art. 159 c.p.p.l’autorità giudiziaria non sia pervenuta all’individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto. Ne consegue che, ai fini della validità del decreto d’irreperibilità e del conseguente giudizio contumaciale, rileva soltanto la completezza delle ricerche con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite e eventuali notizie successive, non possono avere incidenza, ex post, sulla legittimità della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell’adempimento delle prescritte formalità. Cass. pen. sez. II 17 luglio 2003, n. 30060

L’art. 159, comma 1, c.p.p. nella parte in cui prescrive che, prima della pronuncia di un eventuale decreto di irreperibilità, l’autorità giudiziaria disponga nuove ricerche anche nel luogo di nascita dell’imputato, trova applicazione anche con riguardo a imputato che sia nato all’estero, sempre che dagli atti del procedimento risultino precise indicazioni sul suddetto luogo e le ricerche possano essere in concreto effettuate mediante assistenza di polizia o giudiziaria nel paese estero, applicandosi, altrimenti – ove l’imputato risulti residente o dimorante all’estero in luogo di cui non si abbiano sufficienti notizie – la disciplina dettata dall’art. 169, comma 4, c.p.p. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato, su ricorso del P.M.l’ordinanza del giudice del dibattimento dichiarativa della nullità del decreto di irreperibilità di un imputato straniero per mancata effettuazione di ricerche nel suo luogo di nascita, in un procedimento nel quale gli accertamenti svolti, e non suscettibili di ulteriori sviluppi, non avevano consentito di accertare né il luogo anzidetto né l’esistenza di una fissa dimora dell’imputato in Italia o all’estero. Cass. pen. sez. VI ord. 26 luglio 2002, n. 28822

In tema di notificazione con il rito degli irreperibili, risulta correttamente eseguita la notifica della sentenza secondo le forme dell’art. 159 del c.p.p. allorché l’imputato si è volontariamente sottratto alla possibilità di ricevere le comunicazioni per essere evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto in altro procedimento, così che, in caso di mancata impugnazione della sentenza, il giudicato si è regolarmente formato e non è ammissibile la domanda di restituzione in termini presentata al giudice dell’esecuzione per far valere le nullità verificatesi nel giudizio di merito. Cass. pen. sez. I 16 luglio 2001, n. 28996

In tema di notificazione all’imputato, l’irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo, in quanto rappresenta una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui, eseguite le ricerche imposte dall’art. 159 c.p.p.l’autorità giudiziaria non sia pervenuta all’individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto. Ai fini della validità del decreto d’irreperibilità e del conseguente giudizio contumaciale, rileva soltanto la completezza delle ricerche, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite. Eventuali notizie successive non possono avere incidenza, ex post, sulla legittimità della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell’adempimento delle prescritte formalità. Cass. pen. sez. V 16 marzo 2000, n. 3285

È legittimamente ritenuto irreperibile un teste (con i conseguenti riflessi sul regime delle letture e dell’utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari) quando, all’atto della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, un parente riferisce della sua assenza e dell’impossibilità di reperire la persona interessata. La dichiarazione di irreperibilità del teste riflette infatti unicamente l’impossibilità di una regolare notifica ai sensi dell’art. 167 c.p.p. e non l’esito negativo delle ricerche previste per l’imputato dagli artt. 159 e 160 c.p.p. Cass. pen. sez. V 12 febbraio 1997, n. 1203

L’irreperibilità considerata dall’art. 159 c.p.p. non va intesa in senso assoluto, ma ha natura processuale, nel senso che essa si verifica tutte le volte in cui l’autorità procedente, dopo aver eseguito le nuove ricerche, non sia pervenuta alla individuazione della residenza o della dimora effettiva dell’imputato. Da ciò discende che la legittimità delle notificazioni, eseguite nelle forme stabilite per l’imputato irreperibile deve essere valutata con riferimento al momento in cui dette formalità furono adempiute, ossia con riferimento alla situazione accertata in quel momento, senza che possano avere rilevanza eventuali successivi avvenimenti che modifichino la situazione preesistente. Cass. pen. sez. VI 20 ottobre 1992, n. 3164

In materia di notificazioni, mentre la latitanza ha immediata rilevanza processuale ed è determinata da una scelta volontaria dell’imputato di sottrarsi ad un provvedimento dell’autorità giudiziaria limitativo della libertà e a non presenziare quindi al procedimento, la irreperibilità è una situazione di fatto, che può anche essere involontaria e incolpevole, e che diviene processualmente rilevante per effetto della chiamata nel giudizio. Si tratta quindi di situazioni soggettive non assimilabili e tra loro distinte, con la conseguenza che in un procedimento, diverso da quello in cui si è verificata la latitanza, non solo non è applicabile alle notificazioni la relativa disciplina, ma nemmeno può affermarsi automaticamente che il latitante – che può in concreto conservare rapporti con i propri conviventi – debba essere trattato come irreperibile, se non se ne verificano le condizioni. Cass. pen. sez. V 19 maggio 1998, n. 5807

L’istanza di riesame proposta a norma dell’art. 309 c.p.p. apre un procedimento incidentale che resta attinente alla fase delle indagini preliminari e che, in relazione a quanto previsto dall’art. 160 stesso codice in tema di efficacia del decreto di irreperibilità limitato alla fase del procedimento nel quale è emesso, non richiede reiterazione delle ricerche prima della notifica mediante consegna al difensore nei casi indicati dagli artt. 169 e 159 c.p.p. (Nella specie è stata ritenuta correttamente eseguita la notifica dell’avviso di udienza camerale fissata a norma dell’art. 309 c.p.p. con consegna nelle mani del difensore, in una situazione nella quale gli adempimenti previsti dall’art. 169 c.p.p. avevano già avuto luogo su iniziativa del pubblico ministero). Cass. pen. sez. I 27 ottobre 1994, n. 3409

In tema di notificazioni di atti all’imputato, l’obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159, comma 1 c.p.p.prima dell’eventuale emissione del decreto di irreperibilità è condizionato alla sua oggettiva praticabilità, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, trattandosi di cittadino straniero, privo di permesso di soggiorno all’epoca dei fatti, non dedito ad attività lavorativa rilevabile dagli atti e nato in paese con il quale non vi era alcuna convenzione di assistenza giudiziaria, legittimamente il giudice dell’esecuzione avesse emesso il decreto di irreperibilità sulla sola base delle informazioni di polizia, attestanti l’assenza di notizie circa l’attuale luogo di residenza dell’interessato, dopo il suo trasferimento dal luogo in cui era vissuto durante il giudizio). Cass. pen. sez. II 11 marzo 2002, n. 9815

Ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità, dovendo le ricerche essere eseguite cumulativamente e non alternativamente o parzialmente in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 c.p.p.esse devono sempre essere effettuate anche nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente la sua attività lavorativa, e cianche quando tale luogo non risulti in atti. In tale caso le ricerche dovranno innanzitutto essere indirizzate ad accertare se l’imputato eserciti una abituale attività lavorativa; in caso di esito positivo ad accertare in quale luogo tale attività lavorativa si eserciti, e quindi a ricercare l’imputato in questo luogo. Solo qualora non si riesca ad accertare se l’imputato svolga un’attività lavorativa, o dove egli la eserciti, potrà ritenersi giustificata la mancata effettuazione di ricerche nel luogo di abituale attività lavorativa. In difetto di tali accertamenti, così come nell’ipotesi di incompleto svolgimento delle ricerche negli altri luoghi indicati nell’art. 159 c.p.p.l’emissione del decreto di irreperibilità e le conseguenti notificazioni eseguite mediante consegna al difensore – ove attengano alla vocatio in ius – integrano nullità assolute, insanabili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento. Cass. pen. sez. III 8 agosto 1996, n. 2965

La notifica di un atto (nella specie, avviso di udienza davanti al tribunale di sorveglianza) effettuata con il rito degli irreperibili dà luogo (sempre che sussistano le condizioni e le forme previste dalla legge), ad una forma di conoscenza «legale» del tutto equiparabile a quella che deriva dall’adozione di altre forme di notificazione, con la conseguenza, tra l’altro, che anche il tal caso è onere dell’imputato portare a conoscenza, con la dovuta tempestività, l’autorità procedente degli eventuali fatti nuovi in relazione ai quali possa sorgere, a carico della stessa autorità, la necessità di ulteriori adempimenti. Cass. pen. sez. I 27 luglio 1992, n. 2762

In tema di notifica degli atti, quando l’imputato sia stato arrestato all’estero per un fatto diverso, e lo stesso abbia manifestato un totale disinteresse al procedimento pendente a suo carico in Italia, rinunciando espressamente a comparire, e non provvedendo ad eleggere domicilio, la notifica dell’avviso dell’udienza preliminare è ritualmente eseguita mediante consegna al difensore, in quanto l’accertata assenza del ricercato nel territorio dello Stato e la rinuncia espressa a partecipare al processo, a prescindere dall’instaurazione della procedura di estradizione, è di per sè circostanza sufficiente per l’applicazione della procedura relativa al rito degli irreperibili. Cass. pen. sez. II 28 luglio 2003, n. 31693

In tema di notificazioni all’imputato irreperibile (art. 159 c.p.p.), lo stato di detenzione all’estero accertato in epoca successiva all’emissione del decreto di irreperibilità (art. 160 c.p.p.) e alla conseguente notifica del decreto di citazione nelle forme di cui all’art. 159 c.p.p. non è causa di nullità del provvedimento che dispone il giudizio, né della sentenza pronunziata all’esito del dibattimento celebrato in contumacia. Cass. pen. sez. VI 16 gennaio 2003, n. 1741

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